Legislatura 15ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 24 del 21/11/2006
Azioni disponibili
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica del provvedimento, nonché la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, prende in considerazione solo gli oneri relativi alle missioni degli esperti italiani che partecipano alle riunioni della Conferenza degli Stati parte e del Comitato intergovernativo, di cui agli articoli 22 e 23 della Convenzione oggetto della ratifica, disposizioni sulle quali non vi sono peraltro osservazioni da formulare. Segnala tuttavia che nella Convenzione sussistono altre disposizioni che sembrano suscettibili di produrre effetti finanziari e sulle quali sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. In particolare, l’articolo 14 della Convenzione prevede l’impegno dei Paesi aderenti ad attuare una serie di misure per sostenere la cooperazione allo sviluppo nel campo culturale, anche mediante i contributi di carattere finanziario di cui alla lettera (d). Al riguardo, posto che tali norme sembrano avere carattere precettivo e non meramente programmatico, occorre acquisire conferma che le suddette misure rientrino nelle attività di cooperazione allo sviluppo già previste dalla legislazione vigente e che non si tratti, quindi, di nuovi compiti posti a carico delle pubbliche amministrazioni. Segnala poi l’articolo 18, che istituisce il Fondo internazionale per la diversità culturale, al quale contribuiscono gli Stati aderenti, i quali, ai sensi del comma 7, si impegnano a versare dei contributi volontari "su base regolare", al fine di consentire l’attuazione della Convenzione. Appare dunque necessario chiarire se da tale disposizione possano derivare obblighi finanziari diretti a carico dell’Italia: in caso affermativo, occorre altresì acquisire maggiori informazioni ovvero l’assicurazione che alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri si farà fronte mediante la predisposizione di un apposito provvedimento legislativo. Infine, sarebbe utile ottenere chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari correlati alla procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 27, comma 3, della Convenzione.
Il sottosegretario CASULA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.
La Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.