Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02389

Atto n. 4-02389

Pubblicato il 13 luglio 2007
Seduta n. 193

FAZIO - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l'emanazione dell'ordinanza ministeriale del 14 novembre 2006 recante "disposizioni in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi" ha previsto misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia causando, a danno degli allevatori delle aree interne della Sicilia, gravi difficoltà operative nello svolgimento del proprio lavoro;

in particolare l'art 4, comma 1, dell'ordinanza accomuna le stalle di sosta agli allevamenti da ingrasso, cosa che, a giudizio dell'interrogante, dovrebbe essere scissa, in quanto dagli allevamenti da ingrasso la destinazione degli animali è solo ed esclusivamente il macello, mentre dalle stalle di sosta la destinazione è l'ingrasso o l'allevamento;

il comma 2 del medesimo art. 4 non chiarisce compiutamente quando applicare l'art. 3 dell'ordinanza, e cioè se in caso di focolai di infezione vada bloccata l'introduzione di animali U.I. negli allevamenti da ingrasso provocando gravi danni sia all'attività da ingrasso (per l'impossibilità di mantenere gli impegni assunti con i propri clienti) che ai produttori di vitelli magroni che hanno come mercato di riferimento proprio le stalle da ingrasso;

per evitare ricadute negative gestionali, economiche ed occupazionali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di rivedere la suddetta ordinanza riguardo all'art. 4, comma 1, specificando se la qualifica sanitaria degli allevamenti da ingrasso e delle stalle di sosta deve essere indicata dal Servizio veterinario o dall'allevatore/commerciante che commercializza gli animali e in quest'ultimo caso chiarire in quale riquadro del mod. 4 unificato deve indicarlo;

con riferimento all'art. 4, comma 2, di chiarire quando vada applicato l'art 3 dell'ordinanza o se debba essere applicato in toto, circostanza quest'ultima che andrebbe a bloccare ingiustamente l'attività commerciale per una durata di 30 giorni con le prevedibili conseguenze commerciali causate da un evento che esula dalla volontà dell'allevatore/commerciante;

in riferimento all'art. 15 dell'ordinanza ministeriale, di semplificare la procedura per la movimentazione degli animali U.I. prevista dal comma 1 del medesimo articolo, nella considerazione che la transumanza risulta essere di vitale importanza per gli allevamenti allo stato brado; di consentire la movimentazione degli stessi con la sola emissione del mod. 4 vistato dal Servizio veterinario e previa comunicazione ai Sindaci dei due Comuni interessati, nonché all'ASL ricevente; di consentire infine lo spostamento per esigenze pascolive dei capi sani da allevamento infetto, anche per evitare di comprometterne la loro sopravvivenza.