Legislatura 15ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 41 del 11/07/2007
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 228
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che l’articolo 5 prevede l’istituzione di un nuovo marchio a tutela dei prodotti agroalimentari di qualità, caratterizzati da determinati procedimenti di coltivazione e lavorazione e dalla qualità delle materie prime impiegate, tali da configurare un livello qualitativo superiore rispetto ai prodotti appartenenti alla medesima categoria commerciale;
considerato che il medesimo articolo 5, al comma 1 afferma che tale marchio viene istituito "nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento", e che pertanto esso è aperto alla registrazione di beni prodotti in altri Stati membri e al riconoscimento delle attestazioni ottenute in un altro Stato membro;
rilevato che la formulazione giuridica del suddetto marchio appare orientata ad evitare sovrapposizioni con il marchio comunitario STG (specialità tradizionali garantite), previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006, essendo rivolta esclusivamente al riconoscimento di intrinseche caratteristiche di qualità del prodotto, nel rispetto degli orientamenti comunitari in proposito ed in linea con analoghe normative già in vigore in altri Paesi dell’Unione;
rilevato tuttavia che andrebbe opportunamente facilitato il ricorso delle imprese agroalimentari al marchio STG che presenta il vantaggio del riconoscimento giuridico nell’intero territorio dell’Unione europea;
formula, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, per la certificazione comunitaria STG, misure dirette a facilitarne le procedure per il rilascio, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 4 per i marchi DOP e IGP.