Legislatura 15ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 36 del 13/03/2007
Azioni disponibili
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 13 MARZO 2007
36ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Gianni e Giaretta.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2007 (n. 72)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame dell'atto del Governo in titolo sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.
Il relatore MANINETTI (UDC) illustra una schema di parere favorevole con una osservazione (allegato al presente resoconto) che, previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
Programma di utilizzo per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale (n. 71)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame dell'atto del Governo in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.
Il relatore BANTI (Ulivo) illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione, allegata al presente resoconto.
Dopo che il sottosegretario GIANNI ha manifestato piena adesione allo schema di parere, per dichiarazione di voto interviene il senatore POSSA (FI), che preannuncia la propria astensione.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione illustrato dal relatore.
IN SEDE CONSULTIVA
(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.
Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione, allegato al presente resoconto.
Il senatore BANTI (Ulivo) , pur manifestando un orientamento favorevole sulla proposta di parere, chiede che la raccomandazione in materia di diritto di cronaca per le emittenti che non sono titolari del diritto di trasmissione dell'evento sportivo, sia riformulata nel senso di precisare che tale diritto debba essere garantito in modo adeguato.
Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione in tal senso, che del resto è nello spirito dello schema di parere proposto.
Il senatore POSSA (FI), oltre ad esprimere la propria contrarietà in ordine all'opportunità di conferire una delega al Governo in tale settore, lamenta che la scelta di intervenire nella ripartizione dei diritti di proprietà afferenti la trasmissione degli eventi sportivi rappresenta un' indebita interferenza rispetto alle regole del libero mercato, lesiva di posizioni giuridiche soggettive.
Preannuncia pertanto il voto contrario sullo schema di parere testé illustrato nonchè l'intenzione di presentare uno schema di parere contrario, chiedendo a tal fine una breve sospensione.
Anche il senatore STANCA (FI) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore, ritenendo inopportuna ogni forma di ingerenza del settore pubblico nell'ambito di rapporti tipicamente demandati al mercato.
Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com), dopo aver dichiarato di condividere lo schema di parere, suggerisce una sua integrazione inserendo un riferimento all'esigenza di individuare risorse da destinare all'impiantistica sportiva e, più in generale, alla cultura sportiva.
Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) fa anzitutto presente che il provvedimento intende disciplinare la titolarità di diritti di trasmissione di eventi sportivi che devono essere, a suo avviso, considerati nella loro peculiarità, anzitutto per il loro carattere sociale. Dichiara indi la propria disponibilità a recepire il suggerimento del senatore Pecoraro Scanio, che investe una tematica peraltro già affrontata dal disegno di legge in titolo.
Il presidente SCARABOSIO dispone una breve sospensione per consentire al relatore di riformulare la proposta di parere e al senatore Possa di presentare uno schema di parere contrario.
La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.
Il senatore POSSA (FI), nel segnalare l'esigenza di poter disporre di un'idonea tempistica per presentare uno schema di parere contrario, chiede - a nome del proprio Gruppo - che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato. Qualora la richiesta non fosse accolta, preannuncia che non prenderà parte alla votazione.
Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) si associa alla richiesta di rinvio testé formulata.
Il senatore GALARDI (Ulivo) dichiara, a nome del proprio Gruppo, la propria disponibilità ad un rinvio dell'esame.
Si associa il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) , il quale giudica opportuna una maggiore riflessione sulle considerazioni svolte.
Prendendo atto delle sollecitazioni avanzate, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana già convocata per domani, alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.
Dopo che il presidente SCARABOSIO ha comunicato che non sono ancora giunti i prescritti pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (allegati al presente resoconto), avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore POSSA (FI) illustra l'emendamento 1.88, sottolineando l'esigenza che la delega legislativa sia esercitata entro sei mesi , e non entro un anno, dalla data di entrata in vigore della legge.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) dà conto dell'emendamento 1.89, che si inserisce fra le proposte volte a tutelare il consumo domestico.
Il senatore POSSA (FI) si sofferma sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sottolineando in particolare che il secondo intende dare attuazione all'articolo 76 della Costituzione, secondo cui la delega legislativa deve prevedere, oltre ai principi e criteri direttivi, anche oggetti definiti.
Dopo che il presidente SCARABOSIO ha ritirato l'emendamento 1.4, il senatore PARAVIA (AN) illustra l'emendamento 1.6. Al riguardo, sottolinea anzitutto che le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE intendono dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale assicurando al contempo, mediante la previsione di obblighi di servizio pubblico, la tutela dei clienti più vulnerabili. A tale scopo, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di indicare prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili ed alle piccole imprese. Tale disposizione, che l'oratore giudica in aperto contrasto con le logiche della liberalizzazione e con le indicazioni della Commissione europea, tende a ripristinare in maniera a suo avviso surrettizia un regime di prezzi amministrati senza introdurre misure idonee allo sviluppo di una reale concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio. Ritiene pertanto opportuno sopprimere tale disposizione, anche in considerazione degli effetti distorsivi, anche in termini di sviluppo della concorrenza e della sicurezza del sistema, provocati recentemente nel settore del gas dal regime di prezzi tutelati.
