Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00118

Atto n. 1-00118

Pubblicato il 26 giugno 2007
Seduta n. 177

ASCIUTTI , ALBERTI CASELLATI , AMATO , BETTAMIO , BIANCONI , BIONDI , BONFRISCO , CARRARA , CENTARO , COLLI , COMINCIOLI , COSTA , FIRRARELLO , GHIGO , GIRFATTI , IZZO , LORUSSO , MARINI Giulio , MAURO , MORRA , NESSA , PALMA , PIANETTA , PICCIONI , POSSA , REBUZZI , SACCONI , SANTINI , SCOTTI , STRACQUADANIO , TOMASSINI , VEGAS , VENTUCCI , SANCIU

Premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione con decreto ministeriale n. 4018 del 31 maggio 2006 ha sospeso l'attuazione del decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, n. 775, concernente le innovazioni degli ordinamenti liceali e dei relativi percorsi di studio;

con circolare ministeriale n. 45, del 9 giugno 2006, ha impartito istruzioni ed indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, per l’anno scolastico 2006-2007;

con nota prot. 5596 del 12 giugno 2006, ha prima esaminato il portfolio delle competenze, raccomandandone un uso prudente a difesa anche della privacy, e successivamente, con nota d’indirizzo, prot. n. 7265/FR, del 31 agosto 2006, ha declassato definitivamente il portfolio a strumento facoltativo;

con decreto ministeriale n. 46 del 13 giugno 2006 ha disposto che il decreto ministeriale 28 dicembre 2005, concernente le tabelle di confluenza dei percorsi del previgente ordinamento in quelli delle tipologie liceali previste dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è da ritenere non produttivo di effetti;

con decreto ministeriale n. 47, del 13 giugno 2006 e successiva nota prot. 721, del 22 giugno 2006, ha disposto l’elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità temporale riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola a sensi dell’articolo 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/1999;

rilevato che:

la legge n. 228, del 12 luglio 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 maggio 2006, reca le proroghe di 18 mesi dei termini per la modifica dei decreti legislativi applicativi della riforma Moratti: in particolare, la proroga:

n. 76/2005, concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere alla istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 53, del 28 marzo 2003;

n. 77/2005, riguardante la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;

n. 226/2005, relativa alle norme generali e ai livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 53, del 28 marzo 2003.

n. 227/2005, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;

la proroga all’anno scolastico 2008-2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di primo grado;

all’anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia;

all’anno scolastico 2008-2009 dell’avvio della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado;

considerato che:

la direttiva n. 649 del 25 agosto 2006 restringe e circoscrive la valutazione del sistema scolastico solo su indicatori generali (spesa, tassi di abbandono, iniziative di recupero); riduce e delegittima la funzione dell'Invalsi escludendola dalla programmazione delle prove per l’esame di Stato e restringendone l'attività soltanto alla predisposizione dell'offerta di modelli per la terza prova dell'esame di Stato per gli istituti tecnici e professionali;

la direttiva medesima penalizza l’autonomia, svuotando uno degli strumenti più efficaci per un corretto sviluppo dell’offerta formativa; ingenera confusione grave tra valutazione di sistema e valutazione formativa, quando sostiene che «gli esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l’attività di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni».

il 17 luglio 2006 è stata siglata all'ARAN una sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 43 del vigente CCNL del comparto scuola;

con l'accordo raggiunto vengono disapplicate alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 59/2004 relativo alla riforma del primo ciclo; in particolare, vengono rese inefficaci le disposizioni riguardanti l'effettiva attuazione dell'autonomia scolastica:

a) la figura del tutor, di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, docente con sostanziali funzioni di orientamento degli allievi in ordine alla scelta delle attività formative nell'ambito della flessibilità formativa della scuola e di rapporto con le famiglie;

b) il ripristino di una mobilità annuale degli insegnanti, rispetto alla disposizione dell'articolo 8, comma 3 e articolo 11, comma 7, che garantivano la priorità della continuità didattica come diritto primario degli alunni rispetto ad una tutela del personale;

c) la possibilità di sottoscrivere contratti di prestazione d'opera, di cui all'articolo 10, comma 4, che consentono di realizzare quegli insegnamenti opzionali che la scuola autonoma è tenuta per legge ad offrire e che consentono di realizzare quella flessibilità dell'offerta formativa che è la vera risorsa dell'autonomia stessa;

d) il rifiuto di definire le figure professionali, gli organici e gli accordi che avrebbero consentito l'andata a regime degli anticipi nella scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) della legge n. 53/2003, che risponde alle necessità effettive e alle legittime aspettative delle famiglie;

la legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria 2007), modifica, cancella, riforma numerosi istituti normativi riguardanti il sistema di istruzione tra cui le Graduatorie permanenti ad esaurimento (art. 1, comma 605, lett. c); introduce sanatorie per concorsi a dirigente scolastico (art. 1, comma 605, lett. c), e comma 619); riduce l'orario di lezione nel primo biennio negli istituti professionali (art. 1, comma 605, lett. f); sopprime le Agenzie per l’autonomia (art. 1, comma 610) IRRE e l’INDIRE che confluiscono nella Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica,

ritenuto che:

la cultura della legalità e della responsabilità si sostanzia di principi, valori condivisi e regole che escludono la possibilità di modifica della legge senza il ricorso ad un nuovo disegno di legge;

la cultura della democrazia, della partecipazione e della collaborazione si costruisce non solo attraverso la emanazione di note, circolari e decreti ministeriali, ma nell’esperienza quotidiana e nel confronto democratico in Parlamento,

il Ministro ha in più occasioni dichiarato di volere intervenire sulla riforma del suo predecessore per aggiustare, allentare, stringere, orientare le norme legislative varate;

l’obiettivo appariva essere quello di una azione ponderata, di carattere tutto amministrativo, mirata a rendere più funzionale l’ordinamento appena varato ed a smussarne le spigolosità e le radicalità;

si è trattato di un vero e proprio smontaggio della le legge n. 53/2003. Addirittura alcune dichiarazioni del Vice Ministro dell’istruzione, Mariangela Bastico, sono state oggetto di interrogazione parlamentare e non smentite nella risposta all’interrogazione stessa;

in sostanza è stata applicata l’idea che le leggi si smontano anche con semplici atti amministrativi, vanificando in tal modo un fondamentale principio del diritto, quello della gerarchia delle norme, fatto che non costituisce un buon esempio di educazione alla legalità,

impegna il Governo:

a garantire, nel rispetto della legalità e del dettato costituzionale, l'osservanza della normativa in atto, anziché avallare con continue circolari ministeriali, condotte del tutto differenti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento scolastico;

a ripristinare i canoni naturali di applicazione della normativa vigente, abbandonando il disegno di consolidamento che, in questo primo scorcio di legislatura, ha affidato – attraverso una prassi mai prima d’ora applicata nel Paese – ad atti di natura amministrativa, il compito di modificare la legge e di suggerire alle scuole comportamenti con tutta evidenza difformi dall'attuale ordinamento giuridico, in tal modo alterando profondamente il sistema delle fonti di diritto ed il concetto stesso di legalità: alterazione avvenuta proprio in quelle sedi dove dovrebbe essere connaturata la sua pratica e il suo insegnamento. E ciò, con grave nocumento della democrazia parlamentare e a discredito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, quale spazio di autodeterminazione costituzionalmente garantito e non comprimibile.