Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 09/05/2007

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007  

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14a Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio) 

 

      Sui documenti in titolo riferisce alla Commissione il relatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), osservando innanzitutto che secondo l’ultimo rapporto annuale della Commissione europea, aggiornato al 31 dicembre 2005, la Repubblica italiana continua a figurare all’ultimo posto per numero di procedure di infrazione avviate a suo carico per violazione del diritto comunitario o mancata trasposizione di direttive. Tale dato implica che lo Stato italiano ha un numero di infrazioni superiore a quello di tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, comprese le Repubbliche di recente adesione all’area comune.

            Pone altresì in luce che, per quanto riguarda la percentuale di attuazione delle direttive, lo Stato italiano, secondo l’ultima tabella aggiornata all’8 marzo scorso, figura al terzultimo posto per numero di direttive attuate, facendo meglio soltanto delle Repubbliche di Portogallo e Romania.

            Secondo la relazione al disegno di legge, aggiornata al 31 dicembre 2006, prosegue l’oratore, le procedure ufficialmente aperte sono complessivamente 227, tra le quali figurano otto procedure ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE. Queste ultime discendono dalla mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, già passata in giudicato, e possono concludersi con l’irrogazione di una condanna che imponga il pagamento di una penalità o di un’ammenda forfetaria.

            Peraltro, il relatore paventa un incremento del rischio che lo Stato italiano incorra in sanzioni pecuniarie, atteso che, in seguito alla sentenza del 12 luglio 2005 contro la Repubblica francese, nella causa C-304/02, la Corte di giustizia e la Commissione europea hanno adottato un nuovo orientamento fondato sull’applicazione cumulativa dell’ammenda forfetaria e della penalità di mora (che possono arrivare anche fino a 700 mila euro al giorno), irrogabili anche qualora lo Stato adempia prima della seconda sentenza. In altri termini, esiste il rischio che lo Stato inadempiente venga condannato al pagamento di una somma forfetaria relativa al periodo intercorso tra la prima sentenza di condanna della Corte e il momento di effettivo adeguamento al diritto comunitario.

Illustra quindi i contenuti del disegno di legge che afferiscono agli ambiti di interesse della Commissione, segnalando, soltanto in via incidentale, l’articolo 4, del cui contenuto dà conto.

In relazione agli aspetti di interesse della Commissione, rileva che l’articolo 13 è volto ad armonizzare l’ordinamento interno con le norme recate dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Richiamati quindi i principi e criteri di delega ai quali il Governo deve uniformarsi, menziona, in particolare, quello previsto dalla lettera a), che prevede il coordinamento con le norme del regolamento (CE) n. 1889/2005 della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Osserva in proposito che quasi tutta la normativa vigente in tema di contrasto finanziario del riciclaggio e del terrorismo internazionale è di derivazione comunitaria.

            Dopo aver dato conto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere b) e c) dell’articolo 13, si sofferma sulle previsioni contenute nelle lettere d) ed e), volte, rispettivamente, a garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, nonché a riordinare il regime sanzionatorio, al fine di assicurare l’effettività dell’obbligo della dichiarazione, prevedendo altresì sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legislazione vigente. Infatti, il relatore precisa che l’attuale ordinamento valutario è caratterizzato dalla presenza di due tipologie di violazione: l’omessa comunicazione o la comunicazione errata o incompleta all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) di dati statistici relativi ai trasferimenti transfrontalieri e l’omessa dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dei trasferimenti transfrontalieri di valuta.

Riferisce poi sinteticamente sulla direttiva 2006/46/CE, che modifica una serie di precedenti direttive in materia di conti annuali e consolidati e mira altresì a facilitare gli investimenti transfrontalieri, a migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni di gestione in tutta l’Unione europea e ad accrescere la fiducia del pubblico nei confronti di tali documenti contabili, tramite l’inclusione di informazioni specifiche, coerenti e di migliore qualità. Le nuove disposizioni stabiliscono, prosegue il relatore, che le società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità, saranno tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificabile della relazione sulla gestione, al fine di fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale. Le disposizioni della direttiva concernenti la dichiarazione sul governo societario dovranno applicarsi a tutte le società, comprese banche e altri istituti finanziari, imprese di assicurazione e riassicurazione e società che hanno emesso valori mobiliari diversi dalle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, nella misura in cui non siano esentate dagli Stati membri.

Illustra quindi i contenuti della direttiva 2006/112/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE (cosiddetta sesta direttiva IVA), al fine di predisporre un testo unico di tutte le norme sul sistema comune dell’IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia. La maggior parte delle modificazioni apportate sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche. Tuttavia, oltre alla rielaborazione del testo, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali recependo anche sentenze della Corte di giustizia. In particolare, all'articolo 44 è stata precisata la territorialità delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario che agisce in nome e per conto di terzi (intermediario con rappresentanza). Un’altra modifica sostanziale riguarda la definizione di prodotti soggetti ad accisa: al riguardo, specificando che non sono prodotti soggetti ad accisa il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, il relatore ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alle ragioni che giustificano tale norma. L’articolo 59 della nuova direttiva, in relazione alla territorialità delle prestazioni di telecomunicazione, sancisce l'applicabilità della regola dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi per i servizi forniti a cittadini extra-comunitari che non siano soggetti passivi d'imposta. In questo modo, viene adottato lo stesso criterio previsto per le prestazioni di commercio elettronico.

            Nel concludere la propria illustrazione, il relatore richiama l’attenzione della Commissione sulla delega legislativa contenuta nell’articolo 19, che detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato. Ritiene infatti che si possano prospettare profili di interesse della Commissione, dal momento che, nell’ottica di estendere anche alle persone giuridiche la punibilità per le fattispecie penali ivi previste, si stabilisce di introdurre tra i reati societari di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 la fattispecie criminosa menzionata nella lettera a), con riferimento alle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato consumato il reato.

 

            Il presidente BENVENUTO, d’intesa con il relatore, fa presente che la proposta di parere potrà essere predisposta entro il 29 maggio.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.