Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
1. Larticolo 71 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 71. Il registro indicato dal quarto comma dellarticolo 1129 e dal quarto comma dellarticolo 1138 del codice è tenuto dallufficio dellAgenzia del territorio del Ministero delleconomia e delle finanze competente per il luogo ove è sito limmobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione.
Lufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dellufficio stesso.
La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro ed il funzionamento dellufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti gli atti soggetti ad iscrizione, garantendo la tempestività dellinformazione su tutto il territorio nazionale».