Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1936

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ulteriori cause di ineleggibilità)

    1. All’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all’ufficio di membro del Parlamento».
    2. Dopo l’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. – 1. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo.

    2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
    3. L’ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua».

    3. All’articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».

Art. 2.

(Sospensione e decadenza dall’ufficio
di parlamentare)

    1. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato.

    2. Le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.
    3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal pubblico ministero al Presidente della Repubblica.
    4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.
    5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dalla data del ricevimento del messaggio di cui al comma 4.
    6. Le sentenze di condanna pubblicate prima della data di entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

    1. Il comma 2 dell’articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

    «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata.

    2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
    2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».

    2, L’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
    «Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata.

    2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
    3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».

Art. 4.

(Disciplina del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

    1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l’espressione del voto di preferenza.

    2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L’indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l’elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l’elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
    3. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
    4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.