Legislatura 15ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 24 del 21/11/2006
Azioni disponibili
IN SEDE CONSULTIVA
(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio, in sede di esame per le Commissioni di merito, in data 9 novembre 2006, aveva reso parere non ostativo su emendamenti di tenore identico a quelli in esame. Precisa, pertanto, che non vi sono osservazioni da formulare e propone di rendere parere non ostativo sugli emendamenti in esame.
Con l’avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente relatore.
(1179) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica del provvedimento, nonché la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, prende in considerazione solo gli oneri relativi alle missioni degli esperti italiani che partecipano alle riunioni della Conferenza degli Stati parte e del Comitato intergovernativo, di cui agli articoli 22 e 23 della Convenzione oggetto della ratifica, disposizioni sulle quali non vi sono peraltro osservazioni da formulare. Segnala tuttavia che nella Convenzione sussistono altre disposizioni che sembrano suscettibili di produrre effetti finanziari e sulle quali sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. In particolare, l’articolo 14 della Convenzione prevede l’impegno dei Paesi aderenti ad attuare una serie di misure per sostenere la cooperazione allo sviluppo nel campo culturale, anche mediante i contributi di carattere finanziario di cui alla lettera (d). Al riguardo, posto che tali norme sembrano avere carattere precettivo e non meramente programmatico, occorre acquisire conferma che le suddette misure rientrino nelle attività di cooperazione allo sviluppo già previste dalla legislazione vigente e che non si tratti, quindi, di nuovi compiti posti a carico delle pubbliche amministrazioni. Segnala poi l’articolo 18, che istituisce il Fondo internazionale per la diversità culturale, al quale contribuiscono gli Stati aderenti, i quali, ai sensi del comma 7, si impegnano a versare dei contributi volontari "su base regolare", al fine di consentire l’attuazione della Convenzione. Appare dunque necessario chiarire se da tale disposizione possano derivare obblighi finanziari diretti a carico dell’Italia: in caso affermativo, occorre altresì acquisire maggiori informazioni ovvero l’assicurazione che alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri si farà fronte mediante la predisposizione di un apposito provvedimento legislativo. Infine, sarebbe utile ottenere chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari correlati alla procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 27, comma 3, della Convenzione.
Il sottosegretario CASULA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.
La Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2004, n. 173, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" (n. 36)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ENRIQUES (Ulivo) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso non appare corredato da una relazione tecnica vidimata dalla Ragioneria Generale dello Stato, mentre la "relazione tecnico-normativa" prevede che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto i componenti dei suddetti organismi non percepiscono alcun compenso, salvo l’eventuale trattamento di missione. Al riguardo, secondo quanto osservato nella Nota di lettura del Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in considerazione della prevista presenza, nell’ambito dei componenti il Consiglio, di due rappresentanti aventi qualifica "almeno" dirigenziale, a fronte della semplice previsione di "un numero di tre rappresentanti del ministero" a legislazione vigente, attesa la necessità di considerare i trattamenti di missione relativi alla qualifica dirigenziale (articolo 1, capoverso articolo 17, comma 6). Occorre, poi, valutare se il mutamento del ruolo del Consiglio superiore, che è chiamato ad esprimersi in via obbligatoria in una serie ulteriore di ipotesi, ed al quale le norme in esame attribuiscono una nuova funziona propulsiva (articolo 1, capoverso articolo 17, comma 3), possa prefigurare un possibile ampliamento delle attività dell’organismo medesimo, con conseguenti profili di costo. Evidenzia, inoltre, che la medesima disposizione, al penultimo capoverso, prevede l’istituzione di un ufficio di segreteria di supporto al Consiglio, previsione rispetto alla quale occorrerebbe verificare l’assenza di profili di onerosità, valutando peraltro se dalla disposizione, che prevede il ricorso a personale già in servizio presso il Ministero, non possano comunque scaturire nuovi ruoli dirigenziali con relativi oneri. Con riferimento ai Comitati, l’articolo 2 del provvedimento dispone l’accorpamento di organismi precedentemente distinti (capoverso articolo 18, lettera d)) e l’istituzione di nuovi (lettera f)), prevedendo altresì un mutato ruolo in senso propulsivo dei medesimi, per cui, nel rinviare alle osservazioni del Servizio del bilancio sul punto, occorre valutare l’effettiva adeguatezza delle strutture esistenti e delle relative risorse per l’esercizio in concreto di tali nuovi funzioni.
Fa, quindi, presente che l’articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), prevedeva una riduzione del 30 per cento delle spese per commissioni e comitati consultivi da parte della Pubblica Amministrazione. La relazione illustrativa dello schema in esame asserisce che tale finalità sarebbe già stata conseguita per gli organismi consultivi oggetto del provvedimento, in quanto i loro componenti non percepiscono compensi, ma solo rimborsi spese, ed inoltre, lo schema riduce significativamente il loro numero. Tuttavia, anche alla luce dei chiarimenti precedentemente richiesti, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori delucidazioni su tale punto, al fine di confermare se l’assetto organizzativo previsto dallo schema di decreto in esame sia effettivamente compatibile con la riduzione di spesa prevista dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri - Proposta di inchiesta parlamentare per l’"istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno"
(Doc. XXII, n. 11) CURTO e MATTEOLI - Proposta di inchiesta parlamentare per l’"istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato"
(Parere alla 11a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, sugli emendamenti)
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta del documento concernente l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’impiego di manodopera in agricoltura e sul fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno.
