Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03366
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Atto n. 4-03366
Pubblicato il 26 febbraio 2008
Seduta n. 281
BENVENUTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il 22 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 3/E in materia di "Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione", che al punto 5.2 afferma: "A titolo esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche traslativi i seguenti negozi: 1) negozio fiduciario: di cui prevalentemente si avvalgono le società fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che si propongono di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, 2) (omissis)",
il 23 gennaio l'organismo di categoria Assofiduciaria ha contestato, in una comunicazione diramata alle società fiduciarie associate, la suddetta interpretazione, puntualizzando fra l'altro che "l'operatività delle società fiduciarie è oggi posta in essere attraverso le norme sul mandato di cui agli articoli dal 1703 al 1730 del codice civile, in pieno ossequio a quanto stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, autorità autorizzativa e di controllo delle stesse e dalla conforme modulistica contrattuale. Quando, pertanto, le società fiduciarie assumono in amministrazione fiduciaria i beni dei fiducianti in forza di madati con o senza rappresentanza non si producono mai effetti traslativi della proprietà nei rapporti fra le stesse ed i propri fiducianti";
la più qualificata stampa economica (si veda “Il Sole-24 ore” del 23 e del 24 gennaio; “Italia Oggi” del 24 gennaio) ha immediatamente aderito alla posizione di Assofiduciaria;
nella sostanza, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la proprietà dei beni intestati alle società fiduciarie di amministrazione rimane in capo al fiduciante, tanto è vero che il relativo regime fiscale è di piena trasparenza, così che gli effetti tributari ricadono totalmente sul fiduciante;
inoltre, il contratto standard di amministrazione fiduciaria obbligatoriamente adottato da tutte le società fiduciarie, come approvato dal vigilante Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della giustizia, recita testualmente: "i valori, ancorché intestati alla società fiduciaria, rimangono di effettiva proprietà del fiduciante";
la citata circolare n. 3/E appare pertanto confondere le due diverse fattispecie del "negozio fiduciario" (contratto atipico la cui caratteristica consiste nel trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario, chiunque sia quest'ultimo) e del "mandato di amministrazione fiduciaria" (regolato dalle norme del mandato senza rappresentanza, che non produce effetti traslativi della proprietà), facendo erroneamente rientrare la prima nella seconda fattispecie,
si chiede di conoscere se, alla luce di quanto evidenziato in premessa, il Ministro in indirizzo non intenda modificare il ricordato punto 5.2 della predetta circolare n. 3/E dell'Agenzia delle entrate, nel senso di riferirlo più propriamente al negozio fiduciario come atto traslativo della proprietà da chiunque effettuato, espungendo pertanto l'erroneo riferimento specifico alle società fiduciarie di amministrazione.