Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00177
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Atto n. 2-00177 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 18 aprile 2007
Seduta n. 143
QUAGLIARIELLO , POSSA , AMATO , ASCIUTTI , AZZOLLINI , BONFRISCO , CARRARA , CASOLI , CENTARO , COMINCIOLI , DEL PENNINO , FRANCO Paolo , FRUSCIO , GABANA , GALLI , GHIGO , GIULIANO , LORUSSO , MALVANO , MARINI Giulio , MASSIDDA , MORRA , NOVI , PASTORE , PIANETTA , PICCIONI , POLLEDRI , SANCIU , SARO , SCOTTI , STERPA , STIFFONI , TADDEI , TOMASSINI , ZANETTIN - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
l’articolo 97, comma 1, della Costituzione prevede che i pubblici uffici siano organizzati mediante disposizioni di legge;
la legge finanziaria è redatta secondo le prescrizioni normative della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999; in particolare l’articolo 11, comma 3, di detta legge prevede espressamente che essa non possa contenere norme “di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale”;
i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabiliscono che la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) viene soppressa dal 31 marzo 2007, termine prorogato al 15 giugno 2007 dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
nelle suindicate disposizioni normative è previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia sostituita da un'Agenzia per la formazione, della quale faranno parte anche l'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno che tuttavia manterranno, a differenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la loro autonomia organizzativa nell'ambito delle rispettive amministrazioni, pur venendo coordinate dall'Agenzia;
tra i compiti della Agenzia per la formazione il comma 581 dell’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2007, prevede l’ accreditamento di istituti pubblici e privati per la formazione di personale a tutti i livelli della pubblica amministrazione; ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di formazione ed ammodernamento della pubblica amministrazione;
il comma 583 dell’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2007 dispone che con la creazione della suddetta Agenzia le pubbliche amministrazioni si debbano avvalere, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione;
la Regione Toscana ha depositato il 27 febbraio 2007 un ricorso alla Corte costituzionale in riferimento all'articolo 1, commi 581, 583 e 585 della legge n. 296 del 2006, sottolineando, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della centralizzazione della funzione di accreditamento delle istituzioni formative, la lesione della sfera di autonomia delle regioni e degli enti locali ed il mancato coinvolgimento delle regioni medesime;
analogo ricorso è stato presentato dalla Regione Val d’Aosta il 28 febbraio 2007 in quanto la disposizione impugnata è ritenuta in contrasto con la competenza legislativa esclusiva spettante alla Regione e lesiva delle competenze attribuite alla stessa in materia di formazione professionale;
il comma 585 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 prevede che la riforma del sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni con il conseguente riordino delle relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato venga ”disegnato” mediante il ricorso a uno o più regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri, anche modificando le disposizioni legislative vigenti. I citati regolamenti dovranno definire l'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative, definendone gli organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, e istituire un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
da notizie di stampa ("Italia Oggi" del 7 febbraio 2007 e "Il Foglio" del 5 aprile 2007) si apprende che una pluralità di aspetti attinenti alle procedure istitutive ed alle attività dell'Agenzia in questione siano allo studio di una Commissione appositamente istituita dal Governo, che dovrà elaborare i contenuti di uno o più regolamenti governativi autorizzati, ai sensi dei menzionati commi, a modificare anche le disposizioni legislative vigenti in materia;
considerato che:
l’articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999 prevede espressamente che la legge finanziaria non possa contenere norme “di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale”;
inequivocabilmente i commi citati della legge finanziaria per il 2007 contengono sia norme di delega che di natura ordinamentale, in palese contrasto con la normativa vigente, sopra richiamata;
benché previsto dalla normativa vigente, il ricorso ai regolamenti come strumento di riordino organico di un intero settore come quello della formazione si presta, oltre ai citati dubbi di legittimità sopra esposti, ad avvalorare la tesi secondo cui è interesse del Governo dare la minore pubblicità possibile a un’azione che potrà incidere seriamente, poiché sottopone la riforma – esautorando il Parlamento dal poterne discutere – al rischio di un condizionamento ideologico che potrà incidere sulla imparzialità della pubblica amministrazione, principio costituzionalmente protetto;
si pone, altresì, un serio dubbio di legittimità costituzionale sul contenuto dei commi sopra citati rispetto alle previsioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sotto un duplice profilo, intervenendo, da una parte, in materia di formazione professionale e, dall'altra, in materia di organizzazione interna della Regione e degli enti dipendenti, entrambe materie di competenza esclusiva delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione;
risulta agli interpellanti, anche dalle notizie di stampa riportate nelle premesse, che alcuni dei componenti la Commissione che dovrà emanare i regolamenti citati assumeranno incarichi di vertice nella istituenda Agenzia. Ciò, come è logico supporre, comporta dei problemi di opportunità, se non di palese conflitto d’interesse, in quanto colui che oggi veste i panni del “regolatore” detterà le norme che saranno applicate a se stesso domani nel momento di un’eventuale designazione al vertice dell’Agenzia;
l’aspetto di un’eventuale conflitto di interessi diventa rilevante anche sotto il profilo degli accordi in essere, o di futuri accordi, tra gli Enti sottoposti a riforma e primarie società private di consulenza e di formazione che hanno, o hanno avuto, tra i propri consulenti congiunti, entro il secondo grado, dei componenti della Commissione evidenziata nelle premesse,
si chiede di sapere:
che cosa il Governo intenda fare per fugare i palesi dubbi di legittimità che emergono da un’attenta analisi dei commi da 580 a 585 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;
se il Governo non ritenga opportuno, ravvedendosene, affidare al Parlamento una tematica così rilevante da non poter non avere la partecipazione dell’opposizione alla discussione;
se il Governo intenda sottoporre i regolamenti sopra citati al parere delle Commissioni parlamentari competenti prima della loro definitiva adozione e se sia stato previsto che la nomina del Direttore dell'Agenzia per la formazione sia sottoposta al Parlamento, in analogia alle nomine delle autorità indipendenti;
quali siano i criteri adottati dal Governo per la nomina dei componenti della Commissione che sta elaborando i regolamenti attuativi previsti ai sensi dei commi da 580 a 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ivi compresi i criteri per valutare i potenziali conflitti di interesse tra i componenti di tale consesso e gli enti privati di formazione, e se corrisponda al vero che tutti i suddetti componenti appartengano alla stessa parte politica, segnatamente al centrosinistra, e che non vi siano rappresentanti delle organizzazioni della dirigenza pubblica;
in quale modo il Governo intenda garantire la propria azione da eventuali “conflitti di interesse” dei membri della Commissione impegnata a redigere i regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 585, della legge finanziaria per il 2007;
quali siano le motivazioni per la soppressione unicamente della Scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, l'Istituto diplomatico e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, seppur destinate a «fare parte» della istituenda Agenzia, manterranno la loro autonomia organizzativa nell'ambito dei rispettivi ministeri, nonostante la Camera dei deputati abbia impegnato il Governo con ordine del giorno 9/1746-bis.B/78, tra l'altro, a valutare l'opportunità di prevedere che con l'istituzione dell'Agenzia per la formazione si proceda contestualmente alla soppressione delle precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi ministeri (Istituto diplomatico, Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e Scuola superiore dell'economia e delle finanze)»;
se come conseguenza di questo nuovo assetto non sembri inevitabile prefigurare che la selezione e la formazione dei dirigenti saranno affidate a scelte totalmente discrezionali dell'Agenzia, con l'ulteriore e ben più grave conseguenza di una formazione politicizzata ed indirizzata secondo interessi di parte, tale da far emergere una volontà di condizionamento e controllo dell'attuale Governo sui dirigenti pubblici, i quali, invece, devono garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione;
se, per consentire il predetto doveroso dibattito parlamentare, nonché il corretto funzionamento ed il completamento delle attività in corso della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attesa peraltro delle decisioni della Corte costituzionale, non si ritenga necessaria un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi da 580 a 585 della legge finanziaria 2007, sopra richiamati;
che cosa comunque il Governo intenda fare per garantire, nelle more dell'accertamento della legittimità dell’azione governativa, che la SSPA venga soppressa solo al momento della effettiva entrata in vigore dei regolamenti citati, al fine di impedire, un blocco totale delle attività della SSPA.