Legislatura 15ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 45 del 07/02/2007
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Il relatore BODINI (Ulivo) osserva in primo luogo che gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge in esame sono volti a sopprimere una serie di certificazioni o autorizzazioni sanitarie che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non hanno più ragione di essere o risultano in ogni caso inefficaci rispetto al conseguimento della finalità per la quale erano state previste.
Più in particolare fa presente che l'articolo 1, comma 1, sopprime: il certificato di sana e robusta costituzione richiesto per l'iscrizione agli istituti magistrali e ai corsi per infermiere, per la presentazione della domanda di partecipazione a concorsi indetti dalla Corte dei conti e per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione, il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti, il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci. Lo stesso comma specifica che resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il comma 2, numero 1), dell'articolo 1 sopprimel'obbligo di produzione all'autorità sanitaria competente dei certificati medici relativi agli addetti ad un esercizio farmaceutico. Il successivo comma 3 sopprime gli obblighi delle certificazioni di idoneità al mestiere di fochino, alla conduzione di generatori a vapore e all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici. Tale disposizione concerne soltanto i lavoratori rientranti nell'àmbito di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Di conseguenza, gli obblighi di certificazione restano operanti per i lavoratori autonomi. I commi 4 e 5 sopprimono gli obblighi di certificazione della sana costituzione fisica ai fini del conseguimento di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, dell'immunità da malattie infettive o contagiose, per la vendita dei generi di monopolio e dell'idoneità fisica, ai fini dell'ammissione al servizio civile nazionale. Le norme abrogatrici di cui ai commi 6 e 7 concernono, rispettivamente, i certificati di idoneità fisica e psichica, ai fini della nomina a giudice onorario aggregato, e di idoneità fisica richiesto per il responsabile tecnico delle attività di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore. Riguardo alla disposizione di cui al comma 6, il relatore rileva che la relazione illustrativa del provvedimento fa riferimento alla soppressione del certificato di idoneità fisica e psichica anche ai fini della nomina a giudice di pace. Tale certificato non risulta tuttavia contemplato dal disegno di legge in titolo, così che il relativo obbligo, almeno letteralmente, resterebbe in vigore. I commi 8 e 9 abrogano, rispettivamente, le norme vigenti relative alla tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici e alle visite mediche preventive per il lavoratore apprendista. Il comma 10 prevede l'autocertificazione, in luogo dell'attuale obbligo di certificazione delle vaccinazioni antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B, posto per l'ammissione alla scuola dell'obbligo.
Il relatore illustra quindi l'articolo 2, specificando che il comma 1modifica la disciplina sugli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, prevedendo che essi siano concessi sulla base della certificazione del medico curante. Il successivo comma 2 specifica che per l'ammissione ai soggiorni, relativi ai viaggi di istruzione dei minori di età, non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Il comma 3, in considerazione "della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare", nonché dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, abroga esplicitamente la previgente disciplina sui servizi medico-scolastici. Quanto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, il relatore rileva che il comma 1,sopprime gli obblighi relativi al libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti e al certificato medico che escluda pericolo di contagio, ai fini della riammissione al lavoro degli alimentaristi summenzionati dopo un'assenza, di durata superiore ai cinque giorni, per malattia. Il successivo comma 2prevede che agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti siano garantiti un'adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e "aggiornamenti periodici". Il relatore prosegue rilevando che l'articolo 4demanda ad intese, da sancire in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'eventuale individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie nonché lo svolgimento del "monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete", mentre l'articolo 5dispone che la medesima Conferenza unificata sancisca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un'intesa, al fine di determinare i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria. Specifica poi che il successivo articolo 6 prevede che, con atti di natura regolamentare, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire registri di patologia nazionali e territoriali relativi a malattie di rilevante interesse sanitario, individuate sulla base del Piano sanitario nazionale. Tali registri sono intesi a permettere sia la conoscenza dei rischi per la salute sia la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari. Essi raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Riguardo alla tutela di questi ultimi e alla gestione del registro, specifiche norme sono poste dai commi 4 e 5, che demandano anche l'attuazione di taluni profili al singolo regolamento istitutivo. Il comma 6attribuisce al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM) il compito di verificare la validità scientifica dei dati raccolti nonché l'appropriatezza delle procedure impiegate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo. In ragione dell'importanza dello strumento previsto, il relatore si pronuncia a favore di una diversa formulazione del testo, tesa a rendere obbligatoria l'istituzione dei menzionati registri.