Per quanto di competenza, rileva che il documento prevede una copertura per le spese di funzionamento della Commissione per un importo massimo pari a 100.000 euro per l’anno 2007, in linea con la prassi della previsione di tetti di spesa in materia di Commissioni di inchiesta. Segnala tuttavia che l’articolo 2 prevede lo svolgimento dei lavori della Commissione entro un arco di dodici mesi, senza l’indicazione di una data specifica di attivazione della medesima, per cui, nel caso l’inizio delle attività della medesima non coincidesse con l’inizio dell’esercizio 2007, potrebbe determinarsi una sfasatura temporale rispetto alla copertura prevista, riferita al solo anno 2007. L’articolo 2, comma 4, dispone, inoltre, che la Commissione proceda alla redazione della relazione conclusiva sulle indagini svolte, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, per cui occorrerebbe acquisire conferma che tale ulteriore lasso temporale non sia suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto all’annualità oggetto di copertura.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la proposta 3.2 prevede l’istituzione di una speciale Sottocommissione regolata secondo le modalità previste dalla Commissione medesima. Al riguardo, occorrerebbe acquisire conferma che le attività di tale Sottocommissione siano ricomprese nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 5, attesa peraltro la formulazione della clausola di copertura, che fa specifico riferimento alle "spese per il funzionamento della Commissione", eventualmente valutando una specificazione di tale profilo nel testo normativo. Segnala, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni in relazione ai restanti emendamenti.
Il senatore FERRARA (FI) osserva che, pur essendo il documento in esame relativo all’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta, i cui oneri gravano sul bilancio interno del Senato, e pur essendo gli oneri stessi di importo contenuto, nondimeno, è ormai invalsa la prassi di prevedere una specifica copertura, formulata come limite massimo di spesa, anche per provvedimenti di questo tipo. Di conseguenza, ritiene che la Sottocommissione debba necessariamente indicare, nel proprio parere, l’esigenza di riformulare il testo in esame in modo da garantire l’allineamento temporale tra gli oneri e la relativa copertura.
Il presidente MORANDO condivide l’esigenza di assicurare la corrispondenza temporale tra il periodo di attività della Commissione d’inchiesta e quello cui è riferita la copertura dei relativi oneri. Ciò potrebbe essere fatto dalla Commissione di merito sia specificando nel testo che la Commissione d’inchiesta concluderà i suoi lavori entro il 2007, sia, in alternativa, prevedendo una copertura anche per il 2008, eventualmente pro-quota. Per quanto concerne invece gli emendamenti, relativamente alla proposta 3.2, esprime avviso favorevole nel presupposto che gli oneri della Sottocommissione ivi prevista siano ricompresi nel limite complessivo di spesa di cui all’articolo 6, comma 5, mentre si dichiara in senso favorevole sulle restanti proposte emendative. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la Commissione per il lavoro e le politiche sociali riformuli il testo del provvedimento precisando che l’attività della Commissione d’inchiesta si concluderà entro l’esercizio 2007, ovvero, in alternativa, prevedendo apposita copertura, eventualmente pro quota, anche per l’esercizio 2008.
Esprime inoltre parere di nulla osta sull’emendamento 3.2, nel presupposto che gli oneri relativi alle attività della Sottocommissione ivi prevista siano ricompresi nell’ambito del complessivo limite di spesa riferito alla Commissione di cui all’articolo 6, comma 5, nonché parere non ostativo sulle restanti proposte esaminate.".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" (n. 38)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, recepisce la direttiva comunitaria n. 96 del 2003, in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In particolare, viene garantito un trattamento più favorevole ai carburanti utilizzati nei processi eco-compatibili, coprendo le relative minori entrate attraverso un aumento dell’accisa sul gasolio da autotrazione. Richiamando anche le osservazioni contenute nella Nota di lettura n. 17 del 2006 del Servizio del bilancio, rileva che l’articolo 6 aumenta l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante da 416 euro a 423 euro per mille litri di prodotto.Tale disposizione rappresenta la misura necessaria alla copertura del provvedimento in esame, compensando gli effetti di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. Dal citato aumento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio sono esclusi comunque gli esercenti attività di trasporto merci e alcune categorie che svolgono attività di trasporto persone. La relazione tecnica stima che dal suddetto aumento dell’accisa derivi un maggior gettito pari a 173,88 milioni di euro. Al riguardo, evidenzia che la correttezza della quantificazione dipende dalla stima della percentuale del gasolio per consumi non professionali (al quale si applica l’aumento di accisa) all’interno del totale dal gasolio utilizzato come carburante; nella fattispecie, risulta stimata una percentuale pari a circa il 72 per cento. Sarebbe utile conoscere sulla base di quali dati o ipotesi si sia pervenuti a tale stima. Non vi infine sono osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, per le quali il Servizio del bilancio attesta peraltro la correttezza della stima dei relativi effetti finanziari quantificati nella relazione tecnica.
