Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 115 del 13/09/2007

 

FINANZE E TESORO    (6ª) 

 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2007

115ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.     

 

 

            La seduta inizia alle ore 9.

 

 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  

 

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

 

            Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

Interrogazioni   

 

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00886, presentata dal senatore Fuda, sulle deroghe alla disciplina sugli aiuti di Stato, osservando che, relativamente ai tempi dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea in relazione alla previsione di un credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, la pronuncia definitiva su tali agevolazioni (previste nei commi dal 271 al 279 della legge finanziaria per il 2007) potrà aver luogo soltanto in seguito all’approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, notificata alla stessa Commissione europea il 12 giugno del corrente anno.

Per quanto riguarda la decorrenza degli aiuti, non è possibile, ad avviso del Dipartimento per le politiche fiscali, esprimersi definitivamente sulla possibilità di considerare finanziabili anche le spese sostenute prima dell’emanazione della circolare attuativa e della approvazione comunitaria del regime di aiuti.

In merito alla necessità di sospendere l’agevolazione in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, il rappresentante del Governo richiama la disposizione del comma 279 della citata legge finanziaria, la quale subordina l’efficacia delle norme sulle agevolazioni alla preventiva autorizzazione della Commissione europea: pertanto le agevolazioni previste spettano anche per gli investimenti effettuati nell’anno di imposta 2007, purché realizzati successivamente alla data di autorizzazione della Comunità europea.

Nel fornire chiarimenti sulla esclusione dagli investimenti agevolabili degli impianti diversi da quelli infissi al suolo, l’oratore rileva che secondo il tenore letterale della norma di cui al comma 273 l’agevolazione prevista non può essere estesa anche agli immobili strumentali alla attività produttiva, posto che essi rappresentano proprio beni infissi al suolo.

In conclusione, l’ipotesi di una modifica di tale previsione, volta a includere tra i beni agevolabili anche gli immobili, richiederebbe la preventiva notifica alla Commissione europea della modifica dell’aiuto, secondo quanto previsto dall’ordinamento comunitario.

 

Il senatore FUDA (Misto-PDM) si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta del Sottosegretario, osservando che il quadro normativo presentato gli appare connotato da una notevole incertezza a danno delle imprese interessate agli investimenti produttivi nelle aree svantaggiate dell’Italia meridionale. A fronte del ritardo nella concessione dell’autorizzazione da parte della Comunità europea, sottolinea come la previsione di un credito di imposta per gli investimenti produttivi rischi di rivelarsi poco efficace, posto che, fino ad oggi, non risulta ancora avviata alcuna procedura per il riconoscimento dell’agevolazione. A suo avviso, pertanto, il Governo dovrebbe individuare le modalità per rendere più spedita la procedura per la concessione degli aiuti, tenuto conto dell’importanza che gli investimenti suscettibili di agevolazione rivestono per il tessuto economico e produttivo dell’Italia meridionale. Al riguardo, ritiene che un’importante occasione sia rappresentata dalla elaborazione della prossima legge finanziaria.

 

Dopo aver fornito assicurazioni sull’imminenza dell’avvio delle procedure per la concessione delle agevolazioni previste, il sottosegretario GRANDI, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00862 del senatore Bonadonna, sulla situazione della Banca Italease, e n. 3-00890 del senatore Barbolini, su una ispezione relativa alle attività della Banca Italease nella vendita di prodotti finanziari derivati, riferisce le comunicazioni pervenute dal CICR, facendo cenno anche al procedimento aperto presso la Procura della Repubblica di Roma a carico dell’ex Amministratore delegato della predetta Banca.

Dopo aver fornito informazioni sull’attività di accertamento e di vigilanza svolta nel 2007 dalla Banca d’Italia sulle irregolarità amministrative riscontrate (con l’avvio di numerose procedure sanzionatorie), il rappresentante del Governo si sofferma sulla situazione aziendale della Banca Italease, dando ampiamente conto delle criticità accertate dall’organo di vigilanza nel funzionamento degli organi amministrativi, negli assetti organizzativi dell’intermediario, nella concentrazione del portafoglio e nel monitoraggio degli affidamenti.

