Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 09/05/2007
Azioni disponibili
FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(486) BENVENUTO ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.
Il presidente BENVENUTO propone di fissare per le ore 13 di mercoledì prossimo, 16 maggio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14a Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)
Sui documenti in titolo riferisce alla Commissione il relatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), osservando innanzitutto che secondo l’ultimo rapporto annuale della Commissione europea, aggiornato al 31 dicembre 2005, la Repubblica italiana continua a figurare all’ultimo posto per numero di procedure di infrazione avviate a suo carico per violazione del diritto comunitario o mancata trasposizione di direttive. Tale dato implica che lo Stato italiano ha un numero di infrazioni superiore a quello di tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, comprese le Repubbliche di recente adesione all’area comune.
Pone altresì in luce che, per quanto riguarda la percentuale di attuazione delle direttive, lo Stato italiano, secondo l’ultima tabella aggiornata all’8 marzo scorso, figura al terzultimo posto per numero di direttive attuate, facendo meglio soltanto delle Repubbliche di Portogallo e Romania.
Secondo la relazione al disegno di legge, aggiornata al 31 dicembre 2006, prosegue l’oratore, le procedure ufficialmente aperte sono complessivamente 227, tra le quali figurano otto procedure ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE. Queste ultime discendono dalla mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, già passata in giudicato, e possono concludersi con l’irrogazione di una condanna che imponga il pagamento di una penalità o di un’ammenda forfetaria.
Peraltro, il relatore paventa un incremento del rischio che lo Stato italiano incorra in sanzioni pecuniarie, atteso che, in seguito alla sentenza del 12 luglio 2005 contro la Repubblica francese, nella causa C-304/02, la Corte di giustizia e la Commissione europea hanno adottato un nuovo orientamento fondato sull’applicazione cumulativa dell’ammenda forfetaria e della penalità di mora (che possono arrivare anche fino a 700 mila euro al giorno), irrogabili anche qualora lo Stato adempia prima della seconda sentenza. In altri termini, esiste il rischio che lo Stato inadempiente venga condannato al pagamento di una somma forfetaria relativa al periodo intercorso tra la prima sentenza di condanna della Corte e il momento di effettivo adeguamento al diritto comunitario.
Illustra quindi i contenuti del disegno di legge che afferiscono agli ambiti di interesse della Commissione, segnalando, soltanto in via incidentale, l’articolo 4, del cui contenuto dà conto.
In relazione agli aspetti di interesse della Commissione, rileva che l’articolo 13 è volto ad armonizzare l’ordinamento interno con le norme recate dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.
Richiamati quindi i principi e criteri di delega ai quali il Governo deve uniformarsi, menziona, in particolare, quello previsto dalla lettera a), che prevede il coordinamento con le norme del regolamento (CE) n. 1889/2005 della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Osserva in proposito che quasi tutta la normativa vigente in tema di contrasto finanziario del riciclaggio e del terrorismo internazionale è di derivazione comunitaria.
Dopo aver dato conto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere b) e c) dell’articolo 13, si sofferma sulle previsioni contenute nelle lettere d) ed e), volte, rispettivamente, a garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, nonché a riordinare il regime sanzionatorio, al fine di assicurare l’effettività dell’obbligo della dichiarazione, prevedendo altresì sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legislazione vigente. Infatti, il relatore precisa che l’attuale ordinamento valutario è caratterizzato dalla presenza di due tipologie di violazione: l’omessa comunicazione o la comunicazione errata o incompleta all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) di dati statistici relativi ai trasferimenti transfrontalieri e l’omessa dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dei trasferimenti transfrontalieri di valuta.
Riferisce poi sinteticamente sulla direttiva 2006/46/CE, che modifica una serie di precedenti direttive in materia di conti annuali e consolidati e mira altresì a facilitare gli investimenti transfrontalieri, a migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni di gestione in tutta l’Unione europea e ad accrescere la fiducia del pubblico nei confronti di tali documenti contabili, tramite l’inclusione di informazioni specifiche, coerenti e di migliore qualità. Le nuove disposizioni stabiliscono, prosegue il relatore, che le società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità, saranno tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificabile della relazione sulla gestione, al fine di fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale. Le disposizioni della direttiva concernenti la dichiarazione sul governo societario dovranno applicarsi a tutte le società, comprese banche e altri istituti finanziari, imprese di assicurazione e riassicurazione e società che hanno emesso valori mobiliari diversi dalle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, nella misura in cui non siano esentate dagli Stati membri.
