Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
1. Allarticolo 1135, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dalloriginario unico proprietario delledificio;
4-ter) allaccertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui allarticolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dallarticolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui allarticolo 2643 e per la voltura catastale;
4-quater) allautorizzazione ad acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando lamministratore a stipulare gli atti necessari».