Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 31/01/2007

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005" (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio) 

 

      La senatrice ROSSA (Ulivo) riferisce alla Commissione sui contenuti del provvedimento in titolo, che dà attuazione alla direttiva 2005/60/CE, il cui recepimento nell'ordinamento italiano è previsto dalla delega recata negli articoli 1 e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29.

            La relatrice precisa  che la direttiva comunitaria n. 60 del 2005 concerne la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, sottolineando che, nell’esercizio della delega, il Governo deve altresì stabilire le modalità di esecuzione delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’O.N.U., dai regolamenti comunitari n. 2580 del 2001 (recante misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo) e n. 881 del 2002 (recante misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaida e ai Talebani), nonché, da ultimo, dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 302 del Trattato istitutivo della Comunità europea (cosiddette "sanzioni finanziarie internazionali"), per il contrasto del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

            La finalità ultima della delega, prosegue la relatrice, consiste nel coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo.

            Elenca quindi i principi e criteri direttivi alla cui osservanza è il Governo deve attenersi  nell’esercizio della delega: estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo; prevedere adeguate misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, compresa la possibilità di attribuire ad un’autorità pubblica l’amministrazione di tali risorse economiche; individuare idonee sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento. Infatti, lo schema di decreto legislativo disciplina le modalità di attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche; completa il quadro normativo esistente in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, introducendo nell’ordinamento italiano l’obbligo di segnalare le operazione sospette di finanziamento del terrorismo e, infine, riordina sistematicamente la normativa vigente, con particolare riguardo alle competenze del Comitato di sicurezza finanziaria.

            Passa quindi a illustrare il contenuto normativo del provvedimento in esame, osservando che gli articoli 1 e 2 recano definizione e individuano le finalità e l'ambito di applicazione del decreto.

            L'articolo 2 disciplina il Comitato di sicurezza finanziaria. Si tratta di una struttura già esistente, istituita con disciplina temporanea ed in via d'urgenza in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431.

            Il Comitato, prosegue la relatrice, è una struttura tecnica che funziona senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, come previsto espressamente dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge e come confermato finora dall'esperienza applicativa. Va altresì posta in luce l’esigenza di stabilizzarlo compatibilmente con quanto impongono le previsioni sul contenimento della spesa pubblica.

            Pur non comportando oneri per la finanza pubblica, si prevede un termine triennale di durata (articolo 14, comma 1) in ossequio all'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, salva beninteso l'ulteriore funzionamento in esito alle valutazioni previste dal medesimo articolo 29.

            Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 disciplinano modalità procedimentali e adempimenti da parte di autorità, uffici, amministrazioni e Corpo della Guardia di finanza che rientrano nelle relative attribuzioni d'istituto ai quali si fa fronte con le relative ordinarie dotazioni di organico, strumentali e di bilancio.

            Nella descrizione del contenuto dell’articolo 11, che conferisce all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, alla conservazioni ed alla gestione delle risorse economiche, la relatrice osserva che tale disposizione appare innovativa rispetto alle competenze assegnate all'Agenzia.

            Precisa infine che gli articoli 12, 13 14 e 15 relativi rispettivamente al regime sanzionatorio, agli strumenti di tutela, alla compatibilità finanziaria e al regime di coordinamento finale, non rilevano sotto il profilo di un eventuale aggravio degli effetti finanziari.

            Nella prospettiva di dotare la Commissione dei necessari elementi conoscitivi per un ampio e approfondito esame del provvedimento, la relatrice propone di procedere ad una serie di audizioni informali nelle quali coinvolgere le Autorità alle quali il provvedimento attribuisce espressamente compiti di primario rilievo nell’esercizio della funzione di prevenzione e repressione delle attività di finanziamento del terrorismo. In proposito, suggerisce di tenere in considerazione l’Ufficio italiano cambi, l’Agenzia del demanio e la Guardia di Finanza.

 

            Dopo avere ricordato che il termine per l’espressione del parere sullo schema di decreto legislativo scade il 26 febbraio, il presidente BENVENUTO invita i commissari a esprimere il proprio orientamento in merito alla proposta di audizione della relatrice da svolgersi in sede di Ufficio di presidenza.

 

            Il senatore CURTO(AN), riservandosi di articolare un intervento più ampio nel prosieguo della discussione, propone di estendere la platea dei soggetti auditi, tenendo in debito conto l’esigenza di una partecipazione degli organismi internazionali che esercitano attività di prevenzione del terrorismo.

 

            A giudizio del senatore BARBOLINI(Ulivo), pur riconoscendo l’esigenza che la Commissione disponga di elementi informativi il più possibile completi, tuttavia, stante la ravvicinata scadenza del termine per l’espressione del parere, sarebbe preferibile limitare le audizioni ai soggetti già indicati, valutando al massimo la possibilità di audire l’organismo che, a livello comunitario, esercita le funzioni di controllo sul terrorismo.

 

            Interviene quindi il senatore EUFEMI(UDC), il quale condivide l’esigenza prospettata dal senatore Curto in relazione all’ampliamento della platea dei soggetti da audire. In proposito ritiene che la Commissione debba valutare l’opportunità di procedere anche all’audizione di rappresentanti del Sismi. Per quanto concerne invece il contenuto dello schema di decreto legislativo, ravvisa l’esigenza che il Governo esprima il proprio orientamento circa l’adeguatezza della copertura finanziaria recata dall’articolo 14, alla luce della riformulazione del relativo enunciato normativo.

 

            Per quanto riguarda il coinvolgimento di organismi internazionali nello svolgimento delle audizioni,  il presidente BENVENUTO si riserva di valutare tale possibilità compatibilmente con il rispetto del termine per l’espressione del parere.             Ritiene poi che le audizioni dell’Ufficio italiano cambi e dell’Agenzia del demanio possano essere svolte martedì della settimana prossima.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.