Commenta quindi le iniziative assunte su impulso della Banca d’Italia per assicurare la sana e prudente gestione dell’attività bancaria posta in essere dall’intermediario. In tal senso, l’assemblea dei soci ha deliberato l’aumento del capitale sociale della Banca, a copertura dei rischi presenti negli strumenti finanziari derivati nei confronti della clientela, nonché il rinnovo delle cariche sociali. Nell’ambito del piano di ristrutturazione, il Sottosegretario illustra anche le varie misure riguardanti l’operatività della Banca nel settore dei derivati e le soluzioni transattive prospettate dallo stesso intermediario.

In termini generali, alla luce del crescente volume di operatività in derivati da parte del sistema bancario italiano, analizza le prescrizioni impartite dalla Banca d’Italia agli operatori con particolare riguardo ai criteri di valutazione del rischio finanziario, agli assetti organizzativi degli intermediari e ai relativi sistemi di controllo.

 

Il senatore BONADONNA (RC-SE) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che giudica elusiva. In attesa di conoscere gli esiti del procedimento giudiziario in corso, si sofferma sull’operato della Banca d’Italia nell’ambito della sua attività di vigilanza sul segmento dei derivati. Commenta infatti criticamente il comportamento tenuto dall’autorità di vigilanza, sottolineando, in particolare, come l’autorizzazione concessa alla Banca Italease per l’attività in derivati risulti assolutamente ingiustificata. Sulle motivazioni e i presupposti dell’autorizzazione, ritiene la risposta del Sottosegretario inadeguata e reticente, mentre l’andamento dei titoli derivati collocati dalla Banca Italease compendia le criticità del mercato finanziario a fronte della crescente tendenza degli intermediari a ricorrere a prodotti connotati da un indice di rischio praticamente incontrollabile. Ciò posto, sollecita un’azione più efficace e incisiva da parte del Governo e dell’autorità di settore, in chiave di prevenzione di fenomeni quale, a titolo di esempio, quello delle consistenti oscillazioni di mercato dei mutui cosiddetti subprime. Infatti, le autorità politiche e di vigilanza non possono sottrarsi alle proprie responsabilità, confidando nell’attività suppletiva delle Banche centrali, posto che tale meccanismo finisce per addossare i danni economici alla platea dei risparmiatori. In conclusione, rivolge al Governo un monito affinché ponga un freno rispetto ai fenomeni patologici nell’evoluzione del mercato finanziario e operi un controllo più attento anche sull’attività dell’organo di vigilanza.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, esprimendo l’avviso che si debbano individuare le modalità per un congruo ristoro dei pregiudizi subiti dai risparmiatori. Relativamente al funzionamento del mercato finanziario, condivide l’obiettivo di sottoporre l’andamento degli strumenti derivati a un attento monitoraggio, mentre auspica che il Governo e la Banca d’Italia possano intraprendere una decisa azione volta a limitare le conseguenze dannose per i risparmiatori.

 

Il sottosegretario GRANDI, dopo aver ribadito l’appropriatezza degli elementi informativi contenuti nella propria risposta, risponde all’interrogazione n. 3-00844 del senatore Benvenuto, sulla distribuzione regionale dei controlli e relativi esiti su scontrini e ricevute fiscali. Il rappresentante del Governo si sofferma sulle innovazioni che hanno interessato il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, illustrandone gli aspetti più qualificanti. Consegna quindi alla Commissione un prospetto che riepiloga, su base regionale, i dati, aggiornati al 15 luglio 2007, concernenti il numero dei processi verbali di constatazione notificati e il numero dei provvedimenti di sospensione o chiusura degli esercizi, distinti per tipologia di attività.

 

Il presidente BENVENUTO si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, rilevando che il quadro informativo presentato è ampio ed esauriente e fornisce altresì approfonditi elementi conoscitivi di cui la Commissione deve avvalersi nell’analisi della problematica sollevata.