L'emendamento proposto - egli prosegue - definisce un percorso che per quanto riguarda il settore elettrico parte dal fondamentale presupposto della necessità di un superamento della figura di Acquirente unico, che costituisce per molti aspetti un venditore privilegiato rispetto ai fornitori operanti nel mercato libero con cui indebitamente compete. Per quanto riguarda il settore del gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale regime di tariffe amministrate che a suo avviso, ha dimostrato di avere effetti totalmente destabilizzanti sugli equilibri di mercato e sulla redditività degli operatori, introducendo un diverso meccanismo di tutela ex articolo 3, della direttiva 2003/55/CE, delineato in analogia a quanto suggerito per il settore elettrico.
Nello specifico, al fine di dare piena attuazione al processo di liberalizzazione dei mercati energetici - osserva il senatore - l'emendamento proposto prevede in primo luogo che il diritto di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/55/CE alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli sia esteso ai soli clienti civili, essendo per le piccole imprese il mercato già liberalizzato da luglio 2004. La limitazione del regime di tutela al solo mercato domestico nel settore del gas è già operativa. Si prevede inoltre che per entrambi i settori il servizio di tutela sia articolato su ambiti territoriali limitati e che per ciascun ambito siano individuati distintamente e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione; in particolare l'attività di approvvigionamento prevederebbe non solo il reperimento di energia elettrica (o del gas naturale) sul mercato, ma anche dei servizi connessi; l'attività di commercializzazione al dettaglio includerebbe le funzioni connesse alla consegna dell'energia al clienti finali. Egli fa poi presente che le procedure d'asta dovrebbero essere correttamente disegnate. In primo luogo, dovrebbero avvenire su base geografica e per aree/volumi di energia elettrica o gas di dimensioni tali da consentire la partecipazione anche ad operatori con reti di vendita o volumi che non coprono l'intero territorio nazionale. Inoltre, stante l'attuale situazione di dominanza in alcuni segmenti della filiera, dovrebbero a suo giudizio essere, da un lato, introdotti opportuni tetti alle quote di mercato tutelato servibili da parte di un'unica azienda in entrambe le attività e, dall'altro, implementate misure asimmetriche tra i partecipanti alle procedure concorsuali, volte a limitare l’esercizio di potere di mercato da parte dell’operatore dominante. Sarebbe inoltre a suo avviso opportuna l’introduzione di una corretta disciplina relativa all’eventuale partecipazione alle aste di società collegate ai distributori, garantendo i necessari profili di trasparenza, terziarietà e corretta gestione dei flussi informativi.
Infine, con specifico riferimento al settore elettrico, egli conclude sottolineando che dovrebbe essere previsto lo scioglimento della società Acquirente unico Spa, coerentemente con l’entrata in efficacia del nuovo servizio di tutela.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) illustra l’emendamento 1.90, volto a modificare l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a), nel senso di far salva l’introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti particolarmente svantaggiati.
Il senatore GALARDI (Ulivo) dà conto dell’emendamento 1.7, secondo cui, con riferimento all’accesso alle reti, si dovranno prevedere idonee misure di compensazione a tutela dell’equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiati.
Il senatore PINZGER (Aut) illustra l’emendamento 1.10, richiamandone brevemente le finalità.
Il senatore POSSA (FI) si sofferma sull’emendamento 1.16, diretto a sopprimere la previsione di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché il compito di vigilanza sul funzionamento del mercato da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In proposito, dichiara la ferma contrarietà ad ogni forma di controllo pubblico dei prezzi di mercato.
Il senatore GALARDI (Ulivo) ritira l'emendamento 1.19.
Il presidente SCARABOSIO ritira l'emendamento 1.24.
Conclusa l’illustrazione degli emendamenti fino a quelli riferiti all’articolo 1, comma 2, lettera a), dà la parola al relatore per alcune osservazioni preliminari.
Il relatore CABRAS (Ulivo) sottolinea che molti degli emendamenti illustrati intendono assicurare la tutela di fasce di utenti attraverso soluzioni alternative rispetto a quelle individuate nel testo, che affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione di prezzi di riferimento. Ritiene pertanto opportuno svolgere un adeguato approfondimento delle proposte emendative onde verificare la possibilità di definire una soluzione che consenta un’efficace tutela dei consumatori in un contesto di apertura del mercato, superando l’impostazione basata su prezzi amministrati.
Il PRESIDENTE rinvia indi il seguito dell’esame.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore STANCA (FI) chiede alla Presidenza di attivarsi al fine di calendarizzare un’audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di conoscere le linee guida nel settore del turismo.
Il senatore POSSA chiede che sia ascoltato il Ministro dell’università e della ricerca con riferimento alle prospettive del settore spaziale.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) sollecita a sua volta un intervento del Ministro del commercio internazionale, ritenendo importante conoscere le azioni promosse dall’Esecutivo in tale settore.
Il presidente SCARABOSIO fornisce assicurazioni nel senso auspicato dai senatori testé intervenuti.
