Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00703
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Atto n. 3-00703 (in Commissione)
Pubblicato il 5 giugno 2007
Seduta n. 160
THALER AUSSERHOFER , BARBOLINI , PEGORER , BENVENUTO , ROSSI Paolo , TURANO , D'AMICO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il comma 33 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto, per gli esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, nonché per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate;
il comma 34 dello stesso articolo rinvia, a sua volta, a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica delle informazioni, facendo comunque salvo il rispetto delle regole tecniche previste dall’articolo 12, comma 5, e dall’articolo 7 del cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale (approvato con il decreto legislativo 82/2005), nonché di quelle previste dall’articolo 24 (“Registrazione dei corrispettivi”) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi si intendono, tra l’altro, sostituiti dalla trasmissione telematica prevista dal comma 33;
il comma 35, come sostituito in sede di conversione del decreto-legge, concede ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori previsti dalla legge (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche munite di stampante), finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo altresì che il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati;
il comma 37, come da ultimo sostituito dalla legge finanziaria per il 2007, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008;
il comma 37-bis, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, consente, per gli apparecchi misuratori, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti, la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi in materia di ammortamento dei beni materiali. Si prevede inoltre la misura dell’esonero dalla verificazione periodica per gli apparecchi misuratori di cui al predetto comma, nonché che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter,
si chiede di conoscere:
quale sia l’attuale fase di elaborazione dei provvedimenti di attuazione delle predette misure, in particolare, per ciò che concerne, rispettivamente la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica delle informazioni richieste; l’inizio di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sull’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e sulla concessione del credito d’imposta per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori; infine, le disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi, per le quali il comma 37-ter dell’articolo 37 (introdotto dalla legge finanziaria per il 2007) prevede l’emanazione di uno specifico regolamento di delegificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di modifica; se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di portare a conoscenza delle categorie di contribuenti interessate dalle predette misure la possibilità di fruire delle agevolazioni con esse introdotte.