Legislatura 15ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 24 del 21/11/2006

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

 

      Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, all’articolo 1 definisce i disturbi della dislessia, della disgrafia e della discalculia, individuandoli come "difficoltà specifiche di apprendimento" (DSA) e prevedendo, nei successivi articoli, l’adozione di misure a favore degli alunni affetti da tali disturbi. Per quanto di competenza, tuttavia, segnala che le suddette disposizioni appaiono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, a carico della finanza pubblica, attesa la competenza sia delle amministrazioni statali che di quelle periferiche (in particolare regionali). Occorre pertanto acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari connessi alle suddette norme, al fine di predisporre una idonea forma di copertura.

            In particolare, segnala che derivano effetti onerosi dall’articolo 3, in quanto pone a carico delle scuole di ogni ordine e grado l’adozione di misure atte ad individuare i casi sospetti di DSA, e prevede inoltre il diritto delle persone con DSA a fruire di una diagnosi specialistica e di un trattamento riabilitativo adeguati da parte del Servizio sanitario nazionale, che deve assicurare competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale. Anche l’articolo 4 comporta nuovi o maggiori oneri, assicurando al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado un’adeguata formazione sulle problematiche delle DSA (sia pure nell’ambito dei programmi di formazione già esistenti), nonché adeguata formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi sanitari preposti. Effetti onerosi sono riconducibili altresì all’articolo 5, che assicura agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione, mediante l’adozione di programmi didattici personalizzati, con l’utilizzo anche di tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi. Segnala poi l’articolo 6, che prevede tra l’altro al comma 2 il diritto per i familiari di alunni con DSA, impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili, da cui possono derivare oneri a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati. Peraltro, andrebbe meglio specificata la platea degli aventi diritto nonché il tipo di benefici concessi.

Evidenzia che le suddette norme hanno, nella formulazione del testo in esame, carattere precettivo e non meramente programmatico, in quanto attribuiscono specifici diritti ai soggetti ivi richiamati. Tale caratteristica è inoltre confermata dall’articolo 7, che prevede che entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento i Ministri della salute e della pubblica istruzione competenti emanino appositi decreti per l’adozione delle misure previste nel disegno di legge in esame.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), pur condividendo pienamente la finalità sociale del disegno di legge in esame, osserva che il vigente ordinamento prevede già una serie di misure volte a fornire specifica tutela agli alunni affetti dai disturbi di apprendimento indicati, ad esempio attraverso specifici programmi di assistenza da parte di neuropsichiatri infantili che già operano nelle scuole. Di conseguenza, il disegno di legge in esame rischia di creare inutili duplicazioni di intervento, mentre sarebbe più opportuno favorire l’applicazione delle norme già esistenti ed un cambiamento culturale nell’atteggiamento verso tali disturbi dell’apprendimento infantile.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) osserva che il provvedimento in esame, nella sua attuale formulazione, presenta evidenti profili di scopertura, come segnalato dal relatore. Pertanto, ove la Sottocommissione esprimesse il prescritto parere alla Commissione di merito nella presente seduta, questo non potrebbe che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Alternativamente, tenuto conto della rilevante importanza sociale del provvedimento, propone di non esprimere il suddetto parere, ma di rinviare il seguito dell’esame, chiedendo contestualmente al Governo, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, con la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento (con particolare riguardo alle disposizioni evidenziate dal relatore). Sulla base di tale quantificazione, la Commissione di merito, con l’eventuale collaborazione del Governo, potrebbe poi individuare un’idonea forma di copertura finanziaria sulla quale la Sottocommissione tornerebbe a pronunciarsi per i profili di propria competenza.

 

La Sottocommissione approva infine la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, e il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

           

 

            La seduta termina alle ore 15,45.