La seduta termina alle ore 16,25.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71
La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
considerato che il decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito dalla legge n. 233 del 2006 ha modificato anche le competenze del Ministero dello sviluppo economico, si segnala l’opportunità di adeguare conseguentemente il piano di attività per gli studi e le ricerche di competenza del gabinetto del Dicastero medesimo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72
La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerato che il fondo trasferimenti correnti alle imprese, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, reca un'unica destinazione a favore dell'IPI e che non vi è dunque alcun margine di discrezionalità nella ripartizione delle risorse,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
si rileva l’opportunità di modificare i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 in modo da escludere la Relazione con parere parlamentare nei casi in cui vi è un'unica destinazione dello stanziamento.
Nelle more di tale modifica normativa si segnala tuttavia la necessità che alla Relazione sia allegata, a cura del Ministro dello sviluppo economico, la rendicontazione delle spese dell'Istituto di promozione industriale.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1269
La 10ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
premesso che anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l’importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;
2. dalla esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l’inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all’art. 1, comma 3, lettera e).
La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle
emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell’evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell’evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N° 691
Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».
Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere: «nel quadro del Piano energetico nazionale,».
Al comma 1, dopo le parole: «dell'approvvigionamento di gas naturale» aggiungere le seguenti: «e la sostenibilità sociale dei prezzi al consumo domestico,».
Al comma 1, dopo le parole: «società pubbliche» sopprimere le parole: «e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale» e inserire le parole: «Acquirente unico Spa, gestore dello sviluppo elettrico Spa, gestore del mercato elettrico Spa, Cassa conguaglio per il settore elettrico».
Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «riguarda i seguenti oggetti e».
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «[...] in particolare .....» alle parole: «... sul funzionamento del mercato» con il seguente periodo: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative, la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «informazione ai clienti», aggiungere la seguente: «civili».
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «che sia garantita» fino a: «funzionamento del mercato» con le seguenti: «l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a condizioni di mercato» con le seguenti: «a condizioni non penalizzanti» indi sostituire le parole da: «e che l'Autorità» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «anche attraverso il rafforzamento della funzione dell'Acquirente Unico e la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di condizioni standard di erogazione del servizio e di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, fatta salva l'introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con ulteriori interventi legislativi, vigilando sul funzionamento del mercato;».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «[...] in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti di ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato» sostituire con le seguenti: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e articolo 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzione di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» con le seguenti: «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» con le seguenti: «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» con le seguenti: «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» con le seguenti: «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere: «, che siano certificati da un organismo centrale in grado di assicurare lo scambio di informazioni con i distributori».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere: «, garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere le seguenti: «garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» con le seguenti: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» con le seguenti: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «indichi i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato».
Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».
Al comma 2, lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) 1. Prevedere in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE che la fornitura di energia elettrica ai clienti di cui al comma 3 dello stesso articolo sia garantita dalle società facenti capo al medesimo Gruppo cui appartiene la società di distribuzione che opera nello stesso ambito territoriale. Per la vendita a tali clienti le società di vendita si approvvigionano dall'acquirente unico.
2. La fornitura di energia elettrica a tutti gli altri clienti finali che non esercitano il diritto ad essere riforniti dal mercato libero, è garantita dalle società di vendita collegate alle imprese distributrici alle condizioni del mercato libero. Per tale tipologia di clienti l'approvvigionamento è effettuato direttamente dal venditore che applica condizioni di fornitura in linea con quelle in vigore per i clienti di cui al comma precedente.
3. Prevedere idonei strumenti che, garantendo la confrontabilità delle offerte, assicurino condizioni di simmetria e trasparenza fra gli operatori».
Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per la fornitura ai clienti civili», sopprimere le altre: «alle piccole imprese».
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «... che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale».
Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «la materia della presente lettera a) è oggetto di un tavolo di consultazione con le associazioni degli operatori del settore presso il Ministero dello sviluppo economico;».
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b-bis) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1º luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».
Al comma 2 lettera b), sostituire il periodo: «che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale» con il seguente: «in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1 luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare determinando condizioni favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito e mediante energia nucleare».
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'incentivazione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia attraverso centrali a combustibile nucleare».
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in ambito di sicurezza e sviluppo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare localizzati in ambito comunitario».
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'abbattimento dell'emissione di gas effetto serra attraverso l'utilizzo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare, valutandone la compatibilità territoriale ed ambientale sul territorio nazionale».
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e per l'importazione, la produzione e la distribuzione di gas naturale».
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) «prevedere misure per la creazione di una borsa del gas, al fine di promuovere lo sviluppo del relativo mercato, anche mediante la istituzione di un soggetto terzo responsabile dell'organizzazione e della gestione economica di tale borsa e mediante meccanismi che assicurino la neutralità, trasparenza, obiettività ed efficienza della medesima».
MERCATALI, GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «definire strumenti ed accordi» aggiungere le seguenti: «tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di approvvigionamento e distribuzione del gas e».
GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) definire strumenti ed accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale delle reti, finalizzata ad assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri».
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino a: «contrattazione».
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino a: «contrattazione,».
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione,».
Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «legge 23 agosto 2004, n. 239», aggiungere le seguenti: «al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale».
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».
Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».
Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, incluso i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo».
Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale come individuato dal piano nazionale eco-energetico,».
