Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00963
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Atto n. 3-00963 (in Commissione)
Pubblicato il 26 settembre 2007
Seduta n. 222
SCHIFANI , CENTARO , ZICCONE , GHEDINI , PITTELLI , MALVANO , FAZZONE - Al Ministro della giustizia. -
Rilevato che:
in data 28 giugno 2007, i deputati Elio Vito ed altri presentavano l’interpellanza urgente 2-00632, alla quale il Ministro della giustizia rispondeva nel corso della seduta n. 184 del 5 luglio 2007;
la risposta del Ministro della giustizia si appalesava del tutto generica ed assolutamente insoddisfacente a rendere edotti i deputati interpellanti di quanto richiesto con il loro atto di sindacato ispettivo, come peraltro ammesso dallo stesso Ministro, il quale, nel suo intervento, affermava che la sua risposta si ancorava alle poche informazioni raccolte e che per un adempimento più soddisfacente era necessario acquisire ulteriori informazioni;
premesso che:
il Presidente della II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, dr. Francesco Morelli, pur non essendo stato ancora officiato della trattazione della ricorso, con nota inviata il 31 maggio 2007 al Dirigente della Cancelleria centrale penale avente ad oggetto il “ricorso Previti ed altri avverso la sentenza n. 373 della Corte di Appello di Milano”, testualmente comunicava: “essendo stato preannunziato dalla Corte di Appello di Milano l’invio del ricorso di cui in oggetto, di competenza di questa sezione, prego voler provvedere con cortese sollecitudine alla trasmissione dello stesso, ai fini dell’esame preliminare da parte dei consiglieri dell’Ufficio Spoglio”;
non è dato sapere chi abbia informalmente preannunciato al dr. Morelli il prossimo invio del ricorso né tantomeno le ragioni per le quali ciò sia stato fatto;
non risulta corrispondere a prescrizioni di legge ovvero a prassi l’informale preannuncio di invio di un ricorso, peraltro a Presidente di Sezione non officiato della relativa trattazione, né tantomeno, da parte di questi, il sollecito ufficiale al Dirigente della Cancelleria centrale penale di provvedere, una volta pervenuto il ricorso, alla rapida trasmissione dello stesso per l’esame da parte dell’Ufficio Spoglio;
il procedimento relativo al ricorso veniva assegnato, con il n. 19547/07 R.G., alla II Sezione Penale, quella presieduta dal dr. Morelli, il 4 giugno 2007, quindi alcuni giorni dopo l’iniziativa di sollecito assunta dallo stesso dr. Morelli;
il 4 o 5 giugno 2007, con nota manoscritta sulla retrocopertina del fascicolo processuale, il magistrato addetto all’Ufficio Spoglio segnalava che il termine di prescrizione, a seconda delle varie ipotesi, sarebbe maturato il 6 luglio 2007 ovvero nel dicembre 2007 ovvero in epoca a quest’ultima di molto successiva;
con decreto del 5 giugno 2007, il Presidente della II Sezione, dr. Francesco Morelli, fissava l’udienza dell’11 luglio 2007 per la trattazione del ricorso;
pertanto, nonostante la mole del procedimento (n. 169 pacchi e n. 3 elenchi) e l’evidente esigenza di accordare un congruo periodo di tempo per lo studio delle carte processuali, il dr. Morelli fissava l’udienza di trattazione a soli 40 giorni dall’arrivo del ricorso in Cassazione ed a soli 35 giorni dall’arrivo dello stesso in Sezione;
detta rapida fissazione dell’udienza, di per sé oggettivamente non compatibile con il tempo necessario ad un approfondito studio delle carte processuali (specie alla luce dei complessi motivi di impugnazione), non risulta corrispondere alla prassi sul punto esistente presso la Corte di Cassazione né trovava giustificazione in eventuali rischi di prescrizione (potendo la stessa maturare il 6 luglio 2007, cioè in data di cinque giorni antecedente a quella dell’udienza, ovvero nel dicembre 2007, quindi in data compatibile con la fissazione dell’udienza di trattazione nel mese di settembre/ottobre 2007);
