Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01803

Atto n. 4-01803

Pubblicato il 19 aprile 2007
Seduta n. 144

Titolo: sulla apertura di un Centro di salute mentale in un ex manicomio in Sardegna

MASSIDDA , SANCIU - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

su proposta dell’Assessore per l'igiene e sanità, la Giunta regionale della Sardegna ha all’ordine del giorno una deliberazione rubricata “Progetto strategico salute mentale: linee di indirizzo per l’organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori” relativa all'attuazione delle disposizioni del Piano regionale dei servizi sanitari (legge regionale 28 luglio 2006, n. 10);

la deliberazione in questione prevede, tra l’altro, l’apertura di un Centro di salute mentale (CSM) nei locali siti presso il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Villa Clara: negli stessi locali in cui era ospitata, fino al 1997, la struttura del manicomio, chiusa in base alla riforma psichiatrica voluta dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori", conosciuta come "legge Basaglia" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133. La proposta di deliberazione prevede, inoltre, che il centro rimanga aperto per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e sia dotato di posti letto;

analogamente, in data 27 dicembre 2006, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano provvedeva al trasferimento “temporaneo” del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dal presidio ospedaliero Delogu di Ghilarza al vecchio ospedale San Martino di Oristano. In tale struttura vengono attualmente ospitati il SPCD, il CSM, il Servizio tossicodipendenze (SERT) e la Neuropsichiatria infantile. A tutt’oggi il SPDC è ancora ospitato al vecchio San Martino che non è un ospedale generale

ciò rappresenta un grave pericolo e stigma per i pazienti psichiatrici: com’è noto, infatti, gli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, riprendendo la legge Basaglia di riforma psichiatrica, disciplinano le norme per effettuare trattamenti o accertamenti sanitari obbligatori (TSO e ASO);

tale disposizione legislativa è stata approvata in un clima culturale e politico caratterizzato dal desiderio di rompere con il passato e dalla fiducia in un futuro riformista. In particolare, per quanto riguarda la psichiatria, questa riforma aveva la volontà di smantellare l’esistente, costituito prevalentemente dalle strutture manicomiali, e poneva una fiducia illimitata in alcune nuove teorie psichiatriche che vedevano la malattia mentale come un artefatto della società;

veniva, quindi, modificato completamente l’approccio alla sofferenza psichica, non più da relegare a lungo termine in strutture chiuse lontane dagli ospedali ma da porre sul territorio e da trattare, per brevi periodi, in regime di ricovero in reparti ubicati presso gli ospedali generali;

in particolare l’articolo 33, comma 4, della citata legge 833/1978 dispone che “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate”;

se questo non fosse stato poi sufficiente a palesare lo spirito del legislatore di allora, volto a creare nel paziente psichiatrico la minore ghettizzazione possibile del trattamento sanitario, vale ricordare il comma 3 dell’art. 64 della citata legge 833/1978 che, chiaramente, recita: “È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche”;

la particolare e assai complessa procedura che la legge dispone per il TSO (il Sindaco può emanare l'ordinanza di TSO nei confronti di un libero cittadino solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici, che gli interventi proposti vengono rifiutati e che non sia possibile adottare tempestive misure extraospedaliere: le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica) stigmatizza la cura e la tutela necessarie per la realizzazione del trattamento obbligatorio;

occorre tuttavia ricordare che le legge è tassativa nel disporre che il trattamento sanitario obbligatorio si attui presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) di un ospedale generale. Va sottolineato comunque che il TSO può essere realizzato solo in questi reparti. Qualsiasi altro ricovero in una qualsiasi altra struttura psichiatrica o sociale, indipendentemente dalle modalità con cui avviene, è da considerarsi sempre come un sequestro di persona,

alla luce delle citate disposizioni legislative, di una prassi psichiatrica oramai quasi trentennale e della assodata gravità di un ricovero dei pazienti afflitti da patologie psichiatriche in strutture che nella coscienza sociale e nel linguaggio comune e quotidiano sono note come “manicomi”, appare assai grave la ventilata decisione della Giunta regionale della Sardegna di allocare nei locali del complesso psichiatrico di Villa Clara (rectius: manicomio di Villa Clara) di Cagliari un Centro di salute mentale aperto 24 ore al giorno, con posti letto di ospitalità sanitaria, in cui sarebbe possibile realizzare dei TSO e aprire un SPDC in un presidio che non sia un ospedale generale;

sia per i pazienti psichiatrici volontari, sia - ancor più severamente - per i pazienti sottoposti a ASO e TSO, l’ingresso nel manicomio, anziché, come prevede la legge, presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali (SPDC), costituisce un gravissimo vulnus per la patologia che si dovrebbe curare, oltre che un’insopportabile mortificazione della persona e della sua dignità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti descritti e se non ritenga la descritta grave violazione di legge come un fatto su cui intervenire urgentemente.