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) promuovere, nel rispetto dei princìpi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura ed assicurando che i soggetti responsabili dell'amministrazione delle attività di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale siano indipendenti ed autonomi rispetto alle attività di approvvigionamento e fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e godano, per lo svolgimento dei loro compiti, di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata senza che sia pregiudicato il diritto della società madre alla redditività complessiva degli investimenti effettuati nella società controllata.
Il Governo dovrà inoltre disporre che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, non possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1º luglio 2009, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e gas naturale. La procedura di dismissione delle quote di partecipazione azionaria eccedenti il predetto limite del 5 per cento dovrà essere disciplinata in modo da garantire il controllo pubblico sul soggetto che deterrà la proprietà ed opererà la gestione delle predette infrastrutture».
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.
Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.
Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.
Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «allorché previsto in norme comunitarie, individuando» indi, dopo le parole: «stoccaggio di gas naturale» aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque ricadere sotto il controllo pubblico».
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».
Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «a seguito della adozione da parte dell'Unione Europea di norme uniformi in materia».
Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas».
Al comma 2, lettera g) inserire in fine le seguenti parole: «prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinchè sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe legate ai costi sostenuti definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».
Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi, per la distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, delle previsioni dell'articolo 15, ultimo comma, della Direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 13, ultimo comma, della Direttiva 2003/55/CE;».
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) introdurre limiti alla possibilità per le aziende, operanti in regime di monopolio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, di esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente;».
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) indirizzare Il gestore delle rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari assicurando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete mediante gare concorrenziali di evidenza pubblica per tutte le nuove infrastrutture di linee e stazioni destinate a far parte della RTN».
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) valorizzare il ruolo del Gestore dei servizi elettrici – GSE SpA –, incrementandone le funzioni operative, incorporando in esso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e affidando ad esso il compito della raccolta dai distributori dei dati di misura dei consumi dei clienti e della loro pronta messa a disposizione degli interessati».
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28» e sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; alla stessa lettera, sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».
Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «promuovere» aggiungere le parole: «, con particolare riferimento al settore del gas,».
Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «attività di distribuzione» aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «attività di distribuzione», aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO
Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza» con le seguenti: «in base a criteri di autosufficienza economica di bacini di utenza».
Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».
Al comma 2, lettera h), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «distribuzione di gas naturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i piani di investimento ed il rifacimento delle reti e degli impianti, ed individuando clausole sociali a tutela dell'occupazione,».
Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «tenendo conto dei princìpi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», con le seguenti: «tenendo conto, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalla imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;».
Al comma 2, lettera i), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «portando a venti anni il periodo massimo previsto dal comma 2 dello stesso articolo, prevedendo che il servizio possa essere affidato a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive, limitando la quota di ricavi che l'ente territoriale può richiedere al gestore della distribuzione a titolo di canone di concessione o di compenso comunque denominato, prevedendo che il gestore applichi nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e che riutilizzi, nei limiti quantitativi previsti dal contratto di servizio, il personale già impiegato dal precedente gestore».
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) definire le modalità di esercizio della facoltà degli enti locali di trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas a società di gestione di servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, prevedendo, altresì, la partecipazione, senza limitazioni, di dette società alla gara di affidamento del servizio stesso;».
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:
«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione, concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nelle forniture di gas dall'estero» aggiungere le seguenti: «garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di paesi fornitori».
Al comma 2 lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detta riformulazione è attuata prevedendo, relativamente ai quantitativi di gas conferito nella sede unificata di contrattazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), l'assoggettamento al medesimo regime dettato dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quantità di gas autoconsumato».
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;
l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore;
l-quater) promuovere la concorrenza nel settore del trasporto attraverso la cessione da parte di Snam Rete gas di rami d'azienda locali».
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;
l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore».
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) promuovere, nel quadro delle politiche dirette a contenere le emissioni in atmosfera e a garantire la competitività e la sicurezza del sistema attraverso la diversificazione delle fonti produttive, la ricerca e lo sviluppo in materia di energia nucleare e di tecnologie per l'impiego sostenibile del carbone, anche attraverso il coordinamento con le analoghe esperienze a livello europeo».
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e le loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) promuovere la liberalizzazione dei mercati locali dell'energia elettrica e del gas favorendo la privatizzazione delle società municipali a controllo pubblico dedicate a questi servizi».
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».
Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari;» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».
Al comma 3, sopprimere le parole da: «decorsi sessanta giorni» fino a: «dei predetti pareri».
Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».
Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
Dopo l'articolo 1, aggiugere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 lettera c) è aggiunto, al termine, il seguente: ''non rientrano in tale tipologia impianti alimentati da biomasse che non utilizzino unicamente i combustibili definiti dalla lettera a) del presente articolo; tale tipologia di impianti non si configura come alimentato da fonti rinnovabili''.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è sostituito dal seguente: ''La quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,5 punti percentuali''.
3. In attuazione del sistema dei certificati verdi cui al decreto legislativo 16 marzo n. 79, confermato quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni, godono di una maggiorazione del valore dei certificati verdi definita dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti fonti rinnovabili:
a) eolico;
b) gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
c) geotermica;
d) del moto ondoso;
e) solare per impianti di tagli superiori a 1000 kW.
Per quanto attiene ad impianti da biomasse agricole si applica quanto disposto dai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificati dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo. All'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''dodici anni'' sono sostituite dalla parole: ''quindici anni''.
4. All'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: ''locali agroenergetici'' sono sostituite dalle seguenti: «agroenergetici nel raggio di 100 chilometri dall'impianto di utilizzo»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali''.
5. Dopo il comma 383, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
''383-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione delle filiere agroenergetiche, lo strumento del contratto di programma agroenergetico previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applica anche alle iniziative per la produzione di energia elettrica''.
6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è aggiunto il seguente capoverso: ai medesimi impianti, qualora la capacità di generazione sia inferiore ai 100 kW ovvero, per i soli impianti a biomasse, ai 400 kW si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; a tali impianti non si applica quanto disposto dai commi 3 e 4.
7. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Le direttive di cui al comma 1 sono disposte con il prioritario obiettivo di assicurare l'obbligo per il gestore di rete di connettere alla rete nel più breve tempo possibile e in modo prioritario gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) comma 1, articolo 2 del presente decreto legislativo che ne facciano richiesta, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni''.
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto il seguente:
''14-bis. È obiettivo prioritario agevolare lo sviluppo di isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali, nonché reti distributive multidirezionali e sistemi automatizzati in grado di prevedere picchi di consumo al fine di agevolare forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e di piccola generazione. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri decreti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce gli obiettivi e le procedure per il raggiungimento degli obiettivi di cui al periodo precedente, ai quali il Gestore del Sistema Elettrico si conforma. Tali decreti, inoltre, definiscono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione di forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e della piccola generazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, compresi soggetti titolari di partita IVA e forme consortili stesse, nonché semplificazioni amministrative per l'accesso a forme di finanziamento tramite terzi''».
Conseguentemente all'articolo 2 comma 1 sopprimere le parole: «alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239».
RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme per l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le parole: ''dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti: quindici anni''.
Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, sono abrogati.
2. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''e fino al 2006'' sono soppresse.
3. Al fine di promuovere la concorrenza nella produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie, fermo restando il valore unitario del certificato verde ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pari a 50 MWh, il Gestore del sistema elettrico emette per ciascun impianto un numero di certificati verdi pari al prodotto della produzione netta da fonti rinnovabili dell'anno precedente moltiplicata per il coefficiente, riferito alla taglia dell'impianto e alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1.
4. Il prezzo dei certificati verdi, riferito al kWh elettrico, non può essere superiore al prezzo massimo di 11,5 centesimi di euro e non può essere inferiore al prezzo minimo di 8,5 centesimi di euro.
5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE, il Gestore del sistema elettrico, su richiesta del produttore è tenuto in ogni caso ad acquistare i certificati verdi anche oltre la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, in conto energia, emessi con le modalità di cui al precedente comma 3, al prezzo minimo fissato al suddetto comma 4, trasferendo i relativi costi sulla componente A3 della tariffa elettrica.
Per le piccole produzioni e per l'autoproduzione di piccole quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, inferiori al valore che consente l'emissione di un certificato verde, su richiesta del produttore, è assicurata la cessione alla rete, in conto energia al medesimo prezzo di cui al periodo precedente del presente comma e per la stessa durata.
6. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: ''con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità'' sono soppresse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede ogni due anni alla verifica della congruità del prezzo minimo e del prezzo massimo di cui al comma 4 e, se necessario, al loro aggiornamento. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede altresì ad aggiornare e ad integrare i coefficienti di cui alla Tabella 1 includendovi gli impianti cogenerativi di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili, tenendo conto del rendimento complessivo del recupero energetico.
8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.
9. Con lo stesso decreto è disciplinata la transizione dal previgente sistema di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili alle norme di cui al presente articolo, ferma restando la applicazione di queste ultime anche all'energia prodotta da impianti esistenti, almeno a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: ''alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239''».
Allegato 1
Tabella 1
Taglia impianto FonteCoefficienti dimensionaliFino a 100 kWSuperiore a 100 kW e fino a 1.000 kWSuperiore a 1.000 kWCoefficienti tipologici (fonte)Eolico1,301,151,00Solare fotovoltaico (*)(*)(*)3,60Geotermico1,040,920,80Idraulico1,431,261,10Biomasse, rifiuti biodegradabili2,452,151,85Biogas e Biomasse, prodotte da attività agricole e da allevamento, da filiera corta (**)2,932,622,30Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas 1,95 1,73 1,50 (*) Per gli impianti da fonte solare fotovoltaica fino a 1.000 kW si applica il decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
(**) Filiera corta: entro un raggio di 100 chilometri dall'impianto che le utilizza per la produzione di energia elettrica.
Al comma 1, dopo le parole: «legge 1º giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE
Al comma 1, dopo le parole: «legge 1º giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
Al comma 1, sopprimere le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e di carburanti di origine vegetale».
Al comma 1, dopo le parole: «lo sviluppo del solare» sopprimere le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» e inserire le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale e animale».
Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».
Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».
GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO
Al comma 1, sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».
GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO
Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO2, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, e per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno;».
MERCATALI, GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO
Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone;».
GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO
Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie di cattura dell'anidride carbonica e il suo stoccaggio geologico, finalizzata all'utilizzo della medesima quale fonte di energia;».
GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO
Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo della ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno quale fonte di energia, in particolare negli usi di trasporto ed in quelli elettrici;».
Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici» inserire le seguenti: «direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico».
GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, BANTI, PALUMBO
Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;» aggiungere le seguenti: «per migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, con particolare riguardo al trasporto pubblico;».
Al comma 1, sopprimere le parole: «per la ridefinizione del sistema fiscale» fino alle parole: «disposizioni vigenti».
Al comma 1, sostituire le parole da: «per la ridefinizione del sistema fiscale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «[...]; per l'incentivazione finanziaria e per la ridefinizione del sistema fiscale dell'accisa e degli autoveicoli ai fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti».
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto ai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «attuativi» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo».
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) promuovere, anche attraverso incentivi ed agevolazioni fiscali, lo sviluppo del mercato delle società che forniscono servizi per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali, in ciò favorendo, sia a livello pubblico che privato, la diffusione di contratti pluriennali di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica».
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera c) dopo le parole: «standard elevati di efficienza» aggiungere le seguenti: «nonché verso la stipula di contratti di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica, quale il servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere» aggiungere le seguenti: «a-bis».
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) garantire, nell'ambito dell'incentivazione alle fonti rinnovabili di cui al comma 1, il ricorso a formule che differenzino e valorizzino le diverse fonti in ragione della sostenibilità ambientale delle stesse, nonché riservare tali incentivi alle sole fonti definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.
Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedere analoghi meccanismi per l'utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica anche in campo industriale, quali i motori ad alta efficienza energetica e trasformatori a perdite ridotte, prevedendo le opportune azioni di informazione nei confronti degli utilizzatori finali; introdurre altresì meccanismi per innalzare il fattore di potenza costi a 0,95 in linea con gli standard europei;».
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) prevedere a favore degli impianti operanti in regime di scambio sul posto alimentati da fonti rinnovabili, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, o di grande taglia, purché prevalentemente destinati ad autoproduzione così come definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alla rete energetica nazionale;».
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) «prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».
MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, PALUMBO, BANTI
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «a favore del solare termico e fotovoltaico, dei carburanti di origine vegetale e dell'idroelettrico ad acqua fluente senza derivazione».
GASBARRI, GALARDI, MERCATALI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».
Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «fotovoltaico» aggiungere le parole: «, dello sfruttamento energetico dei rifiuti».
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole:«e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «carburanti di origine vegetale» aggiungere le seguenti: «e delle biomasse».
GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
«d-bis) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, la massima semplificazione amministrativa e le misure massime necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali;
d-ter) predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivi necessari a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta;».
Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo di cui al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) «prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE
Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».
Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».
THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PETERLINI, PERRIN, PINZGER
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;
MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) prevedere incentivi per l'installazione di impianti di generazione del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricola ad uso civile ed agricolo».
GALARDI, MERCATALI, GASBARRI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) prevedere incentivi, anche in conto capitale, per l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici privati a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e del risparmio energetico».
Al comma 2, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» le seguenti: «e del risparmio energetico».
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale, con particolare riferimento al GPL ed al metano per autotrazione, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;»
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».
GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;».
Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».
Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) semplificare le procedure, anche dal punto di vista fiscale e finanziario, per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi con il fine di liberalizzare il mercato dell'energia e di sviluppare il mercato dei servizi energetici;».
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) sviluppare gli strumenti normativi e amministrativi, in attuazione della direttiva 2003/87/CE, per il trasferimento di risorse dall'acquisizione di quote sul mercato delle emissioni all'investimento duraturo in produzione di energia rinnovabile come definita all'art. 2 della direttiva 2001/77/CE;».
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie nella rete di distribuzione dell'energia con il fine di avviare isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali;».
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere la possibilità, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con data di entrata in esercizio tra l'11 novembre 1997 ed il 10 aprile 1999, di poter fruire dei certificati verdi».
GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere apposite misure per lo sviluppo della microgenerazione;».
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica mediante per le seguenti fonti rinnovabili (energia geotermica, energia idroelettrica, energia eolica, energia da biomasse, energia da termovalorizzatori di RSU, energia da impianti solari termici) prevedere per il riassetto degli incentivi il sistema dei certificati verdi».
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) circa il riassetto degli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica per via solare fotovoltaica prevedere unicamente un finanziamento pubblico a carico dello Stato».
GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) a prevedere che i contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, siano applicabili anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia».
GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo dell'energia geotermica da parte delle imprese;».
Al comma 4, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».
RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''del patrimonio storico-artistico'' sono aggiunte le seguenti: ''e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico''.
2. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''o altro soggetto istituzionale delegato'' sono sostituite dalle seguenti: ''o dalle Province delegate''.
3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:
''Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso di motivato dissenso, purchè non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano''.
