Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
1. Allarticolo 1130, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dellassemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui allarticolo 2215 e comunicati al registro di cui allarticolo 1129, quarto comma;
4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dallarticolo 1138, entro trenta giorni dallavvenuta approvazione; la trascrizione di cui allarticolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato latto di approvazione da parte dellunico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dellassemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui allarticolo 1138;
4-quater) convocare ogni anno lassemblea per le deliberazioni previste dallarticolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione».