Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 6.

    1. All’articolo 1131 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «L’amministratore, o un condomino designato dall’assemblea, rappresenta il condominio per gli atti di cui all’articolo 1117, quarto comma».