Proposta di modifica n. 3.0.1 al DDL n. 845

3.0.1

COSTA, NESSA, BARBA, ZANETTIN

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

<<>Articolo 3-bis

 

Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto l'articolo:

 

Articolo 53-bis. (Disposizioni per gli ufficiali provenienti dal complemento)

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento in applicazione del comma 4 dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che non hanno potuto beneficiare dell'applicazione dell'articolo 36 della legge 1986, n. 224 e del comma 8 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ad esaurimento con l'anzianità di servizio posseduta dalla nomina ad ufficiale di complemento.

2. Detti ufficiali, all'atto dl transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell'intera progressione di carriera mediante l'applicazione delle norme per l'avanzamento relative ai citati ruoli a partire dalla nomina ad ufficiale di complemento.

3. A tale scopo, e con effetto retroattivo, l'intera progressione di carriera è rideterminata per i predetti ufficiali computando esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato da ufficiale.

4. La rideterminazione di cui al comma 2, non impedisce l'applicazione a favore di detti ufficiali dell'articolo 39, comma 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. I predetti ufficiali non possono comunque conseguire un'anzianità di grado uguale o superiore a quella dei pari corso d'accademia dei ruoli normali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado..