Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 75 del 08/05/2007
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IN SEDE REFERENTE
(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo), osservando che il disegno di legge reca misure dirette a integrare e correggere le disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 223 e 258 del 2006. In particolare, l’articolo 1, comma 1, modifica il comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani-Visco), sostituendone il terzo e ultimo periodo. Infatti la disposizione attualmente in vigore prevede che, per ogni fabbricato, il valore ancora da ammortizzare (sul presupposto che l’ammortamento abbia avuto inizio nelle precedenti annualità) sia pari alla percentuale del costo del fabbricato riferibile al valore tuttora ammortizzabile, previo scomputo delle quote già ammortizzate. Con detta previsione, egli prosegue, si stabiliva in altri termini che gli ammortamenti in precedenza dedotti concorrono interamente alla riduzione del residuo ammortizzabile del fabbricato. Viceversa la modificazione introdotta dal disegno di legge è volta a prevedere che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei precedenti periodi di imposta, e calcolate sul costo complessivo, vengano imputate in misura proporzionale al costo del fabbricato e a quello del terreno sul quale il fabbricato stesso insiste: pertanto, ne discende una ripartizione tra ammortamenti relativi ai terreni e ammortamenti riferibili ai fabbricati.
Viene quindi meno la previsione secondo la quale l’ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo del fabbricato e non quello del terreno. Il secondo comma prevede che la predetta modifica normativa abbia effetto a decorrere dall’anno di imposta in corso al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge Bersani-Visco. Il relatore sottolinea altresì che la norma di cui all’articolo 1 risulta favorevole ai contribuenti, consentendo l’utilizzo, per periodi di imposta successivi, delle quote dedotte in ammortamento per la parte riferibile al terreno.
Illustra quindi le disposizioni in materia di rimborsi IVA per le auto aziendali di cui all’articolo 2, precisando che il primo comma autorizza, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate la liquidazione dei rimborsi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 258 del 2006. Il relatore chiarisce inoltre che il secondo comma reca la norma di copertura della predetta spesa mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007.
Il relatore ritiene che, attesa la portata, di carattere integrativo e correttivo, dell’intervento attuato con il disegno di legge, sussistano le condizioni per una sua approvazione in tempi opportunamente definiti, in modo da salvaguardare le posizioni soggettive dei contribuenti interessati. Tuttavia, ritiene utile che, nell’ambito della discussione, la Commissione valuti l’opportunità di introdurre, in modo mirato, alcuni emendamenti, eventualmente riferiti a correggere la legge finanziaria per il 2007, attese le criticità emerse in questi primi mesi di applicazione delle disposizioni da essa recate.
Il senatore BARBOLINI (Ulivo), riservandosi di intervenire in modo più compiuto in discussione generale, conviene sull’ipotesi di selezionare talune specifiche questioni affinché la Commissione valuti l’opportunità di intervenire con una serie di modifiche volte a migliorare i contenuti della legge finanziaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.