Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 12.

    1. Il sistema di pubblicità di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell’articolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.
    3. Le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrano in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.