Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 2.

    1. All’articolo 1118 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «Tale valore è accertato da un consulente tecnico mediante la predisposizione di tabelle millesimali approvate dall’assemblea dei condomini. Contro tale deliberazione, ove si eccepisca la correttezza dell’accertamento, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che decide con sentenza; il ricorso non è ammesso qualora il valore sia stato determinato consensualmente».