Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1936

Art. 4.

(Disciplina del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

    1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l’espressione del voto di preferenza.

    2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L’indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l’elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l’elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
    3. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
    4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.