Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00300

Atto n. 3-00300 (in Commissione)

Pubblicato il 14 dicembre 2006
Seduta n. 87

DI LELLO FINUOLI , RUSSO SPENA , GIAMBRONE , CASSON , RANIERI , BUCCICO , VALENTINO , PALMA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. -

Premesso che:

ai sensi della vigente normativa, la competenza a giudicare le controversie in merito al pagamento del canone Rai all’Agenzia delle entrate da parte degli utenti, è attribuita esclusivamente alla Commissione tributaria provinciale di Torino, indipendentemente dal domicilio del convenuto, che rappresenta invece il parametro generale per l’individuazione del foro competente in ogni altro procedimento di natura tributaria;

il suddetto criterio di individuazione del forum causae è chiaramente ed irragionevolmente derogatorio rispetto ai principi generali dell’ordinamento, che stabiliscono nel luogo del domicilio del convenuto il criterio idoneo a radicare la competenza territoriale dell’organo giurisdizionale, al fine di consentire al convenuto di esercitare il proprio diritto alla difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, nella maniera più agevole, e senza aggravi ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi allo svolgimento del procedimento;

tale criterio di individuazione dell’organo giurisdizionale competente nei suddetti procedimenti determina, com’è evidente, irragionevoli disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini che risiedano in località distanti dalla città di Torino, costringendoli a sostenere notevoli spese già soltanto per raggiungere la città piemontese, violando altresì il diritto alla difesa di tali cittadini che, come spesso avviene, preferiscono rinunciare a comparire in udienza piuttosto che affrontare le ingenti spese del viaggio sino a Torino, così risultando sistematicamente soccombenti in questo tipo di cause;

considerato che:

alla stregua dei criteri dettati dall’ordinamento italiano, nonché dalle direttive comunitarie 92/50, 93/36, 93/37, la Rai è un organismo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, di un consiglio di amministrazione nominato dallo Stato (in parte dal Parlamento, in parte dal Governo), di un Direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del Governo; è una società ad intera partecipazione pubblica di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2461 del codice civile (partecipata al 99, 5% dal Ministero dell’economia e delle finanze ed allo 0, 5% dalla Siae);

appare inammissibile che tale deroga ai principi generali dell’ordinamento in materia di individuazione del foro competente, suscettibile di determinare non solo un’irragionevole disparità di trattamento, ma anche e soprattutto una grave violazione del diritto alla difesa del cittadino, sia prevista unicamente per questo tipo di contenzioso, che vede come controparte un organismo di diritto pubblico, quale la Rai, come tale tenuto a curare, tutelare, promuovere e giammai ostacolare i diritti dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione sopra esposta;

se, anche alla luce delle precedenti considerazioni, non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione, anche al fine di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per impedire che una normativa derogatoria rispetto ai principi generali dell’ordinamento si traduca in una inammissibile violazione del diritto alla difesa dei cittadini.