Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 115 del 13/09/2007

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

 

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

 

            Preliminarmente la Commissione sottolinea il rilievo politico del confronto che si è svolto tra maggioranza e opposizione nel corso dell’esame del provvedimento  presso la Camera dei deputati, sui profili più qualificanti di esso, e apprezza altresì il fatto che il disegno di legge reca numerose misure di carattere innovativo, volte alla promozione della concorrenza e alla tutela dei diritti del consumatore. A titolo di esempio, per quanto riguarda la semplificazione delle procedure amministrative, non può non cogliersi il valore della esclusione delle piccole imprese dall’obbligo del trattamento dei dati sensibili e delle disposizioni riguardanti la riduzione degli adempimenti a carico del sistema produttivo tenuto conto in ogni caso degli aspetti relativi all’ambiente e al territorio.

La Commissione sottolinea con favore l’impostazione complessiva del provvedimento, volta a promuovere processi di innovazione nell’ottica di un più diretto e semplificato rapporto dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. In tale direzione, apprezza quindi le misure dirette a favorire una maggiore libertà nel mercato e una più efficace tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

In termini generali, la Commissione pone infine in rilievo l’insieme di quelle disposizioni (come gli articoli 4, 23, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45) che offrono un panorama di indiscutibile novità soprattutto per quanto concerne l’affermazione di un nuovo e più trasparente rapporto tra il cittadino e il sistema creditizio e finanziario, nonché per il complesso del sistema economico e produttivo.

 

            In relazione alle disposizioni di proprio interesse, la Commissione formula le seguenti osservazioni.

 

Per quanto riguarda l’articolo 4, si evidenzia che, tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa, qualora impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento, rientrano anche prodotti non appartenenti alla categoria dei prodotti petroliferi, come ad esempio il metano, il cui prezzo internazionale non è legato direttamente al prezzo internazionale del petrolio.

Pertanto l'articolo 4 prevede che l'eventuale aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del petrolio possa essere successivamente impiegato per la riduzione della tassazione di prodotti il cui prezzo internazionale potrebbe invece non essere aumentato.

Si segnala alla Commissione di merito l’opportunità di modificare il comma 1 dell’articolo 4, inserendo dopo le parole «prodotti energetici» le seguenti «derivanti dal petrolio». In tal modo verrebbe esplicitata la corrispondenza tra l’aumento del prezzo internazionale del petrolio e la riduzione dell'accisa sui prodotti energetici petroliferi in considerazione della maggiore IVA derivante dal medesimo aumento dei prezzi internazionali.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 362 della legge finanziaria per il 2007, già prevede che il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia destinato, nel limite di 100 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo per interventi di efficienza e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociale.

La Commissione di merito dovrebbe quindi valutare l’opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge con il citato comma 362 della legge finanziaria per il 2007.

            Inoltre, con riguardo alla previsione contenuta nella lettera a) del comma 2, occorrerebbe precisare che il valore di riferimento è quello previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato nell’anno precedente.

 

Per ragioni di appropriatezza terminologica, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire, nell’articolo 23, comma 1, lettera a), l’espressione «organismi di investimento collettivo in valori mobiliari» con «organismi di investimento collettivo del risparmio».

 

Per quanto concerne l’applicazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 36, occorre valutare l’opportunità di prevedere una specifica disciplina transitoria, che ne assicuri il pieno coordinamento con la vigente normativa in materia di interessi usurari, dal momento che, con la citata disposizione, vengono modificati i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini dell’applicazione della normativa in materia.

 

Alla Commissione di merito si propone altresì di valutare l’ipotesi di rendere applicabile l’estensione dell’esenzione d’imposta prevista dal comma 1 dell’articolo 39 alle sole operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

 

In relazione all’obbligo di comunicazione sui depositi cosiddetti «giacenti», di cui all’articolo 40, si suggerisce di ampliare il termine, fissato dal comma 2 al 31 dicembre 2007, affinché le banche provvedano a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di depositi di titoli - esistenti alla data di entrata in vigore della legge - le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito cosiddetto «giacente» nel caso in cui, ai sensi del comma 1, per due anni consecutivi decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa. In secondo luogo, potrebbe prevedersi un ampliamento anche del periodo di mancato compimento di operazioni sul conto, di cui al citato comma 1, ai fini dell’operatività dell’obbligo di comunicazione ivi previsto.

Un ulteriore profilo di grande rilievo attiene alla necessità di prevedere specifiche norme di coordinamento della disciplina prevista dall’articolo 40 con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

 

Per quanto concerne la disciplina prevista dall'articolo 42 sui prestiti vitalizi ipotecari, si rappresenta alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre una specifica normativa per i contratti di mutuo e finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento al comma 2 dell’articolo 42, si segnala che il capoverso 12-bis fa erroneamente riferimento ai diritti di scritturato, che sono stati soppressi, mentre gli emolumenti ipotecari sono stati sostituiti dalle tasse ipotecarie di cui alla Tabella allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990. Valuti dunque la Commissione di merito l’opportunità di modificare il comma 2, capoverso 12-bis, sostituendo le parole: «Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari» con le seguenti: «Agli effetti delle tasse ipotecarie».

 

Inoltre, con riguardo al comma 2 dell’articolo 44, appare opportuno migliorare la formulazione della novella all’articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, facendo riferimento, anziché alla «previsione», agli «annunci ufficiali» concernenti decisioni di politica monetaria che riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori.

 

Per quanto attiene all'articolo 45, comma 5, con riguardo alle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto ad esse applicabili per analogia le norme sulla riscossione mediante versamenti diretti relative alle ritenute alla fonte effettuate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (circolare n. 7 del 7 febbraio 2007).

Pertanto si propone di coordinare la normativa sulla riscossione con l'articolo 25-ter, modificando l'articolo 3, comma 1, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (rubricato Riscossione mediante versamenti diretti) nei termini seguenti: «All'articolo 3, comma 1, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole "Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis" sono inserite le seguenti ", 25-ter e"».

 

            Per quanto riguarda le detrazioni d’imposta previste dal comma 347 della legge finanziaria per il 2007 per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, appare opportuno prevederne l’estensione anche agli interventi di sostituzione con impianti di teleriscaldamento.

 

Alla Commissione di merito si rappresenta, infine, anche l’opportunità di introdurre ulteriori disposizioni a tutela della concorrenza nell’ambito dei servizi professionali, intervenendo, da una parte, sul novero dei soggetti che possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coauditore notarile e, dall’altra, prevedendo la trascrizione non soltanto degli atti di destinazione immobiliare di cui all’articolo 2645-ter del codice civile stipulati in forma pubblica, ma anche dei contratti di intestazione a una società fiduciaria di cui alla legge n. 1966 del 1939.

 

Infine, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare adeguatamente le questioni concernenti la definizione del prezzo di vendita al dettaglio dei beni, con riferimento agli accordi fra i soggetti produttori e le imprese di grande distribuzione, in modo tale da non pregiudicare la posizione economica dei primi.