Illustra quindi i contenuti della direttiva 2006/112/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE (cosiddetta sesta direttiva IVA), al fine di predisporre un testo unico di tutte le norme sul sistema comune dell’IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia. La maggior parte delle modificazioni apportate sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche. Tuttavia, oltre alla rielaborazione del testo, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali recependo anche sentenze della Corte di giustizia. In particolare, all'articolo 44 è stata precisata la territorialità delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario che agisce in nome e per conto di terzi (intermediario con rappresentanza). Un’altra modifica sostanziale riguarda la definizione di prodotti soggetti ad accisa: al riguardo, specificando che non sono prodotti soggetti ad accisa il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, il relatore ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alle ragioni che giustificano tale norma. L’articolo 59 della nuova direttiva, in relazione alla territorialità delle prestazioni di telecomunicazione, sancisce l'applicabilità della regola dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi per i servizi forniti a cittadini extra-comunitari che non siano soggetti passivi d'imposta. In questo modo, viene adottato lo stesso criterio previsto per le prestazioni di commercio elettronico.
Nel concludere la propria illustrazione, il relatore richiama l’attenzione della Commissione sulla delega legislativa contenuta nell’articolo 19, che detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato. Ritiene infatti che si possano prospettare profili di interesse della Commissione, dal momento che, nell’ottica di estendere anche alle persone giuridiche la punibilità per le fattispecie penali ivi previste, si stabilisce di introdurre tra i reati societari di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 la fattispecie criminosa menzionata nella lettera a), con riferimento alle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato consumato il reato.
Il presidente BENVENUTO, d’intesa con il relatore, fa presente che la proposta di parere potrà essere predisposta entro il 29 maggio.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina di un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob (n. 35)
(
Riferisce alla Commissione il senatore PEGORER (Ulivo), il quale, nell'illustrare analiticamente il curriculum del candidato, professor Luca Enriques, valuta le qualità professionali dello stesso, sulla scorta anche della sua attività didattica e scientifica, pienamente adeguate rispetto all’incarico proposto, anche in considerazione del rafforzamento delle competenze della Consob. Propone pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole, auspicando che sulla sua approvazione si registri un’ampia convergenza.
Il senatore COSTA (FI) esprime apprezzamento per la proposta, associandosi alla positiva valutazione delle competenze scientifiche e professionali del candidato, tali da offrire un sicuro contributo all’attività della Consob, guidata con grande saggezza dall’attuale Presidente.
Il presidente BENVENUTO, nel concordare con le osservazioni testé svolte dai colleghi Pegorer e Costa, sottolinea la delicatezza e l’importanza delle funzioni attribuite alla Consob e, alla luce di tale circostanza, auspica che la Commissione possa esprimere parere favorevole con uno spirito di ampia condivisione.
Il senatore FLUTTERO (AN) chiede chiarimenti alla Presidenza in ordine all’eventuale procedura valutativa adottata dal Governo per la scelta del candidato.
Dopo la risposta del presidente BENVENUTO, interviene il senatore BONADONNA (RC-SE) per esprimere il proprio apprezzamento sulle qualità professionali del candidato, evidenziando peraltro la necessità che il Governo, diversamente da quanto avvenuto in altre occasioni, si conformi sempre agli stessi criteri di merito adottati con la proposta di nomina in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(809) BENVENUTO. - Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
(1283) COSTA. - Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.
Il presidente BENVENUTO ricorda che nella scorsa seduta aveva conferito mandato al relatore di predisporre un testo unificato.
Il relatore BARBOLINI (Ulivo) illustra un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto, che rielabora i disegni di legge originariamente presentati, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nonché dell’esigenza, da più parti condivisa, di un allargamento dei soggetti interessati al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Si sofferma quindi sugli articoli 2 e 3 del testo da lui proposto, concernenti, rispettivamente, le finalità e la struttura dell’archivio e i dati oggetto di riscontro. Nella formulazione normativa si è tenuto conto in particolare delle osservazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali, in ordine, da un lato, all’opportunità di introdurre un sistema unificato di banche dati, e, dall’altro, all’esigenza di assicurare la riservatezza delle informazioni trattate.
Il relatore manifesta la propria disponibilità a recepire le opportune integrazioni all’articolato proposto, in particolare per quel che concerne le modalità di partecipazione delle imprese di assicurazione al sistema di prevenzione delle frodi, ricordando le posizioni espresse sul punto dalle associazioni di categoria appositamente audite. Conclude sottolineando il carattere non definitivo della propria proposta e auspicando al contempo un’ampia discussione sulle soluzioni normative da lui individuate.
Il presidente BENVENUTO rappresenta al Sottosegretario l’esigenza di conoscere l’orientamento del Governo in merito alla proposta illustrata dal relatore.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
In apertura della discussione generale, il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo), nel ribadire la necessità di una tempestiva approvazione del disegno di legge, ritiene, da un lato, che sulle disposizioni da esso recate sussista una positiva valutazione da parte di tutti i Gruppi e, dall’altro, che il provvedimento possa costituire l’occasione per introdurre specifiche e limitate modificazioni alla legge finanziaria per il 2007 in materia fiscale.
Il senatore Paolo FRANCO (LNP), concordando con il giudizio positivo espresso dal presidente Benvenuto relativamente alle previsioni contenute nel disegno di legge, pur rimarcando il ritardo con il quale il Governo ha varato il provvedimento, annuncia che la propria parte politica intende presentare una serie di mirate e specifiche proposte emendative, volte a superare una serie di incongruenze della legge finanziaria per il 2007. Nell’esprimere l’auspicio che la Commissione converga su tali proposte, sottolinea che l’atteggiamento della propria parte politica in relazione all’esame del disegno di legge dipenderà dall’accoglimento degli emendamenti da lui presentati.
Alla luce di quanto testé esposto, il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) propone di fissare per le ore 13 di giovedì prossimo, 17 maggio, il termine per la presentazione di emendamenti e di eventuali ordini del giorno riferiti al disegno di legge.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
In relazione alla questione del concorso espletato dall’Agenzia delle Entrate e all’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, il presidente BENVENUTO ricorda che nella seduta di ieri erano state prospettate due alternative al fine di indirizzare al Governo una specifica osservazione per l’utilizzazione di tali graduatorie. Da un lato, rimane valida la possibilità di inserire una specifica osservazione nella risoluzione che la Commissione sarà chiamata ad approvare ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, sull’affare assegnato Doc. CII, n. 1, e cioè l’atto di indirizzo del vice ministro Visco. Dall’altro la presentazione in Assemblea di un’apposita mozione. Invita quindi il senatore Bonadonna a informare la Commissione circa la predisposizione di uno specifico atto di indirizzo in Assemblea.
Il senatore BONADONNA (RC-SE), nel dare conto del tenore della mozione che sarà presentata in Assemblea, precisa che l’atto di indirizzo tiene conto delle osservazioni emerse in Commissione sulla questione dell’assunzione dei candidati idonei da parte delle Agenzie fiscali, anche nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché delle posizioni espresse dal Governo in varie occasioni su una possibile soluzione della questione.
Il presidente BENVENUTO informa, infine, la Commissione che in relazione alla richiesta di invitare il CNEL a esprimere le proprie valutazioni in merito all’atto di indirizzo, i tempi prospettati da tale organismo per l’eventuale svolgimento di un’audizione o per l’elaborazione di un parere sullo stesso non appaiono al momento congrui rispetto all’iter dell’atto.
La seduta termina alle ore 16.
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 809 E 1283
Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
Art. 1.
(Sistema di prevenzione)
1. È istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
2. Il sistema di prevenzione è basato sull’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8.
3. Titolare dell’archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) che, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.
4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l’UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su:
a) gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;
b) i pagamenti dilazionati o differiti;
c) le richieste di risarcimento e di indennizzo, le polizze e la documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche.
5. Nell’ambito della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l’UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale ed esercita le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati in maniera unitaria «aderenti»:
a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 38;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;
d) le imprese di assicurazione;
e) in seguito ad apposita convenzione con l’UCAMP, le imprese che offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettereservizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.
7. Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell’archivio richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.
8. Nell’ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi alle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore assicurativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell’attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell’archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.
9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai princìpi e alla disciplina dell’ordinamento comunitario.
Art. 2.
(Finalità e struttura dell’archivio)
1. L’archivio di cui all’articolo 1, comma 2, è composto da due strumenti informatici:
a) il primo, denominato "interconnessione di rete", consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all’articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato "modulo informatico centralizzato", memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell’archivio e al gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell’esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
Art. 3.
(Dati oggetto di riscontro)
1. I dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relativi a:
a) documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 è individuato, sentito il parere dell’UCAMP ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 4.
( Procedura di riscontro sull’autenticità dei dati e contributo degli aderenti)
1. Ai fini del riscontro sull’autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l’UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell’archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell’ambito di quelle elencate nell’articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.
2. Ciascuna richiesta di verifica comporta da parte dell’aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell’archivio e, successivamente, per la manutenzione dell’archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell’articolo 5.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell’archivio sono stabilite in euro 250.000 per l’anno 2007 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 6.
(Termini, modalità e condizioni
per la gestione del sistema di prevenzione)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificate la struttura e i livelli di accesso all’archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell’articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 8.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono inoltre stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell’archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all’articolo 3.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all’articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 fissa l’importo del contributo di cui all’articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.
5. L’eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.
6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 8, in ordine all’applicazione della presente legge.
7. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività" aggiungere le seguenti: "del Ministero dell’economia e delle finanze,".