Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 136 del 04/07/2007

            Il PRESIDENTE, relatore, passa quindi ad illustrare un testo che, tenuto conto delle osservazioni che saranno svolte in Commissione, potrà essere meglio definito quale proposta testo unificato dei disegni di legge in titolo, da assumere eventualmente a base dell’esame.

            Lo schema fa proprie le indicazioni del ministro Chiti, desunte dall’ampia consultazione con le forze politiche e i Gruppi parlamentari, nonché alcuni elementi tratti dalle proposte legislative in esame, sui quali si è registrata la maggiore convergenza. In particolare, sottolinea l’esigenza di assicurare la governabilità e di ridurre la frammentazione del sistema politico, nonché la necessità di recuperare il rapporto tra elettori ed eletti.

            Precisa che l’ipotesi di testo si concentra sul sistema elettorale della Camera dei deputati e si articola in due possibili varianti, mentre rinvia a un supplemento di riflessione per ciò che concerne l’elezione del Senato, il riequilibrio della rappresentanza di genere e le norme relative ai territori di insediamento delle minoranze linguistiche.

            L’ipotesi principale prevede che il novanta per cento dei seggi sia attribuito nell’ambito di altrettanti collegi uninominali con riparto proporzionale tra gruppi di candidati collegati su base circoscrizionale; il restante dieci per cento dei seggi è attribuito a seguito dell’eventuale individuazione di una coalizione o di una lista a cui spetti il premio di maggioranza. I seggi di riferimento, nel totale, sono 618, esclusi perciò quelli riferiti alla circoscrizione Estero. Le candidature avvengono attraverso liste di candidati collegati in collegi uninominali, ma nessun candidato può essere incluso nelle liste con il medesimo contrassegno in più di tre collegi. Rimane ferma la possibilità di collegamento in coalizioni attraverso l’indicazione di un unico programma e di un unico leader. L’elettore dispone di un solo voto. Il riparto avviene in primo luogo a livello circoscrizionale tra le liste che abbiano conseguito almeno il quattro per cento dei voti validi a livello nazionale o che abbiano ottenuto almeno tre seggi in altrettante circoscrizioni. Dopo l’assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione, l’ufficio centrale nazionale verifica se la coalizione o la lista singola (non coalizzata) che ha ottenuto il numero maggiore di seggi nei collegi uninominali abbia un numero di seggi compreso tra 248 e 340. In caso contrario non si applica il premio di maggioranza e la parte residua di seggi è ripartita a livello circoscrizionale tra le liste ammesse. Qualora invece la coalizione o la singola lista abbia ottenuto almeno 248 seggi (corrispondenti circa al quaranta per cento dei seggi da assegnare) l’ufficio centrale le attribuisce un numero ulteriore di seggi fino a raggiungere, nel massimo, la consistenza di 340; nel caso di assegnazione a una coalizione di liste i seggi aggiuntivi sono attribuiti in proporzione al numero dei seggi già conquistati dalle liste nelle circoscrizioni. I seggi residui vengono quindi assegnati proporzionalmente alle liste ammesse al riparto in base all’ordine di graduatoria.

            L’ipotesi alternativa di testo base prevede che ogni lista sia composta da due elenchi distinti, quello delle candidature nei collegi della circoscrizione e quello delle candidature per i seggi da assegnare nell’ambito della quota residua del dieci per cento. Inoltre, si prevedono ulteriori limiti alla candidabilità: nessun candidato può essere incluso in più di uno degli elenchi previsti per l’attribuzione dei seggi della quota residua e il candidato iscritto negli elenchi per l’attribuzione della quota residua non potrà candidarsi nei collegi uninominali della medesima circoscrizione. Variano le modalità di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni: l’ufficio elettorale centrale nazionale compila una graduatoria fra i quozienti elettorali ottenuti dalle liste e non utilizzati per l’attribuzione dei seggi nei collegi, quindi attribuisce i seggi residui partendo dalla lista che ha conquistato il maggior numero dei seggi secondo l’ordine di graduatoria dei quozienti elettorali. Determinate così le circoscrizioni nelle quali sono assegnati i seggi della quota residua per ciascuna lista, individua i candidati inclusi nel secondo elenco per ciascuna circoscrizione seguendo l’ordine previsto dallo stesso elenco.