Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 43 del 23/01/2007
Azioni disponibili
(184) VENTUCCI. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero
(934) BENVENUTO ed altri. - Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002
(1068) BENVENUTO. - Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991
(1116) EUFEMI ed altri. - Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia
(Esame congiunto e rinvio)
Sul contenuto normativo dei disegni legge in titolo riferisce alla Commissione il senatore EUFEMI (UDC), osservando che i disegni di legge nn. 934 e 1116 affrontano il problema della concessione di indennizzi per i beni perduti da cittadini, enti e società italiane in Libia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 28 ottobre 2002, dei quali il Governo della Libia ha disposto la confisca. Rispetto a tale tematica, il relatore evidenzia che il disegno di legge n. 184 affronta in modo più ampio la questione, proponendo un intervento organico sulla normativa degli indennizzi per le perdite economiche subite all'estero da soggetti appartenenti alla Repubblica italiana.
Pur esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite da tale ultima iniziativa legislativa, l'oratore rimarca tuttavia che l'allargamento degli ambiti geografici della materia rende più problematico e difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo specifico legato all'indennizzo dei beni confiscati dal Governo della Libia, circostanza della quale sottolinea la specificità storica e politica.
A suo parere, infatti, occorre intervenire per ripristinare e consolidare i rapporti economici tra l'Italia e la Libia, nella prospettiva ritenuta fondamentale di promuovere le iniziative economiche di imprenditori italiani in territorio libico.
Ritiene che, in tale direzione, risulti imprescindibile l'attuazione del principio di tutela del lavoro, di cui all'articolo 35 della Costituzione, il cui fondamento può essere rinvenuto nella relazione svolta dall'onorevole Ruini, nell'ambito della Commissione dei Settantacinque.
Dopo aver riepilogato il processo storico che ha condotto al progressivo deterioramento dei rapporti italo-libici sul piano politico, il relatore sottolinea che i provvedimenti nn. 934 e 1116 si fondano sulla previsione di concedere la garanzia quinquennale dello Stato a fronte dello smobilizzo dei crediti non assicurati rimasti insoluti nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro; tale stima appare congrua rispetto alle esigenze di indennizzo.
A suo avviso, però, non si può tacere la fondamentale importanza rivestita dalla piena attuazione, da parte del Governo libico, dell'accordo bilaterale con l'Italia del 28 ottobre 2002, concernente il pagamento dei crediti non assicurati vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, al fine di completare l'indennizzo degli italiani emigrati dalla Libia.
I disegni di legge in commento (nn. 934 e 1116) peraltro, prosegue l'oratore, fissano, come detto in 650 milioni di euro il limite massimo dell'indennizzo. La procedura di accertamento del credito prevede la costituzione di una commissione paritetica del credito per l'accertamento dei crediti e la quantificazione delle rivalutazioni monetarie previste dalla normativa.
Il relatore passa poi all'analisi degli articoli recati dai disegni di legge da ultimo citati. L'articolo 1, di contenuto analogo, prevede la garanzia sovrana dello Stato italiano nel limite massimo di 650 milioni di euro finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti; l'articolo 2 definisce l'ambito dei beneficiari, identificati con i titolari di diritti e interessi per la fornitura di beni e servizi, o lavori eseguiti in Libia dal 1° gennaio 1970 al 20 ottobre 2002. In tale novero vengono ricomprese anche le percentuali di quote o azioni di società estere possedute dai cittadini italiani.
L'articolo 3 prevede la costituzione di una Commissione paritetica per l'accertamento e la quantificazione dei crediti spettanti sulla base dei documenti già esistenti, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 4. L'articolo 5 a sua volta regolamenta le procedure per la presentazione della documentazione da parte dei soggetti interessati.
Più in generale, sulla concessione di indennizzi ai cittadini italiani, il relatore esprime l'avviso che la legge n. 98 del 29 gennaio 1994 non abbia rappresentato una idonea soluzione al problema. Deposita quindi agli atti una relazione di sintesi sulle principali fasi e decisioni che hanno caratterizzato il contenzioso tra Italia e Libia.
Per quanto concerne, da ultimo, il disegno di legge n. 184, ne rileva l'indiscutibile valore, atteso che quest'ultimo presenta il merito di affrontare la questione attraverso un esaustivo excursus storico che dà conto della complessità della materia, e d'altro canto propone una razionalizzazione e semplificazione delle procedure di indennizzo, ma osserva che tale proposta rischia di contemplare ipotesi di indennizzo riferite alla generalità dei Paesi esteri.
Dà poi brevemente cenno dei contenuti del disegno di legge n. 1068.
Infine, sotto il profilo procedurale, il relatore si dichiara favorevole all'eventuale costituzione di un comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un testo base, rispetto al quale ritiene utile il parametro rappresentato dai disegni di legge nn. 934 e 1116. A tal fine, a suo giudizio, appare opportuno il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, anche con una serie di audizioni.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17.