stante la neutralità della data di fissazione ai fini del decorso del termine prescrizionale, la fissazione dell’udienza nel luglio 2007 avrebbe avuto (come poi in realtà ha avuto) il solo effetto, in caso di conferma della sentenza di appello, di comportare la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali da tempo in atto nei confronti dell’on. Previti, e ciò per soli 24 giorni;
le notifiche all’avv. Sammarco, difensore dell’on. Previti, ed all’avv. Biffani, difensore del dr. Metta, sono avvenute l’11 giugno 2007, quindi fuori termine;
in data 15 giugno 2007, cioè quattro giorni dopo le notifiche fuori termine agli avv. Sammarco e Biffani, la Procura le della Corte di Cassazione richiedeva la riduzione dei termini ex art. 169, disp. att., del Codice di procedura penale, sul presupposto di una generica imminenza del termine prescrizionale (in realtà per nulla imminente in quanto, per quanto già detto, destinato a scadere prima della data dell’udienza ovvero di lì a sei mesi);
il Presidente della II Sezione, dr. Francesco Morelli, in accoglimento della richiesta della Procura le, disponeva la riduzione dei termini ed ordinava procedersi a nuovi avvisi nei confronti dell’avv. Sammarco e dell’avv. Biffani;
non risulta corrispondere alla prassi esistente presso la Corte di Cassazione che la richiesta di riduzione termini ed il conseguente provvedimento di accoglimento siano rispettivamente avanzata ed emesso, invece che prima o contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza, nel corso del normale iter procedimentale di notifica degli avvisi di udienza e solo dopo talune delle notifiche degli avvisi di udienza non siano andati a buon fine;
in data 25 giugno 2007, gli avv.ti Sammarco e Biffani formalizzavano una istanza di revoca del decreto postumo di riduzione dei termini;
nel frattempo, in ragione della mole dell’incarto processuale e del citato provvedimento di riduzione dei termini, dal quale scaturiva per i vari difensori un diverso periodo di tempo da dedicare alle attività difensive, tutti i difensori presentavano, in data 19 giugno 2007, istanza di rinvio;
l’eventuale accoglimento dell’istanza di rinvio, proprio perché presentata dai difensori degli imputati, non avrebbe comportato alcun problema ai fini del decorso del termine prescrizionale;
in data 29 giugno 2007, i difensori del tutore dell’interdetto on. Previti presentavano ricorso per Cassazione avverso la medesima sentenza di condanna emessa dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Milano nei confronti dell’on. Previti;
in data 6 luglio 2007, i predetti difensori presentavano al Primo Presidente della Suprema Corte un’istanza con la quale chiedevano che il loro ricorso venisse trattato congiuntamente a quello presentato dall’on. Previti;
su tale istanza, prima ancora che intervenisse il Primo Presidente, provvedeva il Presidente Morelli con provvedimento del 9 luglio 2007, con il quale disponeva che al ricorso presentato dall’on. Previti si aggiungesse quello proposto dai difensori del tutore che, pertanto, veniva iscritto con il medesimo numero (19547/01) e chiamato per la stessa udienza (11/07/07);
il Presidente Morelli, nonostante il provvedimento con cui disponeva che al ricorso presentato dall’on. Previti si aggiungesse quello presentato dal tutore, non provvedeva agli avvisi di rito;
all’udienza dell’11 luglio 2007, i difensori degli imputati avanzavano nuova richiesta di rinvio, per un verso ribadendo le argomentazioni già esposte nelle analoghe istanze presentate in cancelleria e per altro verso sul presupposto che la trattazione della causa non potesse avvenire separatamente dalla trattazione del ricorso presentato avverso la stessa sentenza di appello dai difensori del tutore dell’on. Previti, ai quali nessun avviso dell’udienza era stato notificato;
in ordine a tale richiesta di rinvio, si opponeva il solo difensore della parte civile Mondadori, atteso che, in ragione delle prospettate esigenze difensive, sia il Procuratore le che l’Avvocatura dello Stato non si opponevano, pur “segnalando la necessità di una sollecita fissazione con avviso solo alle parti”;
sempre nel corso della citata udienza, la Corte di Cassazione respingeva la proposta istanza di rinvio, in particolare disponendo la formazione di un autonomo fascicolo processuale relativamente al ricorso presentato dal tutore dell’on. Previti, in quanto lo stesso non poteva essere trattato congiuntamente perché nessuno dei difensori era comparso per la eventuale rinuncia agli avvisi ed ai termini;
la decisione è a dir poco sconcertante, perché era di tutta evidenza che i difensori del tutore dell’on. Previti non erano comparsi in quanto non erano stati avvertiti dell’udienza dell’11 luglio 2007;
in sostanza, da un lato, il Presidente, dr. Morelli, non disponeva la notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza e, dall’altro lato, riteneva di non accogliere l’istanza di rinvio per la mancata comparizione dei difensori del tutore determinatasi, però, in ragione della Sua condotta omissiva;
all’udienza del 13 luglio 2007, la Corte di Cassazione si pronunciava sul ricorso presentato dagli imputati, confermando la sentenza di condanna emessa dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Milano;
con provvedimento del 14 luglio 2007, il sostituto Procuratore le di Milano dr. Fenizia disponeva la carcerazione dell’on. Previti, ordinando che lo stesso venisse condotto “nel più vicino istituto di detenzione per ivi espiare la pena”, ciò nonostante ben fosse a sua conoscenza che l’on. Previti, prima dell’affidamento in prova ai servizi sociali, era già stato ammesso alla detenzione domiciliare dal competente Magistrato di Sorveglianza di Roma;
il Magistrato di sorveglianza di Roma, reso edotto della situazione dal solo difensore dell’on. Previti con istanza del 14 luglio 2007, con provvedimento emesso in pari data, revocava l’affidamento in prova al servizio sociale e ammetteva in via provvisoria l’on. Previti alla detenzione domiciliare;
il ricorso presentato dal tutore dell’on. Previti è tuttora pendente dinanzi alla II Sezione penale della Corte di Cassazione,
si chiede di sapere:
chi, dalla Corte di Appello di Milano, ebbe a preannunciare al Presidente Morelli il prossimo invio del “ricorso Previti ed altri avverso la sentenza n. 373 della Corte di Appello di Milano”;
se corrispondano a prassi tali informali preannunci di invio dei ricorsi a Presidenti di Sezione di Cassazione non ancora officiati della trattazione del ricorso e, in caso positivo, in quali e quanti procedimenti avanti la Corte di Cassazione ciò sia avvenuto negli ultimi dieci anni;
nel caso in cui l’autore del preannuncio di invio del ricorso sub A1 dovesse essere un magistrato, se tale comportamento non comporti una violazione degli obblighi di imparzialità e terzietà nonché, in caso positivo, quali iniziative disciplinari intenda assumere;
se corrisponda a prassi che un Presidente di Sezione di Cassazione non ancora officiato della trattazione di un ricorso invii al Dirigente della Cancelleria centrale penale una nota con la quale, dato atto di avere appreso informalmente del prossimo invio di un ricorso, solleciti la rapida trasmissione dello stesso, ai fini dell’esame preliminare da parte dei consiglieri dell’Ufficio Spoglio; in caso positivo, in quali e quanti procedimenti avanti la Corte di Cassazione ciò sia avvenuto negli ultimi dieci anni;
nel caso in cui le note di sollecito del tipo di quelle sub B1 non dovessero corrispondere a prassi, se la nota inviata dal Presidente Morelli il 31 maggio 2007 al Dirigente della Cancelleria centrale penale non concretizzi una violazione degli obblighi di imparzialità e terzietà nonché, in caso positivo, quale iniziativa disciplinare intenda assumere;
quali siano i criteri che presiedono, presso la Corte di Cassazione, alla fissazione dell’udienza nei procedimenti nei confronti di imputati non detenuti per reati di corruzione;
quali siano, presso la Corte di Cassazione, i tempi medi di fissazione di udienza nei confronti di imputati non detenuti per reati di corruzione per i quali il termine prescrizionale trovi scadenza sei mesi dopo l’arrivo del ricorso nonché in quanti e quali procedimenti di tal genere trattati dalla Corte di Cassazione negli ultimi dieci anni il decreto di fissazione di udienza sia stato emesso 5 giorni dopo l’arrivo del fascicolo e l’udienza sia stata fissata appena 40 giorni dopo detto arrivo;
se, alla luce delle verifiche sub C1 e C2, la celerità dei tempi che ha caratterizzato le determinazioni del Presidente Morelli nella fissazione dell’udienza del ricorso dell’on. Previti corrisponda a prassi; in caso negativo, se detta celerità, anche alla luce di quanto evidenziato sub A e sub B, non concretizzi una violazione degli obblighi di imparzialità e terzietà nonché, in caso positivo, quali iniziative disciplinari intenda assumere;
se, presso la Corte di Cassazione, corrisponda a prassi l’abbreviazione dei termini prevista dall’art. 169, disp. att., del Codice di procedura penale nei procedimenti nei confronti di imputati non detenuti per reati corruzione per i quali il termine prescrizionale trovi scadenza sei mesi dopo l’arrivo del ricorso nonché se corrisponda a prassi che detta abbreviazione venga richiesta ed accordata prima della data dell’udienza ma solo dopo che le notifiche secondo l’iter normale non siano andate a buon fine; in caso positivo, in quali e quanti procedimenti avanti la Corte di Cassazione ciò sia avvenuto negli ultimi dieci anni;
se, in caso di risposta negativa a quanto richiesto sub D1, la richiesta di abbreviazione termini ed il conseguente provvedimento di accoglimento, entrambi di data successiva a quella ultima utile per il buon fine degli avvisi a taluni difensori, non concretizzino una violazione dei doveri di imparzialità e terzietà, anche alla luce di quanto evidenziato sub A, B e C, nonché, in caso positivo, quali iniziative disciplinari intenda assumere;
se, anche alla luce di quanto evidenziato sub A, B, C e D, non comporti violazione dei doveri di imparzialità e terzietà il rigetto dell’istanza di rinvio presentata in cancelleria ed udienza dai difensori degli imputati, specie in ragione del fatto che il termine prescrizionale utile trovava scadenza sei mesi dopo, dei diversi tempi concessi ai difensori in ragione dell’abbreviazione termini disposta solo per alcuni di essi, della impossibilità di trattare nell’udienza fissata il ricorso sullo stesso oggetto presentato dal tutore dell’on. Previti e della non opposizione all’accoglimento del rinvio da parte del Procuratore le; in caso positivo, quali iniziative disciplinari intenda assumere;
se, e in caso positivo per quali ragioni, la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 13 luglio 2007 nel procedimento contro l’on. Previti per la vicenda Mondadori costituisca titolo esecutivo alla luce del fatto che risulta tuttora pendente il ricorso presentato sullo stesso oggetto dal tutore dell’on. Previti;
se il Procuratore le di Milano fosse competente ad emettere l’ordine di carcerazione del 14 luglio 2007 ovvero era obbligato esclusivamente ad avvisare il Magistrato di Sorveglianza di Roma per le ulteriori determinazioni; in caso negativo, se detto ordine di carcerazione con concretizzi un macroscopico errore e quali iniziative disciplinari intenda assumere al riguardo.
In allegato alla presente interrogazione è stata presentata una documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.