Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 8.

    1. All’articolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titolari di diritti reali hanno l’obbligo di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, l’assemblea è validamente tenuta rispetto all’inadempiente»;

        b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di all’articolo 1135, primo comma, numeri 4-ter) e 4-quater)»;
        c) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 è redatto da un notaio».