Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 7.

    1. All’articolo 1135, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

        «4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dall’originario unico proprietario dell’edificio;

        4-ter) all’accertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui all’articolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dall’articolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui all’articolo 2643 e per la voltura catastale;
        4-quater) all’autorizzazione ad acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando l’amministratore a stipulare gli atti necessari».