Il senatore POLLEDRI (LNP) conviene con la richiesta di chiarimenti del relatore circa la stima al 72 per cento della quota di gasolio destinato a consumi non professionali, sul totale del gasolio utilizzato come carburante. Evidenzia, al riguardo, la necessità di controlli molto stringenti da parte dell’amministrazione finanziaria per evitare che una quota del gasolio per consumi professionali, assoggetto ad una accisa inferiore, possa essere adoperato per consumi non professionali, aggirando così la normativa fiscale, come accaduto talvolta per il gasolio ad uso agricolo, utilizzato anche in altri settori produttivi per sfruttare illecitamente l’accisa più bassa.
Il sottosegretario CASULA si riserva di rispondere ai quesiti formulati sul provvedimento in esame in una successiva seduta.
Su proposta del presidente MORANDO, il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione" (n. 41)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)
Il presidente relatore MORANDO (Ulivo) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi di disposizioni meramente ordinamentali. Propone quindi di rendere osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame.
Con l’avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente relatore.
(1169) Vittoria FRANCO ed altri. - Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, all’articolo 1 definisce i disturbi della dislessia, della disgrafia e della discalculia, individuandoli come "difficoltà specifiche di apprendimento" (DSA) e prevedendo, nei successivi articoli, l’adozione di misure a favore degli alunni affetti da tali disturbi. Per quanto di competenza, tuttavia, segnala che le suddette disposizioni appaiono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, a carico della finanza pubblica, attesa la competenza sia delle amministrazioni statali che di quelle periferiche (in particolare regionali). Occorre pertanto acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari connessi alle suddette norme, al fine di predisporre una idonea forma di copertura.
In particolare, segnala che derivano effetti onerosi dall’articolo 3, in quanto pone a carico delle scuole di ogni ordine e grado l’adozione di misure atte ad individuare i casi sospetti di DSA, e prevede inoltre il diritto delle persone con DSA a fruire di una diagnosi specialistica e di un trattamento riabilitativo adeguati da parte del Servizio sanitario nazionale, che deve assicurare competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale. Anche l’articolo 4 comporta nuovi o maggiori oneri, assicurando al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado un’adeguata formazione sulle problematiche delle DSA (sia pure nell’ambito dei programmi di formazione già esistenti), nonché adeguata formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi sanitari preposti. Effetti onerosi sono riconducibili altresì all’articolo 5, che assicura agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione, mediante l’adozione di programmi didattici personalizzati, con l’utilizzo anche di tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi. Segnala poi l’articolo 6, che prevede tra l’altro al comma 2 il diritto per i familiari di alunni con DSA, impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili, da cui possono derivare oneri a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati. Peraltro, andrebbe meglio specificata la platea degli aventi diritto nonché il tipo di benefici concessi.
Evidenzia che le suddette norme hanno, nella formulazione del testo in esame, carattere precettivo e non meramente programmatico, in quanto attribuiscono specifici diritti ai soggetti ivi richiamati. Tale caratteristica è inoltre confermata dall’articolo 7, che prevede che entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento i Ministri della salute e della pubblica istruzione competenti emanino appositi decreti per l’adozione delle misure previste nel disegno di legge in esame.
Il senatore POLLEDRI (LNP), pur condividendo pienamente la finalità sociale del disegno di legge in esame, osserva che il vigente ordinamento prevede già una serie di misure volte a fornire specifica tutela agli alunni affetti dai disturbi di apprendimento indicati, ad esempio attraverso specifici programmi di assistenza da parte di neuropsichiatri infantili che già operano nelle scuole. Di conseguenza, il disegno di legge in esame rischia di creare inutili duplicazioni di intervento, mentre sarebbe più opportuno favorire l’applicazione delle norme già esistenti ed un cambiamento culturale nell’atteggiamento verso tali disturbi dell’apprendimento infantile.
Il presidente MORANDO (Ulivo) osserva che il provvedimento in esame, nella sua attuale formulazione, presenta evidenti profili di scopertura, come segnalato dal relatore. Pertanto, ove la Sottocommissione esprimesse il prescritto parere alla Commissione di merito nella presente seduta, questo non potrebbe che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Alternativamente, tenuto conto della rilevante importanza sociale del provvedimento, propone di non esprimere il suddetto parere, ma di rinviare il seguito dell’esame, chiedendo contestualmente al Governo, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, con la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento (con particolare riguardo alle disposizioni evidenziate dal relatore). Sulla base di tale quantificazione, la Commissione di merito, con l’eventuale collaborazione del Governo, potrebbe poi individuare un’idonea forma di copertura finanziaria sulla quale la Sottocommissione tornerebbe a pronunciarsi per i profili di propria competenza.
La Sottocommissione approva infine la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, e il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.