4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''in ogni caso'' sono soppresse e, dopo le parole: ''a seguito della dismissione degli impianti'' sono aggiunte le seguenti: ''o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale''.
5. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''di cui all'art. 2, comma 2 lettere b) e c)'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)''.
6. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:
''Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, nonché agli impianti di microgenerazione di cui al comma 85 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''.
7. Al comma 6 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''delle regioni'' sono aggiunte le seguenti: ''dei Comuni, delle Comunità Montane''. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. Dopo il comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ''Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida; in ogni caso a far tempo dalla data di entrata in vigore delle linee guida cessano di avere efficacia le contrastanti disposizioni regionali di ogni fonte''.
9. Per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 così come introdotto dal comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione giudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
11. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determina la sospensione, per la durata della vita dell'impianto, degli usi civici eventualmente gravanti sui beni necessari alla sua realizzazione».
Tabella A
FONTESOGLIE
Eolica60KW
Solare fotovoltaica30KW
Idraulica100 KW
Biomasse200 KW
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas250 KW
Il Relatore
Sopprimere l'articolo.
RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)
1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
2. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
«g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 23 della Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'art. 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati, senza costi eccessivi, i necessari interventi di adeguamento;
l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.
3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili».
RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica)
1. L'articolo 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282 è sostituito dal seguente:
''Art. 25. – Nell'ambito dell'ENEA è istituita un'Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (di seguito Agenzia) che svolge le seguenti attività:
a) supporto tecnico-scientifico per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per la diffusione, la localizzazione e la realizzazione, con le migliori tecniche disponibili, di impianti, apparecchiature e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
b) consulenza tecnico-scientifica per la diffusione delle migliori tecniche disponibili e delle buone pratiche, per soggetti pubblici e privati, in materia di fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica;
c) raccolta, analisi, diffusione, anche con appositi manuali, pubblicazioni e per via informatica, accessibile a chiunque, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili, con valutazione di costi e benefici, degli incentivi offerti dalla legislazione vigente e delle modalità per accedervi, delle corrette procedure per la realizzazione degli impianti e degli interventi, in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, dotata di autonomia funzionale, sono stabiliti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
Con tale regolamento si provvede anche a coordinare l'attività dell'Agenzia con le altre attività dell'ENEA e con i suoi organi.
3. L'Agenzia è diretta da un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
4. In fase di avvio e di prima applicazione delle presenti norme, la dotazione di personale necessario per le attività dell'Agenzia, nel numero di non meno di trecento unità, è assicurata con l'impiego di personale dell'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i sindacati interni.
5. Le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia sono assicurate dalle dotazioni finanziarie dell'ENEA, oltre ai proventi delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma l, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
6. Con legge finanziaria sono stabilite le successive dotazioni di personale e di risorse finanziarie dell'Agenzia''».
RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art 2-bis.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i successivi 90 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di energie rinnovabili o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1, e ne da comunicazione con relazione al Parlamento.
4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza, provvede in via sostitutiva nominando un commissario ad acta.
5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».
Conseguentemente sopprimere la lettera f) del comma 2, dell'articolo 2.
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO
Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».
Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».
Il Relatore
Sopprimere l'articolo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini di introdurre elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità sul libero mercato tra differenti categorie di consumatori non domestici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 ed alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 al 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni».
Al comma 1, dopo le parole: «regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso le associazioni rappresentative degli stessi».
MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO
Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica».
Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica,».
Al comma 1, dopo le parole: «di importazione di energia elettrica o gas naturale» aggiungere le seguenti: «compresi gli impianti rigassificatori».
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. È fatto obbligo di installare nelle unità immobiliari di nuova costruzione, ultimate a partire da 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulle unità immobiliari che a decorrere dallo stesso termine siano state soggette a integrale ristrutturazione, dispositivi rilevatori di fughe di gas e di monossido di carbonio con blocco del combustibile gassoso.
2. Ai costruttori e ai proprietari che non ottemperino all'obbligo di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive vengono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1».
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica in materia di erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni)
1. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1983, n. 8, si interpreta nel senso che gli impianti non previsti per il funzionamento a carbone sono quelli che concretamente non possono funzionare a carbone.
GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, ferme restando le competenze di regioni ed enti locali e le disposizioni circa il regime pubblico delle risorse idriche e della gestione dei servizi idrici, le funzioni di regolazione e controllo attualmente svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), dal Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dall'Osservatorio sui servizi idrici di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 36 del 1994 sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che le esercita anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di tutela delle risorse idriche.
01-bis. Ai fini di cui al comma 01, oltre a esercitare i poteri generali di cui all'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, l'Autorità:
a) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni alle amministrazioni competenti in base all'andamento delle gestioni e alle esigenze degli utenti; i soggetti che non si adeguino a dette proposte sono tenuti a darne comunicazione motivata all'Autorità;
b) definisce indici di produttività per la valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
c) determina parametri e criteri per la definizione delle tariffe in armonia con i principi fissati dalla legge n. 481 del 1995, controllando le tariffe praticate e verificando il rispetto dei criteri fissati;
d) definisce i livelli generali e specifici di qualità del servizio, determinando obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di loro violazione, e controlla che i gestori adottino e rendano pubblici gli standard dei singoli servizi, verificandone il rispetto;
e) individua situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, intervenendo se del caso con provvedimenti sanzionatori;
f) richiede informazioni e documentazioni agli esercenti anche svolgendo poteri di acquisizione, accesso ed ispezione in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 481 del 1995 e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino all'1 per cento dei ricavi ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o intralciano l'accesso o le ispezioni, e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino al 5 per cento dei ricavi ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;
g) definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti, e svolge attività consultive nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni;
h) formula proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione ed invia al Governo e al Parlamento, secondo le procedure di cui all'articolo 21 della presente legge, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici ai consumatori e agli utenti.
