Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02283
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Atto n. 4-02283
Pubblicato il 28 giugno 2007
Seduta n. 180
FAZIO , BRUNO , MOLINARI - Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale. -
Premesso che:
gli articoli 32 e 41 della Costituzione sanciscono i principi di sicurezza e dignità umana anche e soprattutto nel campo lavorativo;
il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999 n. 146, modificato con decreto-legge n. 183/2000, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 957 18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie” ribadisce che il Ministro dei trasporti e della navigazione può sospendere, con provvedimento motivato, la licenza già rilasciata alle imprese ferroviarie se ritiene che queste compromettano la sicurezza del servizio di trasporto e non rispettino le normative concernenti i requisiti tecnici per i servizi ferroviari da espletare, quelle normative di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all’organizzazione dell’impresa;
attualmente, risulta agli interroganti che il Ministro dei trasporti, la Direzione generale della Sicurezza, la Holding con l’Amministratore delegato, la Rete ferroviaria italiana e le società di trasporto che operano nella rete ferroviaria italiana sono orientati a modificare l’organizzazione del lavoro e l’articolazione dei turni di servizio del personale di macchina attraverso il servizio ad “Agente Solo” ovvero un solo agente in cabina di guida ed in alcuni casi un solo agente per tutto il convoglio;
il provvedimento, se messo in atto, provocherebbe ai lavoratori e a tutti i passeggeri gravi disagi, poiché l'eventuale soccorso al macchinista o ai viaggiatori potrà essere prestato solo raggiungendo il treno nel punto in cui è stato arrestato anziché nella stazione più vicina, come avviene quando ci sono due agenti abilitati alla condotta del treno;
considerato che anche l’articolo 2087 del Codice civile relativo alla “Tutela delle condizioni di lavoro” prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro,
alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative per porre rimedio alla situazione sopra descritta, nella quale i lavoratori sono costretti a subire le conseguenze delle scelte delle aziende che devono comunque salvaguardare i propri interessi e nella quale gli utenti sono potenzialmente esposti a situazioni di rischio.