Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1599

NT

Il Relatore

Riforma della disciplina sulla Cooperazione allo sviluppo

 

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

        1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

        2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

        3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

        4. La cooperazione allo sviluppo anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

 

Art. 2.

(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale)

        1. L'azione dell'Italia in ambito di cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

 

Capo II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e Documento triennale di programmazione e di indirizzo)

        1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

        2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei Ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui al precedente periodo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e).

        3. Al Ministro degli affari esteri è attribuito il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.

        4. Al Ministro degli affari esteri è altresì attribuita la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.

        6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.

Art. 4.

(Rapporti con il Parlamento)

        1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e indirizzo è approvato anche in assenza del parere.

        2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 2, relativa al triennio di riferimento riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

        3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione, predisposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione consuntiva di cui al presente comma dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

        4. Sono abrogati l'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, il comma 6, lettera c), ultimo periodo, dell'articolo 3 e l'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 5.

(Istituzione del Vice Ministro)

        1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, approvata dal Consiglio dei Ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

        2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso Vice Ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

        1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

        2. Al Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui al all'articolo 3, commi 4 e 5, oltre ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 14, comma 3, ai fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, nonché a liberalità e legati.

        3. Le somme non utilizzate relative a ciascun esercizio finanziario del fondo di cui al comma 1 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 6-bis.

(Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

        1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

        2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è Vice Presidente, nonché dai Ministri o dai Sottosegretari all'uopo delegati con competenze sulle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole, alimentari e forestali; pubblica istruzione; università e ricerca; solidarietà sociale; protezione civile; università e ricerca; lavoro e previdenza sociale; politiche europee; commercio internazionale.

        3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale di cui all'articolo 4, cui può essere delegata la Presidenza del CICS.

        4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o Sottosegretari di altri Dicasteri, il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, o esperti titolati.

        5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 3 comma 2, il CICS verifica lo stato della coerenza e del coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e).

        6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

        7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.

Art. 7.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

        1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, il Governo emana, con un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative del presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

 

Capo III

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

        1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolto ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile, e si articola in:

            a) contributi di solidarietà dell'Italia in ambito multilaterale;

            b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;

            c) iniziative a carattere multibilaterale;

            d) iniziative di cooperazione decentrata e partenariati territoriali;

            e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Art. 9.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

        1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1e 2.

 

Art. 10.

(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)

        1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

        2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 15.

 

Art. 11.

(Interventi di cooperazione a carattere multibilaterale)

        1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 12.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

        1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono princìpi fondamentali.

        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, ai fini del rispetto dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle stesse nella banca dati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h).

        3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 13.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

        1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dall'agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 15 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

        2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1.

 

Capo IV

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 14.

(Delega per l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri)

        1. Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico, che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 e al comma 3 lettera a) del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.

        2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. I decreti legislativi di cui al presente articolo, nel disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia prevedono che:

            a) il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 6-bis, impartisce all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

            b) l'Agenzia si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 15, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

            c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

            d) l'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 6;

            e) le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

            f) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, e definisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

            g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, è istituita presso l'Agenzia una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.

        4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

            b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

            c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

            d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

            f) deliberazione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

        5. I decreti legislativi di cui al comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento.

        6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 3, lettera d), e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

        7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al fondo di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, nonché sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Agenzia ed è altresì determinato il limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 3, lettera d), da destinare alle spese di funzionamento.

        8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 7 disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi partner beneficiari.

        9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

        10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        11. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

        14. Le disposizioni previste dai commi 11 e 12 si applicano anche per l'adozione dei decreti di cui al comma 13.

 

Capo V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 15.

(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)

        1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, sulla base del principio di sussidiarietà.

        2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al comma 5:

            a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli enti locali, le università e i centri di ricerca;

            b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

            c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

            d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

        3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

        4. L'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.

 

Art. 16.

(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali e istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

        1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 3 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

        2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all'articolo 15 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 15, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

        3. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che il servizio da prestare in loco abbia una durata continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;

            b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

            c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

            d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;

            e) prevedere l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

            f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, una volta l'anno, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

        4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 3 o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 12 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

        5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

        6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

        7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 17.

(Commercio equo e solidale)

        1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

        2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

            a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

            b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

        3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

        4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al comma 2.

Art. 18.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

        1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 15 o alle normative regionali di settore.

 

Capo VI

COPERTURA FINANZIARIA E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Clausola finanziaria)

        1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Disposizioni transitorie e finali)

        1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.