Legislatura 15ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 102 del 19/07/2007
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1598
Il Relatore
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
premesso che:
da diversi anni è emersa la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale norme sulla «Governance clinica» nelle strutture sanitarie pubbliche;
nei recenti provvedimenti di legge in discussione al Senato tale importante tematica non viene affrontata;
considerato che:
non è più dilazionabile l'emanazione di un provvedimento di legge sui principi generali della governance clinica ed in particolare su un diverso meccanismo di reclutamento dei dirigenti per le posizioni apicali del Servizio sanitario nazionale nonché sui ruoli della direzione aziendale e dei dirigenti di struttura;
impegna il Governo:
a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge sulla governanceclinica nelle strutture sanitarie pubbliche che inglobi nuove e più trasparenti norme sul reclutamento, sul ruolo del direttore generale, del direttore sanitario e dei dirigenti sanitari in posizione apicale per i quali dovranno essere studiate adeguate forme di partecipazione alle decisioni strategiche aziendali.
Il Relatore
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
premesso che:
dal provvedimento in esame sono oggetto di stralcio gli articoli 1, 2, 3 rispettivamente su sicurezza delle cure, responsabilità civile, definizione delle controversie;
considerato che:
è un'esigenza oramai improcrastinabile garantire la sicurezza dei pazienti riducendo il margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel corso di procedure cliniche;
occorre assicurare criteri di maggior rigore nei controlli delle attività e delle apparecchiature destinate agli interventi e alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo l'adozione di un sistema per la gestione del rischio clinico, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, attraverso l'istituzione di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo e un servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, ivi compresi i collaudi, la manutenzione preventiva e correttiva e le verifiche periodiche di sicurezza;
correlata alla gestione del rischio risulta indilazionabile una più dettagliata previsione relativa alla responsabilità, civile delle strutture ed i casi in cui la responsabilità ricade sul personale sanitario;
riguardo il delicato problema della malpractice nel settore sanitario va inoltre collegata la previsione di misure per garantire una rapida soluzione delle vertenze con eventuale definizione stragiudiziale eventualmente con procedure di arbitrato;
impegna il Governo:
a predisporre, contestualmente all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, previsto dal presente provvedimento per il 31 luglio 2008, un disegno di legge che rielabori e definisca: il sistema della sicurezza delle cure dei pazienti; il sistema della responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario ed infine le misure di definizione stragiudiziale delle vertenze.
Il Relatore
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1598,
impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008 prescrizioni volte a garantire ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria la possibilità di aprire la partita IVA, in sostituzione facoltativa al regime di detassazione attualmente vigente.
La 12 Commissione,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»
premesso che:
la ipotizzata "casa della salute" richiede un forte ed integrato impegno di tutte le figure professionali che operano nell'ambito della sanità con il pieno rispetto dei diversi profili professionali e della qualità delle loro prestazioni a servizio del cittadino, la cui centralità nel Servizio sanitario nazionale richiede ancora sforzi concreti di adeguamento, soprattutto davanti a patologie che tendono sempre più a cronicizzate e pongono crescenti bisogni di assistenza e di riabilitazione, supportati da un adeguato monitoraggio diagnostico;
l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nelle forme di cui all'art. 15- quinquies, comma 2 del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è un diritto dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;
la legge n. 42 del 1999 abolisce il mansionario per il personale infermieristico e riconosce loro lo status di professionista;
la legge n. 229 del 1999, la cosiddetta legge Bindi, all'articolo 15-septies prevede la possibilità di stipulare un contratto di carattere privatistico, in attesa di ottenere una legge che conceda l'accesso alla dirigenza e ancora oggi molti infermieri ne stanno usufruendo;
la legge n. 251 del 2000 riconosce al personale sanitario l'accesso alla dirigenza e mentre molti di loro svolgono un ruolo in cui il livello di autonomia raggiunto sul piano delle competenze professionali è ampiamente documentato, i relativi contratti sono solo un centinaio e forse meno in tutta Italia;
il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e il decreto ministeriale del 2 aprile 2001, relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, in virtù dei quali si può sostenere che le professioni sanitarie hanno raggiunto un livello accademico che include tutti i livelli della formazione specifica: laurea di primo e secondo livello, dottorato di ricerca e master di primo e secondo livello;
la legge n. 43 del 2006 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa e della prevenzione e la delega al Governo per l'istituzione degli albi professionali rende necessario possedere specifica formazione per accedere al titolo di dirigenti (per esempio il caposala)
impegna il Governo, in analogia a quanto accade per la professione medica:
1. a riconoscere anche alle professioni sanitarie, di cui alle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000, la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria, soprattutto per coloro che sono in servizio di assistenza diretta e hanno titoli e competenze adeguate a corrispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e al crescente bisogno di prestazioni assistenziali per pazienti cronici o con patologie che richiedono livelli di assistenza specifica o livelli altrettanto specifici di impegno nel settore diagnostico e riabilitativo;
2. a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, l'attivazione di un tavolo di lavoro che coinvolga i presidenti degli ordini delle federazioni e dei collegi e/o le associazioni più rappresentative delle professioni, i presidenti regionali, i rappresentanti del Ministero della salute, e i sindacati di categoria, per regolamentare l'accesso alla libera-professione intramuraria, per i professionisti sanitari non medici, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.