 

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00845 del senatore Benvenuto, sull’ipotesi di unione dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC) alla Banca d’Italia. Nell’ambito dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/60/CE (Atto del Governo n. 129), sulla prevenzione delle attività di riciclaggio per finanziamento di attività criminose e terroristiche, è prevista l’istituzione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), alla quale viene riconosciuta autonomia e indipendenza nei confronti del Governo e della Banca d’Italia. Tale struttura è istituita proprio presso la Banca d’Italia, la quale ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. Il citato schema di decreto legislativo, nel prevedere il trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze e dei poteri già attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, dispone la soppressione di detto organo e la sua liquidazione, recando altresì norme di coordinamento e di salvaguardia del personale. Sotto tale specifico profilo, è espressamente sancito che la successione della Banca d’Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare avvenga senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti dell’Ufficio stesso.

In conclusione, osserva che l’esigenza di realizzare entro breve tempo il progetto di riorganizzazione dell’UIC ha suggerito di inserire le disposizioni citate nel decreto legislativo n. 129, stralciandole dal disegno di legge di riforma delle autorità indipendenti, attualmente all’esame del Senato (atto Senato n. 1366).

 

Il presidente BENVENUTO si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario, esprimendo in particolare apprezzamento per le misure (che tengono conto delle osservazioni degli organismi sindacali) volte a salvaguardare le condizioni contrattuali e professionali del personale dell’UIC destinato a confluire nella Banca d’Italia. Sottolinea quindi il rilievo della prospettiva che le Commissioni 2a e 6a riunite del Senato dedichino particolare attenzione all’ipotesi di riorganizzazione dell’UIC in sede di espressione del parere sul citato schema di decreto legislativo n. 129.

In riferimento al disegno di legge n. 1366, pur apprezzando l’organicità della sua impostazione, rileva la necessità che il Governo assuma, nella elaborazione del progetto di riforma delle autorità indipendenti, una visione maggiormente unitaria e sistematica, in modo da evitare contraddizioni nella definizione dei compiti e delle funzioni di tali organismi, come è accaduto ad esempio nel citato testo legislativo per quanto riguarda le attribuzioni della COVIP e dell’ISVAP di cui si prevede la devoluzione ad altre autorità.

 

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore Pegorer nella seduta di ieri.

 

Interviene il senatore EUFEMI (UDC) per preannunciare l’astensione del proprio Gruppo, sottolineando la complessità del provvedimento e ribadendo il proprio favore per le misure a tutela della concorrenza e della libertà di mercato, a condizione che esse apportino effettivi benefici agli utenti.

Espressa la propria condivisione per l’osservazione, contenuta nella proposta, sulle modalità con le quali razionalizzare gli effetti dell’aumento del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi, invita il relatore a inserire nella proposta di parere una serie di osservazioni concernenti questioni di grande rilievo per la tutela dei consumatori.

Svolge quindi alcune ampie considerazioni sull’ipotesi di introdurre una disciplina relativa alla perdita della mutualità prevalente per le società cooperative, nella prospettiva di perseguire un disegno di semplificazione normativa della materia, rammentando altresì che tale questione è oggetto di un emendamento al disegno di legge presentato presso la Commissione di merito.

Un ulteriore profilo sul quale richiama l’attenzione concerne le modalità di formazione del prezzo dei prodotti messi in vendita dai grandi distributori, così come annette particolare importanza al tema della libertà di mercato nel settore della produzione e trasformazione dei prodotti alimentari (facendo presente che di tale problema si occupa l’articolo 3 del disegno di legge): iniziative a favore della concorrenza debbono a suo parere evitare che vi siano ingiustificate differenziazioni di costi e adempimenti a carico dei consumatori.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) preannuncia il voto favorevole dell’Ulivo sulla proposta di parere del relatore, osservando che essa enuclea i profili di competenza della Commissione Finanze al cui esame dovrebbe attenersi l’odierno dibattito. Infatti, i rilievi espressi dal senatore Eufemi sollevano questioni di particolare complessità, risultando meritevoli di una più ampia trattazione in altra sede. Condivide comunque il rilievo riguardo all’opportunità di richiamare l’attenzione della Commissione di merito sulla prassi negoziale degli accordi tra produttori e grandi distributori nella formazione dei prezzi di vendita al pubblico.

