Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00128

Atto n. 1-00128

Pubblicato il 10 luglio 2007
Seduta n. 187

D'ONOFRIO , CICCANTI , ZANOLETTI , TREMATERRA , BACCINI , BUTTIGLIONE , DE POLI , EUFEMI , FANTOLA , FORTE , LIBE' , MAFFIOLI , MANINETTI , MANNINO , MARCONI , MONACELLI , NARO , PIONATI , POLI , RUGGERI

Il Senato,

premesso che:

la famiglia italiana costituisce, ancora oggi, la principale risorsa a disposizione delle persone disabili ed anziane per fronteggiare la non autosufficienza; tanto è che i costi della cura sono sostenuti principalmente dalle medesime famiglie, attraverso il ricorso alla rete parentale, ovvero al lavoro privato di cura, in buona parte sommerso;

secondo i dati forniti dall'ISTAT, le persone diversamente abili - non anziane - sono 1.641.000, anche se la cifra ufficiale è probabilmente sottodimensionata, dal momento che, ai fini della rilevazione statistica, si incontrano oggettive difficoltà riconducibili a malcelate forme di reticenza, ostacoli nella comprensione e descrizione della (complessa) materia sanitaria, dati sensibili, e così via. In ogni caso, l'universo della disabilità rappresenta un mondo estremamente diversificato;

tale eterogeneità è acclarata dalla stessa legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104), come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali;

la normativa quadro in parola, infatti, opera una diversificazione del concetto di handicap, laddove agli articoli 3 e 4 si riferisce ad una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, mentre agli articoli 11 e 13 si richiama ad una disabilità intellettiva, riferendosi ad uno svantaggio dell’apprendimento (persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo dovuto a parto prematuro, oligofrenia, eccetera);

vi è poi l’altro grande capitolo della disabilità, non collegato a patologie fisiche o mentali, ma piuttosto al processo di trasformazione demografica della società. Tale problematica costituisce, da qualche lustro, l'oggetto di approfondite riflessioni da parte di Governo e Parlamento per le ricadute economico-politiche che si genereranno sul tessuto sociale e per l’equilibrio dei conti dei vari istituti previdenziali;

considerato che:

secondo le proiezioni formulate dall'ISTAT nel 2007, gli italiani aumenteranno dagli attuali 58 milioni di abitanti ai 59 milioni nel 2011; ma a decorrere da quell'anno, in assenza di fattori correttivi, scenderanno ai 56 milioni del 2050. La valutazione sul lungo periodo mostra anche che la parte della popolazione anziana, oltre i 65 anni, crescerà di circa 20 milioni di abitanti, quindi aumenterà dal 19 per cento di oggi al 36 per cento dell'intera popolazione italiana. L’aspettativa di vita per gli uomini è destinata a passare dai 77 anni del 2005 agli 83 del 2050; mentre per le donne passerà dagli 83 attuali agli 89 anni nel 2050;

è evidente che il quadro descritto presenta fattori critici che rischiano di far crollare l'intero sistema del welfare e dei trattamenti pensionistici (come dimostra il serrato dibattito politico attuale);

l'invecchiamento della popolazione porterà all’inevitabile incremento in percentuale di soggetti non autosufficienti, non più in grado di compiere in modo autonomo gli "atti quotidiani della vita", ovvero portatori di particolari patologie croniche e/o irreversibili e di problematiche legate alla deambulazione. Questo comporterà il continuo emergere di nuovi bisogni e, con essi, di nuovi modelli di assistenza, ai quali le Istituzioni sono chiamate a dedicare la dovuta attenzione;

in tal senso, appare opportuno avviare una seria ricognizione dello stato di attuazione delle politiche in materia di disabilità, al fine di promuovere una vera e compiuta affermazione dei diritti delle persone diversamente abili, a cominciare dalla valutazione di un auspicabile adattamento, d’ora in avanti, del lessico normativo e amministrativo-burocratico alla terminologia in uso in ambito internazionale e, in particolare, alla classificazione operata dal ICF – International Classification of Functioning dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Si tratta di un passaggio “culturale” fondamentale per un approccio più evoluto e maturo alle problematiche legate alla disabilità. Ad oltre quindici anni dalla legge 104/1992 ricorre ancora questo temine primigenio: handicap. Ciò rappresenta un limite concettuale, poiché handicap vuol dire svantaggio e postula un’inaccettabile cultura dell’«anormalità». Si tratta di una parola che proviene dal gergo delle “corse dei cavalli” e che non conferisce alla persona grandi possibilità di riscatto;

si deve, dunque, decidere se continuare a parlare di handicap, oppure - come avviene da anni in Paesi che, forse, posseggono un’esperienza più robusta della nostra in materia di integrazione delle diversità – di “bisogni speciali” (special needs, come si usa nei Paesi anglosassoni);

in Italia non mancano le disposizioni di leggi in questa materia; al contrario, ci si trova dinanzi al paradosso di un'inflazione di norme: una copiosa e articolata e stratificata legislazione statale alla quale, spesso, non fa da contrappeso una radicata cultura volta "all'inclusione dell'altro", un'autentica attenzione, un gesto di "buona volontà" verso i più bisognosi. Al di là di tante leggi, ciò che manca talvolta è l'instancabile impegno a favore dell'inserimento delle persone diversamente abili: nella società, nel mondo del lavoro, nella mobilità, nell'accesso all'istruzione, alla comunicazione, alle manifestazioni sportive e ricreative, facendo dell'insegnamento cristiano un punto di riferimento per la nostra condotta di semplici cittadini piuttosto che di amministratori pubblici;

a titolo solo esemplificativo, si pensi alle numerose carenze nella sottotitolazione dei programmi televisivi con riferimento alle persone affette da sordità, ovvero all'implementazione dell'attività della Stamperia Braille che rappresenta l'unica struttura pubblica in Italia per la traduzione e stampa in braille di testi di ogni genere per le persone non vedenti. Con riferimento a quest’ultima circostanza, non mancano casi eclatanti, come il fatto che la Costituzione italiana non ha una versione per ipo e non vedenti;

il 2007 è l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, contro ogni forma di discriminazione basata sull'età, il genere, l'orientamento sessuale, le condizioni di disabilità, l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali. Sul fronte della discriminazione verso la disabilità, in questi ultimi trent’anni, abbiamo registrato continui progressi, soprattutto nell’ambito dell’inclusione scolastica. Ma è indispensabile che, attraverso l’azione attiva e responsabile di tutti gli attori pubblici e privati, questo percorso si consolidi nella ferma convinzione che una vera integrazione sia positiva per tutti e non solo per le persone disabili, in quanto fa crescere quell’«esperienza di Comunità», alla quale tutti apparteniamo,

delibera di:

istituire una Commissione speciale in materia di disabilità che possa integrare il lavoro già avviato dall'indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia condotta dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, ma che concentri la propria attenzione sulla piena integrazione dei soggetti diversamente abili.

la Commissione ha il compito di:

  • accertare la rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di tutela e inclusione delle persone con disabilità (con particolare riferimento alle seguenti: legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 marzo 2000, n. 53; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; legge 8 marzo 2000, n. 53; legge 9 gennaio 2004, n. 6; legge 9 gennaio 2004, n. 4; nonché ogni altra disposizione di legge e provvedimento in materia);
  • valutare l’opportunità di adattare, d’ora in avanti, il lessico normativo e amministrativo-burocratico statale alla terminologia in uso in ambito internazionale ed, in particolare, alla classificazione operata dall'ICF – International Classification of Functioning dell’Organizzazione mondiale della Sanità;
  • implementare, nell'ambito del servizio pubblico televisivo, la sottotitolazione dei programmi con riferimento alle persone affette da sordità, nonché l'attività della Stamperia Braille che rappresenta l'unica struttura pubblica in Italia per la traduzione e stampa in braille di testi per le persone ipo e non vedenti;
  • svolgere indagini a campione sulle prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, nonché sui servizi territoriali in favore dei disabili;
  • verificare atti e comportamenti dei datori di lavoro pubblici e privati, con riferimento agli obblighi di conservazione del posto di lavoro ai soggetti, non disabili al momento dell'assunzione, che abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • indicare e sostenere azioni concrete per favorire le pari opportunità e l’inclusione sociale delle persone disabili, anche attraverso un’attività di informazione sulle buone prassi a livello locale, nazionale ed europeo, quali: la promozione dell’autonomia nella città, l’abbattimento di barriere architettoniche e sensoriali, l’implementazione del trasporto pubblico locale, la creazione di incentivi a favore del telelavoro, delle telecomunicazioni, di sport e tempo libero;
  • formulare proposte di legge in materia;

la Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni;

la Commissione deve essere composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare;

la Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari;

la Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale;

la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;

la Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta;

i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui sopra;

salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari;

la Commissione può organizzare la propria attività anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui sopra;

tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta;

la Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui sopra, dell'opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie;

la Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti;

per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Senato;

le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.