Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01139
Azioni disponibili
Atto n. 3-01139 (in Commissione)
Pubblicato il 20 dicembre 2007
Seduta n. 271
PISA , BRISCA MENAPACE , GIANNINI , PALERMI - Al Ministro della difesa. -
Premesso che:
l’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha novellato le disposizioni per l’erogazione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. La legge prevede che i benefici si estendano a tutti lavoratori, pubblici e privati, cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto o che comunque siano stati esposti ad esso per un periodo non inferiore ai dieci anni, secondo quanto comunque accertato dall’INAIL. Le modalità di attuazione della normativa, inclusa la tempistica e la necessaria documentazione da produrre all’INAIL per il riconoscimento dei benefici erano affidate, nell’art. 6 della predetta normativa, all’emanazione di un decreto interministeriale;
il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, “Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto”, disponeva, all’art. 3, che le domande per il rilascio del certificato attestante l’esposizione all’amianto dovessero essere presentate all’INAIL entro il 15 giugno 2005. L’attività di accertamento dell’INAIL è subordinata alla presentazione, da parte del lavoratore, di un curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'esposizione all'amianto. Il rilascio ai lavoratori del curriculum da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, è pertanto una pre-condizione obbligatoria affinché l’INAIL proceda all’esame delle domande presentate entro il 15 giugno 2005;
il Ministero della difesa, con una direttiva agli enti periferici emanata dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti (26 aprile 2005, n. 001183), invitava gli enti periferici a dare massima diffusione presso i lavoratori militari e civili dell’amministrazione delle disposizioni normative sopraccitate relative all’erogazione dei benefici per l’esposizione all’amianto. Nella medesima direttiva si evidenziava però che la predisposizione dei curricula da parte del datore di lavoro fosse sì una pre-condizione necessaria per l’avvio delle istruttorie da parte dell’INAIL, ma che comunque non esistesse un termine perentorio per il datore di lavoro e che la domanda del lavoratore non decadesse purché presentata, anche senza curriculum, entro i termini previsti. Si invitavano inoltre gli enti periferici ad “evitare, per il momento, il rilascio dei curricula” al fine di evitare disparità di trattamento per i diversi lavoratori dell’amministrazione della difesa e per pervenire “a un comportamento univoco” da parte dell'amministrazione;
secondo la denuncia delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica ad oltre trenta mesi dall’emanazione della direttiva sopra citata, l’amministrazione della difesa non ha ancora adempiuto a quanto indicato nella stesa direttiva. Da un lato non ha predisposto centralmente l’invio dei curricula da rilasciare ai lavoratori che hanno presentato domanda, e dall’altro impedisce alle amministrazioni periferiche di rilasciare esse la necessaria documentazione. Secondo le organizzazioni sindacali ciò apparirebbe in contrasto con il decreto ministeriale 1° febbraio 1997 sull’organizzazione del Ministero della difesa che pone in capo ai dirigenti periferici “l’applicazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”;
sottolineato che:
tale documentazione, alla luce degli stringenti requisiti predisposti dalla normativa, ha infatti funzione conoscitiva per l’INAIL, che può a sua volta compiere ispezioni e richiedere ulteriore documentazione;
non si riscontrano, da parte degli enti periferici, i profili di discrezionalità e i rischi di disparità di trattamento dei lavoratori che sono alla base della direttiva 26 aprile 2005, n. 001183,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda applicare quanto disposto dall’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004, al fine di procedere ad un rapido rilascio dei curricula lavorativi dovuti ai presentatori di domanda per il riconoscimento dei benefici dovuti ai lavoratori esposti all’amianto, permettendo così all’INAIL di svolgere la necessaria attività istruttoria prevista dalla legge;
se intenda autorizzare, qualora l’amministrazione centrale della difesa non predisponesse in tempi rapidi la produzione e l’invio di tutti i curricula relativi ai dipendenti militari e civili, gli uffici periferici preposti all’applicazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a produrre e inviare i curricula ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta.