Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01456

Atto n. 4-01456

Pubblicato il 6 marzo 2007
Seduta n. 119

BENVENUTO - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. -

Premesso che:

l’Associazione nazionale vittime civili di guerra denuncia che l’INPS (nel caso specifico, la sede provinciale di Varese) continua a rifiutare la corretta applicazione dell’articolo 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in tema di perequazione automatica delle pensioni di guerra, malgrado numerose sentenze, fra cui particolarmente rilevante la n. 14285/2005 del 4 maggio-7 luglio 2005 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro;

la questione verte sulla decorrenza della maggiorazione perequativa, vale e dire se per tutti dal 1° gennaio 1985 ovvero dalle date di inizio delle singole pensioni, se successive;

la Cassazione ha aderito alla prima tesi, sancendo che “ogni anno la maggiorezione deve essere, anche per i soggetti pensionatisi dopo il 1985, dello stesso importo applicabile agli assicurati che ne hanno fruito fin dall’anno della sua istituzione” e rigettando pertanto il ricorso dell’INPS;

la stessa INPS continua viceversa a sostenere che la suddetta sentenza “fa riferimento ad un singolo caso e stabilisce il ricalcolo delle pensioni interessate dalla maggiorazione esclusivamente per le sentenze passate in giudicato”, in quanto si tratta di pronunzie “specifiche per i soggetti che hanno adito le vie legali”;

al di là di tali formalismi, a parere dell’interrogante, la particolare delicatezza della materia e la debolezza socio-economica di gran parte della categoria delle vittime civili di guerra sono tali da richiedere comunque, nel merito, una riconsiderazione della posizione di chiusura assunta dall’INPS,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della questione sopra descritta e quali provvedimenti intenda adottare per adeguare il comportamento dell’INPS all’univoca interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in tema di decorrenza dal 1° gennaio 1985 del calcolo della perequazione automatica delle pensioni di guerra.