Il relatore richiama l'attenzione sull'articolo 7,recante alcune novelle al "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le novelle di cui al comma 1 estendono a tutti i pazienti affetti da dolore grave la possibilità di impiego dei medicinali individuati nell'allegato III-bis del citato testo unico e le procedure semplificate per la distribuzione dei medesimi: sono attualmente previste solo qualora il dolore grave derivi da patologie neoplastiche o degenerative. Il comma 2 concerne il registro relativo all'acquisto dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, del testo unico, che deve essere tenuto dai direttori sanitari e dai titolari di "gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie".
La norma vigente dispone che il registro contenga il "carico" e lo "scarico" dei medicinali suddetti. La novella di cui al comma 2 sostituisce tale principio con l'applicazione della disciplina più dettagliata prevista dall'articolo 60 del testo unico, per i registri di entrata e uscita tenuti dagli enti o imprese che producano, commercino o impieghino sostanze o medicinali individuate nelle tabelle I e II del testo unico. Inoltre, la novella di cui al successivo comma 5 specifica che per i direttori sanitari e i titolari di gabinetto l'obbligo di conservazione del registro permane per due anni dal giorno dell'ultima registrazione ed estende tale termine riducendo quello attuale di 5 anni per l'identico obbligo a carico delle farmacie. Sempre in merito ai registri in esame, il comma 6 corregge un errore materiale presente nell'articolo 62 del testo unico, mentre il comma 8pone una norma di coordinamento tecnico in relazione alla novella di cui al precedente comma 2. Il comma 3 reca alcune novelle relative ai medicinali individuati nel citato allegato III-bis del testo unico, prevedendo che la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci in oggetto per il trattamento di pazienti "affetti da dolore severo" possa essere effettuata, oltre che con il ricettario speciale tramite il normale ricettario del Servizio sanitario nazionale. Qualora si ricorra a tale strumento, il farmacista deve conservare copia della ricetta ai fini del discarico nei registri summenzionati. Inoltre, è previsto che il Ministro della salute possa, con decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis. Il comma 4 reca una norma di coordinamento tecnico in relazione alla novella di cui al precedente comma 3. Il comma 7 si limita a correggere un errore nella formulazione letterale della disciplina dei registri di lavorazione, che devono essere tenuti dagli enti o imprese che producono sostanze o medicinali individuati nelle tabelle I e II del citato testo unico. Il comma 9 inserisce due sostanze cannabinoidi nella sezione B della tabella II del testo unico, sostanze aventi come "denominazione comune", rispettivamente, "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)". Il relatore precisa che tale inserimento è diretto a consentire, previo rilascio dell'autorizzazione ministeriale disciplinata dal Titolo V del testo unico, la continuazione dell'importazione dall'estero di farmaci industriali destinati al trattamento di malati affetti da gravissime patologie aventi come base i due principi attivi summenzionati. Proseguendo sul tema, il relatore fa presente come all'estero siano già disponibili farmaci basati sulla combinazione di sostanze derivanti dalla canapa indiana, che risultano particolarmente vantaggiose sul piano terapeutico, per cui è auspicabile un adeguamento della normativa italiana alle più recenti acquisizioni farmacologiche.
Passando all'articolo 8, il relatore segnala la previsione secondo cui, in caso di condanna per esercizio abusivo di una professione, il giudice ordini la confisca delle attrezzature impiegate, appartenenti ai soggetti il cui esercizio abusivo abbia riguardato una professione sanitaria o agli esercenti una professione sanitaria che abbiano concorso al reato. Rileva inoltre l'opportunità che la confisca sia espressamente prevista anche nei casi di condanna conseguente a riti abbreviati.
Il successivo articolo 9pone un divieto generale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, mentre attualmente tale divieto è circoscritto alla vendita al banco, nella fascia compresa tra le ore 22 e le ore 6 e alle bevande con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume .
Il relatore conclude rilevando come l'articolo 10specifichi che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e come l'articolo 11disponga che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".