Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02395
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Atto n. 4-02395
Pubblicato il 17 luglio 2007
Seduta n. 194
GIANNINI - Al Ministro della pubblica istruzione. -
Premesso che:
a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 75/2001, il Centro servizi amministrativi di Catanzaro, ora Ufficio scolastico provinciale, pubblicò la graduatoria di 2a fascia per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico in base alla quale diverse centinaia di lavoratori precari ebbero accesso ad un contratto di lavoro a tempo determinato presso le scuole della provincia di Catanzaro, potendo in seguito essere collocati in 1a fascia (graduatoria permanente) al compimento di 24 mesi di servizio;
all'articolo 3, comma 3.7, del citato decreto ministeriale si prevede la facoltà dell'amministrazione di procedere a controlli a campione delle autocertificazioni ed è espressamente indicata come causa di esclusione dalle relative procedure la produzione di dichiarazione sostitutive mendaci, concetto ribadito al successivo articolo 5, comma 5.4;
inoltre, sui modelli di domanda, allegati al decreto e del quale costituiscono parte integrante, è riportata la dicitura: «Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72»;
malgrado l'univocità e la chiarezza degli obblighi posti in capo agli organi periferici dell'amministrazione scolastica dalle norme sopra richiamate, solo tra ottobre 2005 e gennaio 2006 e solo a seguito di ricorsi presentati da alcuni controinteressati, l'Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro ha proceduto ad una verifica della posizione degli inclusi nelle graduatorie del personale ATA, decretando prima l’annullamento e poi la decadenza degli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze per circa 200 soggetti, con rescissioni dei contratti a tempo determinato in atto, non ritenendo regolare la loro posizione rispetto ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 75/2001;
la ricostruzione dei fatti mostra inequivocabilmente una colpevole inerzia dei responsabili dell'Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro che non ha ottemperato al dovere di garantire la legittimità di una procedura pubblica di concorso, determinando un disagio gravissimo per tutte le persone coinvolte. Per alcuni di questi soggetti, infatti, si era in presenza di posizioni ampiamente consolidate a seguito di ininterrotti rapporti di lavoro instaurati a partire dall’anno scolastico 2001/2002 ed in corso alla data di adozione dei provvedimenti di annullamento, decadenza, esclusione e rescissione;
risulta inoltre all'interrogante che le prime sentenze del TAR Calabria, sezione di Catanzaro, al quale i lavoratori interessati si sono rivolti, sarebbero favorevoli ai ricorrenti, e che, in seguito ad esse, l'Avvocatura dello Stato avrebbe sollecitato l'Ufficio ad ottemperare in favore dei lavoratori colpiti dai provvedimenti,
si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per chiarire la posizione di queste 200 persone, le quali hanno avviato una vertenza sindacale, rispetto alla decisione presa dall’Ufficio scolastico provinciale, e per assicurare che anche nella provincia di Catanzaro sia garantita una maggiore efficienza dei propri uffici periferici, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.