Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1936

Art. 1.

(Ulteriori cause di ineleggibilità)

    1. All’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all’ufficio di membro del Parlamento».
    2. Dopo l’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. – 1. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo.

    2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
    3. L’ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua».

    3. All’articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».