Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
1. Allarticolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove ledificio condominiale sia composto da più di trenta condomini, il regolamento può stabilire che lamministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dallamministratore che lo presiede»;
b) al secondo comma, dopo le parole «un anno» sono inserite le seguenti: «,salvo conferma tacita,»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Può altresì essere revocato dallautorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dellarticolo 1131, se non adempie ai propri obblighi ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità».