Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1936

Art. 2.

(Sospensione e decadenza dall’ufficio
di parlamentare)

    1. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato.

    2. Le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.
    3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal pubblico ministero al Presidente della Repubblica.
    4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.
    5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dalla data del ricevimento del messaggio di cui al comma 4.
    6. Le sentenze di condanna pubblicate prima della data di entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.