 

Per il gruppo di Rifondazione Comunista, il senatore BONADONNA (RC-SE) preannuncia un voto favorevole, pur esprimendo perplessità in ordine al disegno di semplificazione delle procedure di accesso all’attività imprenditoriale, contenuto nel provvedimento. Ritiene, infatti, che tali misure debbano comunque essere rispettose delle norme poste a salvaguardia dell’assetto urbanistico del territorio.

 

Il relatore PEGORER (Ulivo) accoglie la proposta di modificazione del parere avanzata dal senatore Eufemi, riguardo ai prezzi della grande distribuzione nonché quella del senatore Bonadonna sulla necessità di conciliare la tutela del territorio con la liberalizzazione dell’esercizio delle imprese.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori per deliberare, il presidente BENVENUTO pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo modificata e pubblicata in allegato al resoconto dell’odierna seduta, che viene approvata dalla Commissione con l’astensione del senatore Eufemi.

 

 

            La seduta termina alle ore 10.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

 

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

 

            Preliminarmente la Commissione sottolinea il rilievo politico del confronto che si è svolto tra maggioranza e opposizione nel corso dell’esame del provvedimento  presso la Camera dei deputati, sui profili più qualificanti di esso, e apprezza altresì il fatto che il disegno di legge reca numerose misure di carattere innovativo, volte alla promozione della concorrenza e alla tutela dei diritti del consumatore. A titolo di esempio, per quanto riguarda la semplificazione delle procedure amministrative, non può non cogliersi il valore della esclusione delle piccole imprese dall’obbligo del trattamento dei dati sensibili e delle disposizioni riguardanti la riduzione degli adempimenti a carico del sistema produttivo tenuto conto in ogni caso degli aspetti relativi all’ambiente e al territorio.

La Commissione sottolinea con favore l’impostazione complessiva del provvedimento, volta a promuovere processi di innovazione nell’ottica di un più diretto e semplificato rapporto dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. In tale direzione, apprezza quindi le misure dirette a favorire una maggiore libertà nel mercato e una più efficace tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

In termini generali, la Commissione pone infine in rilievo l’insieme di quelle disposizioni (come gli articoli 4, 23, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45) che offrono un panorama di indiscutibile novità soprattutto per quanto concerne l’affermazione di un nuovo e più trasparente rapporto tra il cittadino e il sistema creditizio e finanziario, nonché per il complesso del sistema economico e produttivo.

 

            In relazione alle disposizioni di proprio interesse, la Commissione formula le seguenti osservazioni.

 

Per quanto riguarda l’articolo 4, si evidenzia che, tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa, qualora impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento, rientrano anche prodotti non appartenenti alla categoria dei prodotti petroliferi, come ad esempio il metano, il cui prezzo internazionale non è legato direttamente al prezzo internazionale del petrolio.

Pertanto l'articolo 4 prevede che l'eventuale aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del petrolio possa essere successivamente impiegato per la riduzione della tassazione di prodotti il cui prezzo internazionale potrebbe invece non essere aumentato.

Si segnala alla Commissione di merito l’opportunità di modificare il comma 1 dell’articolo 4, inserendo dopo le parole «prodotti energetici» le seguenti «derivanti dal petrolio». In tal modo verrebbe esplicitata la corrispondenza tra l’aumento del prezzo internazionale del petrolio e la riduzione dell'accisa sui prodotti energetici petroliferi in considerazione della maggiore IVA derivante dal medesimo aumento dei prezzi internazionali.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 362 della legge finanziaria per il 2007, già prevede che il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia destinato, nel limite di 100 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo per interventi di efficienza e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociale.

La Commissione di merito dovrebbe quindi valutare l’opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge con il citato comma 362 della legge finanziaria per il 2007.

            Inoltre, con riguardo alla previsione contenuta nella lettera a) del comma 2, occorrerebbe precisare che il valore di riferimento è quello previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato nell’anno precedente.

 

Per ragioni di appropriatezza terminologica, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire, nell’articolo 23, comma 1, lettera a), l’espressione «organismi di investimento collettivo in valori mobiliari» con «organismi di investimento collettivo del risparmio».

 

Per quanto concerne l’applicazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 36, occorre valutare l’opportunità di prevedere una specifica disciplina transitoria, che ne assicuri il pieno coordinamento con la vigente normativa in materia di interessi usurari, dal momento che, con la citata disposizione, vengono modificati i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini dell’applicazione della normativa in materia.

 

Alla Commissione di merito si propone altresì di valutare l’ipotesi di rendere applicabile l’estensione dell’esenzione d’imposta prevista dal comma 1 dell’articolo 39 alle sole operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

 

In relazione all’obbligo di comunicazione sui depositi cosiddetti «giacenti», di cui all’articolo 40, si suggerisce di ampliare il termine, fissato dal comma 2 al 31 dicembre 2007, affinché le banche provvedano a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di depositi di titoli - esistenti alla data di entrata in vigore della legge - le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito cosiddetto «giacente» nel caso in cui, ai sensi del comma 1, per due anni consecutivi decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa. In secondo luogo, potrebbe prevedersi un ampliamento anche del periodo di mancato compimento di operazioni sul conto, di cui al citato comma 1, ai fini dell’operatività dell’obbligo di comunicazione ivi previsto.

Un ulteriore profilo di grande rilievo attiene alla necessità di prevedere specifiche norme di coordinamento della disciplina prevista dall’articolo 40 con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

 

Per quanto concerne la disciplina prevista dall'articolo 42 sui prestiti vitalizi ipotecari, si rappresenta alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre una specifica normativa per i contratti di mutuo e finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento al comma 2 dell’articolo 42, si segnala che il capoverso 12-bis fa erroneamente riferimento ai diritti di scritturato, che sono stati soppressi, mentre gli emolumenti ipotecari sono stati sostituiti dalle tasse ipotecarie di cui alla Tabella allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990. Valuti dunque la Commissione di merito l’opportunità di modificare il comma 2, capoverso 12-bis, sostituendo le parole: «Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari» con le seguenti: «Agli effetti delle tasse ipotecarie».

 

Inoltre, con riguardo al comma 2 dell’articolo 44, appare opportuno migliorare la formulazione della novella all’articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, facendo riferimento, anziché alla «previsione», agli «annunci ufficiali» concernenti decisioni di politica monetaria che riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori.

 

Per quanto attiene all'articolo 45, comma 5, con riguardo alle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto ad esse applicabili per analogia le norme sulla riscossione mediante versamenti diretti relative alle ritenute alla fonte effettuate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (circolare n. 7 del 7 febbraio 2007).

Pertanto si propone di coordinare la normativa sulla riscossione con l'articolo 25-ter, modificando l'articolo 3, comma 1, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (rubricato Riscossione mediante versamenti diretti) nei termini seguenti: «All'articolo 3, comma 1, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole "Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis" sono inserite le seguenti ", 25-ter e"».

 

            Per quanto riguarda le detrazioni d’imposta previste dal comma 347 della legge finanziaria per il 2007 per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, appare opportuno prevederne l’estensione anche agli interventi di sostituzione con impianti di teleriscaldamento.

 

Alla Commissione di merito si rappresenta, infine, anche l’opportunità di introdurre ulteriori disposizioni a tutela della concorrenza nell’ambito dei servizi professionali, intervenendo, da una parte, sul novero dei soggetti che possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coauditore notarile e, dall’altra, prevedendo la trascrizione non soltanto degli atti di destinazione immobiliare di cui all’articolo 2645-ter del codice civile stipulati in forma pubblica, ma anche dei contratti di intestazione a una società fiduciaria di cui alla legge n. 1966 del 1939.

 

Infine, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare adeguatamente le questioni concernenti la definizione del prezzo di vendita al dettaglio dei beni, con riferimento agli accordi fra i soggetti produttori e le imprese di grande distribuzione, in modo tale da non pregiudicare la posizione economica dei primi.