01-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità è aumentato di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trenta per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale e agli esperti del Cipe e del Nars e al personale del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio sui servizi idrici. All'onere aggiuntivo derivante dall'estensione delle competenze dell'Autorità, si provvede mediante un contributo versato dai gestori dei servizi idrici integrati in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno.
01-quater. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21 della presente legge e l'Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore idrico e ambientale in modo coerente con la presente legge e con le funzioni di regolazione e di vigilanza dalla stessa attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione, o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.
Conseguentemente, al comma 1 dell''articolo 6, sostituire la lettera b), con le seguenti:
«b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b-bis) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE
Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».
Al comma 2, sopprimere le parole da: «, e a riequilibrare» fino alle parole: «concorrenza e del mercato».
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:
Art. 16-bis. – (Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano). – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.
2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12«.
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, MOLINARI, BOSONE
Dopo 1'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:
Art. 16-bis. – (Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano). – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.
2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12«.
GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) l'articolo l, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b-bis) gli articoli l e 2 del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 127, titolo V, della Costituzione, sono tenute ad emanare apposite norme idonee alla raccolta, da parte dei proprietari di tutti gli immobili, in un unico fascicolo informatico, di tutte le certificazioni e nulla osta previsti da leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla presente legge, alla legge 5 marzo 1990, n. 46, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, ai fini degli accertamenti ed aggiornamenti necessari».
ORDINI DEL GIORNO
STEFANI, POLLEDRI, POSSA, PARAVIA, STRACQUADANIO, RUGGERI
La Commissione,
premesso che:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) disponendo, all'art. 2, comma 7, che essa debba essere composta dal presidente e da due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e parere delle competenti Commissioni parlamentari;
l'art. 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239, a modifica della legge citata, ha elevato da due a cinque il numero dei membri dell'Autorità, disponendo che la nomina dei due nuovi componenti sarebbe dovuta avvenire entro il 27 novembre 2004;
il Governo ha segnalato a questa Commissione la necessità di provvedere allo stralcio dal disegno di legge in esame, tra le altre, della disposizione contenuta nell'art. 5, concernente la ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in quanto tale materia è oggetto del disegno di legge di riforma delle Authorities, approvato dal Governo il 2 febbraio scorso;
conseguentemente, dovrà essere anche stralciata la lett. b) del comma 1 dell'art. 6 del disegno di legge in esame che è volta ad abrogare le citate disposizioni che hanno elevato da due a quattro i membri dell'Autorità;
dal 14 luglio del 2004 l'Autorità ha solo due componenti, il Presidente ed un membro, avendo l'altro rassegnato le proprie dimissioni,
impegna il Governo:
a designare i tre membri mancanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas allo scopo di dare a tale Organo la composizione collegiale prevista dalla vigente normativa e di non protrarre ulteriormente l'inadempimento agli obblighi da essa imposti.
GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA
Il Senato
premesso che,
l'Italia è il paese geotermicamente più dotato di tutta Europa, elemento testimoniato dai numerosi vulcani, dai soffioni boraciferi, dalle sorgenti termominerali presenti sul territorio nazionale;
il primo sfruttamento mondiale dell'energia geotermica è stato adottato in Italia ed in particolare a Larderello e Castelnuovo Val di Cecina, nella regione Toscana, fin dal 1827 il cui calore veniva usato per uso industriale;
l'Italia complessivamente, grazie all'energia geotermica, produce ogni anno circa 5 miliardi di kWh di energia elettrica pari al fabbisogno energetico di 2 milioni di famiglie italiane. In questo modo vengono risparmiate quindi 1.100.000 tonnellate equivalenti di petrolio ed è possibile evitare l'emissione di 3,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;
l'energia geotermica può essere inoltre utilizzata per altri usi come ad esempio il riscaldamento, a basso costo, ad uso domestico delle abitazioni;
la risorsa geotermica è una fonte naturale di energia pulita e rinnovabile. Si tratta di energia inesauribile nel tempo e in grado di contribuire ai crescenti bisogni energetici della popolazione senza compromettere l'ambiente e le risorse per le generazioni future;
l'uso di una energia pulita e rinnovabile contribuisce in maniera decisiva a diminuire le emissioni inquinanti di gas serra. Una scelta ed un indirizzo politico che rientra pienamente negli impegni presi dal nostro paese per rispettare le indicazioni contenute nel protocollo di Kyoto,
impegna il Governo:
a prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo da parte delle imprese del calore geotermico e a consentire l'utilizzo dei contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia.