Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art 5.

        1. All’articolo 1130, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

        «4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dell’assemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui all’articolo 2215 e comunicati al registro di cui all’articolo 1129, quarto comma;

        4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’articolo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione; la trascrizione di cui all’articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione da parte dell’unico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui all’articolo 1138;
        4-quater) convocare ogni anno l’assemblea per le deliberazioni previste dall’articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione».