Legislatura 15ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 36 del 13/03/2007

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71

 

            La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

 

considerato che il decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito dalla legge n. 233 del 2006 ha modificato anche le competenze del Ministero dello sviluppo economico, si segnala l’opportunità di adeguare conseguentemente il piano di attività per gli studi e le ricerche di competenza del gabinetto del Dicastero medesimo.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72

 

            La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerato che il fondo trasferimenti correnti alle imprese, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, reca un'unica destinazione a favore dell'IPI e che non vi è dunque alcun margine di discrezionalità nella ripartizione delle risorse,

                esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si rileva l’opportunità di modificare i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 in modo da escludere la Relazione con parere parlamentare nei casi in cui vi è un'unica destinazione dello stanziamento.

Nelle more di tale modifica normativa si segnala tuttavia la necessità che alla Relazione sia allegata, a cura del Ministro dello sviluppo economico, la rendicontazione delle spese dell'Istituto di promozione industriale.                                                                                           

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1269

 

La 10ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

 

premesso che anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l’importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.                  le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione  di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;

 

2.                  dalla esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l’inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all’art. 1, comma 3, lettera e).

 

La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle

emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell’evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell’evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.