Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02546
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Atto n. 4-02546
Pubblicato il 1 agosto 2007
Seduta n. 207
CARRARA , MAURO , REBUZZI , AMATO , DELL'UTRI , BONFRISCO , FAZZONE , MARINI Giulio , DI BARTOLOMEO , MORRA , PALMA , SELVA , BURANI PROCACCINI , NOVI , SANCIU , FIRRARELLO , SCOTTI , CANTONI , BALDINI , CASOLI , BOSONE , GHIGO , ZUCCHERINI , VENTUCCI , MAFFIOLI , MONACELLI , LUSI , ANTONIONE , BIANCONI , STERPA , ALBERTI CASELLATI , TOMASSINI , MANZIONE , IZZO , CURSI , MASSIDDA , EUFEMI , MALAN , RUGGERI , MALVANO , PASTORE , PIANETTA , NANIA , GENTILE , SARO , VICECONTE , GABANA , COSTA , VIZZINI , COLLI , POLLEDRI , TADDEI , D'ALI' - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. -
Premesso che:
il 6 luglio 2007 è stato emanato il decreto ministeriale n. 10056;
sono state innumerevoli le sollecitazioni volte, anche tramite atti di sindacato ispettivo parlamentare, all'adozione di atti risolutori per porre fine alla sistematica violazione della legge 281/1991 da parte dell’ENCI (Ente nazionale Cinofilia italiana) e al contempo risolvere la situazione di mancata gestione totale del libro genealogico che consente il proliferare di comportamenti illeciti legittimati dall’ENCI in violazione delle norme nazionali e regionali;
più volte è stato invocato il commissariamento dell'ENCI, ente cui è affidata la gestione pubblica del libro genealogico;
la recente approvazione del decreto ministeriale 10056/2007 solo in parte recepisce le istanze formulate dagli addetti ai lavori per ciò che concerne l'obbligo di iscrizione, entro il 1° ottobre 2007, nel libro genealogico, riservata solo ai cani iscritti all'anagrafe canina istituita su base regionale;
non sono stati rispettati i criteri per l'uniformazione della normativa relativa sia ai cani nati dal 1° gennaio 2005, sia a quelli nati prima di tale data, nelle Regioni che avevano attivato l'anagrafe canina, adottando l'identificativo ufficiale, tenendo conto anche del fatto che l'ENCI ha consentito l'iscrizione mediante tatuaggio apposto da allevatori titolari di affisso (soggetti non in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina);
lo stesso Ministero, con nota, ha evidenziato il persistere dell'omissione dell’ENCI, posto che “la mancata acquisizione del microchip comporta l’assenza di garanzia sull’allineamento attuale tra la banca dati e l’anagrafe canina tenuta dalle Regioni, considerato che il microchip potrebbe essere stato inoculato dal proprietario stesso o dal veterinario di fiducia”;
l'emanazione del decreto ministeriale 10056/2007 va a sanare tutte le irregolarità emerse e denunciate negli anni dagli allevatori ed accertate dallo stesso Ministro, senza tuttavia che sia stato emanato alcun provvedimento nei confronti dell'ENCI e dei suoi rappresentanti - Direttore generale e Consiglio direttivo;
il danno procurato al settore della cinofilia è gravissimo, si pensi a tutti coloro che hanno acquistato un cane con pedegree prima del 1° ottobre 2007, per i quali sono stati rilasciati attestati che non certificano nulla in merito all'identificazione del cane in quanto l’identificazione presso il LOI non coincide con quella dell’anagrafe canina;
vi sono soggetti iscritti nel registro degli allevatori che, al solo fine di far parte dell'ENCI (alcuni anche del Consiglio direttivo), hanno denunciato cani esistenti solo sulla carta e mai iscritti all'anagrafe canina della Regione di appartenenza;
nell'ambito dell'inchiesta "Black dog", è emersa un'importazione illegale di circa 70.000 cuccioli immessi sul mercato italiano, privi di riscontri veterinari e dotati di pedegree certificati evidentemente proprio da quei fantomatici allevatori iscritti nel registro degli allevatori dell'ENCI;
considerato che:
fissare un termine per la regolarizzazione dell’identificazione dei cani, così come previsto dal decreto ministeriale 10056/2007, significa avallare le azioni illecite fino ad oggi compiute: l'articolo 3 del decreto ministeriale suddetto prevede che al momento della denuncia di nuovi cuccioli, la fattrice e lo stallone, già iscritti al libro genealogico, dovranno essere iscritti all'anagrafe canina regionale, ed è evidente che tale norma può facilmente essere elusa da coloro che si sono dichiarati allevatori in quanto possessori di due fattrici, che abbiano prodotto tre cucciolate negli ultimi tre anni, ed iscritti nel registro allevatori ENCI;
tali soggetti possono facilmente non dichiarare la propria posizione, anche fiscale, semplicemente non denunciando la nascita di nuovi cuccioli, oppure facendo ricorso al mercato nero; in tal modo la posizione di coloro che fino al 1° ottobre 2007 hanno prodotto cuccioli cui hanno apposto microchip, in violazione della legge 281/1991, viene sanata dal decreto ed essi possono continuare a svolgere la propria attività nell'ambito dell'ENCI;
altresì, il decreto 100056/2007 non regola le fattispecie relative: a) ai cani iscritti al libro genealogico dell'ENCI identificati con la sigla dell'allevatore con affisso (tatuaggio) a far data dal 1° gennaio 2005; b) ai soggetti addetti al controllo del tatuaggio apposto (ammesso che sia stato effettivamente apposto) sul cane che verrà nuovamente identificato col microchip e iscritto all'anagrafe; c) ai controlli che debbono essere effettuati al fine di garantire che il cane in possesso di certificato (pedegree) sia regolarmente iscritto;
inoltre, i cani venduti negli ultimi 2 anni e ceduti senza fattura e senza iscrizione all'anagrafe secondo quanto previsto dovrebbero essere iscritti dall'allevatore e non dal proprietario, tuttavia l'allevatore si può rifiutare e il proprietario si troverebbe ad avere un cane con pedegree e senza anagrafe, che l'ENCI paradossalmente rifiuta di iscrivere come riproduttore dopo il 1° ottobre 2007;
il decreto ministeriale 10056/2007, nell'attuale formulazione, favorisce il comportamento illecito di persone che hanno violato la legge sotto il profilo amministrativo ed anche penale, ponendo lo stesso Ministero in una situazione di palese reiterata violazione del controllo di coloro cui sono state delegate le pubbliche funzioni,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed opportuno alla luce delle osservazioni di cui in premessa, modificare il 10056/2007, e provvedere affinché l'ENCI applichi la legge 529/1992 - concernente il Disciplinare del libro genealogico per la tutela dei cani di razza - nonché il decreto ministeriale 21203/2005 - contenente la normativa tecnica - e la legge 281/1991, a tutela non solo dei allevatori dei cani di razza e del benessere animale ma anche a tutela dell'interesse pubblico;
se non ritengano ormai inderogabile l'immediato commissariamento dell'ENCI e la conseguente revoca della gestione del libro geneaologico, a tutela della zootecnia cinofila italiana, onde accertare le responsabilità conseguenti all'inosservanza di disposizioni di leggi da parte dell'ente, ed un riordino legislativo del settore zootecnico cinofilo italiano ponendo fine al monopolio dell'ENCI relativamente alla gestione del libro genealogico del cane di razza.