Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01153

Atto n. 3-01153 (in Commissione)

Pubblicato il 21 dicembre 2007
Seduta n. 273

GARRAFFA , BENVENUTO , BARBOLINI , ROSSA , MAZZARELLO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in più occasioni, constatata la presenza di società con posizioni dominanti, ha richiamato l’attenzione del Parlamento e del Governo, in particolare con il proprio parere AS 288 del 13 gennaio 2005, sulla necessità di salvaguardare le condizioni elementari di concorrenza nel mercato della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, caratterizzato dalla presenza di alcune società dominanti che impediscono l’ingresso sul mercato di altri competitor, restringendo ogni possibile sana concorrenza;

l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in occasione della gara Consip del 2000, aveva già sanzionato con il suo provvedimento n. 10831 del 13 giugno 2002 il comportamento di alcune di tali società per accordi collusivi volti ad impedire e penalizzare la presenza sul mercato dì altri competitori ed allargare le loro quote di mercato. Comportamento illegittimo che è stato confermato sia dalla Magistratura amministrativa che civile;

la Consip, in occasione della gara telematica indetta a novembre deI 2006, si è attenuta - a giudizio degli interroganti - a criteri e valutazioni che hanno portato a provvedimenti di aggiudicazione (in questo momento sospesi per decisione dal Tar del Lazio con ordinanza n. 9419 del 6 dicembre 2007) alle consuete società dominanti sul mercato. Sulla scorta di tali valutazioni la Consip ha giudicato estranei all’offerta, presentata da. quanti avevano prodotto le migliori condizioni, i ricavi derivanti da “servizi aggiuntivi” destinati agli esercizi convenzionali oppure dalla pubblicità effettuata e venduta utilizzando il veicolo delle copertine dei carnet dei buoni pasto;

a giudizio degli interroganti, queste decisioni della Consip, oltre a contenere la concorrenza, rischiano al tempo stesso di portare, avendo escluso le offerte economicamente più vantaggiose e quindi aggiudicando la gara ad un prezzo più alto per l’Amministrazione pubblica, ad un onere aggiuntivo pér la finanza pubblica di circa mediamente 14 milioni di euro, considerando solo uno dei sei lotti con base d’asta di 100 milioni, su un complesso di gara di circa 700 milioni di euro in 18 mesi;

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta delle società interessate e previa istruttoria ed udienza di tutte le parti, ha emesso il parere n. 45 in data 11 novembre 2007, con il quale ha evidenziato con coerenti argomentazioni l’illegittimità del provvedimento con cui sono state dalla Consip giudicate estranee alla valutazione della offerta i ricavi dei “servizi aggiuntivi”. In tale parere dell'Autorità si evidenzia anche che la Consip, escludendo i ricavi derivanti da “servizi aggiuntivi”, in pratica ha ridotto gli spazi di concorrenza caricando sull’erario il costo di una ridotta competizione e rafforzando il potere dominante sul mercato di poche imprese potenzialmente la Consip, nonostante il parere della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con cui si evidenziavano illegittimità di comportamento, ha proceduto alla stipula di almeno due convenzioni a poche ore della discussione dinanzi al Tar del Lazio della richiesta sospensiva degli atti della gara, per poter rinviare al merito delle contestazioni;

il Tar del Lazio ha adottato la predetta ordinanza in data 6 dicembre 2007, con la quale ha inibito di dare ulteriore corso agli affidamenti fino all’esame della domanda cautelare fissata per il 9 gennaio 2008,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ferme restando le decisioni del Tribunale amministrativo, se non ritengano opportuno e urgente, in riferimento alle loro competenze di vigilanza sulla Consip e di tutela del buon e corretto uso del denaro pubblico:

chiedere, nelle forme proprie, all'Autorità della vigilanza sui contratti pubblici di procedere, nell’ambito dei suoi poteri di tutela anche della finanza pubblica, ed all’Autorità garante della concorrenza di procedere ad ulteriori ed urgenti indagini sulla rispondenza del comportamento della Consip ai suoi compiti istituzionali, volti a garantire la concorrenza, la trasparenza e la buona tutela del denaro pubblico;

chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alla Procura generale della Corte dei conti un accertamento di possibili ipotesi di danno erariale, così come sembrano emergere dalle decisioni già formalmente assunte dalla Consip con la stipula di alcune Convenzioni della gara telematica “buoni pasto 106”, altrimenti nota come Consip4.