Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 4.

    1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

    «Art. 71. – Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto dall’ufficio dell’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze competente per il luogo ove è sito l’immobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione.

    L’ufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dell’ufficio stesso.
    La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti gli atti soggetti ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale».