Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 11.

    1. All’articolo 2659, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare gli elementi identificativi del condominio in base alla toponomastica comunale»;

        b) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare tutte le unità costituenti il condominio».