Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
1. Il sistema di pubblicità di cui allarticolo 71 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dallarticolo 4 della presente legge, deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dellarticolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti liscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.
3. Le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrano in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.