Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01076

Atto n. 3-01076 (in Commissione)

Pubblicato il 27 novembre 2007
Seduta n. 255

BENVENUTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il benemerito sito di informazione tributaria "Contrappunti.info" di Giancarlo Fornari segnala un nuovo caso di incertezza interpretativa in ordine sal cruciale elemento dell'individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP nei casi marginali, alla luce della sentenza n, 156/2001 della Corte Costituzionale;

il caso specifico è la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 326/E del 14 novembre 2007 in riscontro all'interpello di un soggetto che, dopo avere esercitato l'attività di "medico di famiglia" convenzionato con il Servizio sanitario nazionale fino al raggiungimento dei limiti d'età nel marzo 2002, ha mantenuta aperta la partita IVA e dall'aprile 2006 ha continuato ad esercitare la professione di medico effettuando saltuarie sostituzioni di colleghi, utilizzando lo studio e l'"organizzazione" dei medici di volta in volta sostituiti. L'istante ha chiesto di sapere se sia tenuto al pagamento dell'IRAP, considerando che non ha più utilizzato propri mezzi organizzati tali da configurare la propria attività come "autonomamente organizzata", ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

la risoluzione afferma che "la determinazione del trattamento tributario applicabile, ai fini dell'IRAP, alla fattispecie rappresentata dall'istante presuppone, in assenza di disposizioni normative che individuino specificamente gli elementi da cui è desumibile la sussistenza del requisito dell'organizzazione, una complessa indagine di fatto che non può formare oggetto di interpello, quale strumento volto alla definizione della portata e dell'ambito applicativo della norma tributaria";

la situazione che si è prodotta appare controproducente rispetto ad un moderno e trasparente ordinamento fiscale basato sullo Statuto del contribuente,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire per superare definitivamente la predetta incertezza interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale, in ordine all'esenzione da IRAP quando l'attività professionale venga svolta in assenza di elementi apprezzabili di autonoma organizzazione.