Proposta di modifica n. 3.1 al DDL n. 228

3.1

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «È vietato sottoporre a brevetto» con le seguenti: «Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, non possono essere rilasciati brevetti concernenti».