Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
1. Allarticolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titolari di diritti reali hanno lobbligo di dare notizia allamministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, lassemblea è validamente tenuta rispetto allinadempiente»;
b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di allarticolo 1135, primo comma, numeri 4-ter) e 4-quater)»;
c) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dellarticolo 2643 è redatto da un notaio».