Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03304

Atto n. 4-03304

Pubblicato il 16 gennaio 2008
Seduta n. 275

CARRARA , BIANCONI , SANCIU , BURANI PROCACCINI , DE GREGORIO , AMATO , PASTORE , PIROVANO , SCOTTI , ZICCONE , VICECONTE , PIANETTA , CAMBER , TOMASSINI , SARO , STERPA , VEGAS , GHIGO , MAURO , CASOLI , STEFANI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

l’ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, è un ente riconosciuto dallo Stato italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge la sua attività senza fini di lucro;

il Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza, approvato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095, regolamenta l’attività pubblicistica dell’ENCI;

l’ENCI svolge il compito istituzionale di tutelare i cani di razza esercitando anche funzioni certificative. Il disconoscimento, senza motivazione oggettiva, delle funzioni di tutela delle razze in capo ad un’Associazione specializzata rappresenta un atto in palese contrasto con le finalità dello stesso ENCI e con le norme che lo stesso è chiamato ad applicare;

in data 21 aprile 2006 il Consiglio direttivo dell'ENCI ha revocato, senza alcuna motivazione né giustificazione, la tutela di quindici razze di segugi alla Società italiana Pro Segugio (SIPS);

il riconoscimento della SIPS come socio collettivo ENCI è avvenuto previa positiva valutazione dello statuto (art. 3 dello statuto dell'ENCI) in forza del quale il Consiglio direttivo concedeva anche il riconoscimento di “Associazione specializzata di razza” per razze allo stesso affidate (art. 21 statuto ENCI);

la decisione assunta è in contrasto sia con l’art. 21 dello statuto ENCI sia con l’art. 20.2 del regolamento dell’ENCI stesso, che prevede che “i Soci collettivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano il loro riconoscimento a condizione che adeguino entro un anno il proprio statuto ai principi suesposti”, in quanto la SIPS ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sulla base del regolamento attuativo dell’ENCI;

la revoca del riconoscimento incide sulla stessa qualifica di socio collettivo ENCI;

considerato che la decisione assunta dall’ENCI è, a giudizio degli interroganti, in contrasto con il decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095 e con il decreto ministeriale dell’8 marzo 2005, n. 21203;

considerato che il Ministro per le politiche agricole alimetari e forestali, rispondendo all'interrogazione 4-00835, concordava pienamente sul fatto che la revoca delle razze alla SIPS da parte di ENCI fosse un atto illegittimo e predisponeva la nota diretta all’ENCI n. 23900 del 1° dicembre 2006;

nonostante la nota ministeriale n. 23900 del 1° dicembre 2006, l’ENCI non ha ottemperato alla direttiva del Ministro, ed in seguito a ciò il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dott. Giuseppe Ambrosio, con comunicazione n. 20166 del 23 gennaio 2007 intimava all’ENCI di ottemperare, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, alla direttiva n. 23900 del Sig. Ministro, precisando che l’invito in questione si intende formulato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n 241 e che il mancato adempimento comporterà l’inizio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione della tenuta del Libro Genealogico del cane di razza”,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ottemperare a quanto il Ministro stesso ed il Capo Dipartimento del Ministero hanno scritto, riconsegnando la tutela e di tutte le razze da seguita alla SIPS.