Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1726
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a città del Guatemala l8 settembre 2003.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 14 dellAccordo stesso.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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